Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21643 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INCOM S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Condotti, n.

61/A, nello studio dell’Avv. FORNARO Giuseppe, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CENTRO ABBIGLIAMENTO DI DADDATO SERGIO E DI PIERRO

VINCENZO S.N.C.;

– intimato –

avverso il decreto n. 567 della Corte di Appello di Bari, depositata

in data 21 giugno 2006;

Sentita la relazione all’udienza del 9 giugno 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto, Dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per

l’improponibilità, e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – IL Tribunale di Trani, con sentenza del 16 settembre 2003, rigettava la domanda proposta dalla curatela della fallimento indicato in epigrafe nei confronti della Incom, con la quale era stata chiesta la revoca dei pagamenti effettuati nel periodo compreso fra il 14 luglio 1993 e il 20 aprile 1994, nel quale si erano già verificati vari protesti, ed erano pendenti esecuzioni immobiliari.

1.1 – La Corte di appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla curatela fallimentare, revocava i pagamenti nella misura di Euro 5.681,03, condannando la Incom spa alle restituzione di tale somma, con gli interessi della data della domanda.

1.2 – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Incom Spa, sulla base di tre motivo.

Il Fallimento, non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo e il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di giugno dell’anno 2006, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.3 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il primo e il terzo motivo non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al vizio motivazionale dedotto, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

2.4 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non provvedendosi in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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