Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21643 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28543/2012 proposto da:

G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LOMBARDIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DESTRO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILPAN SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2302/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 24.07.1998 la società Edilpan s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del 22.05.1998 con cui il Tribunale di Padova le aveva ingiunto di pagare, a favore di G.L., la somma di Lire 67.058.340, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali. La Edilpan s.r.l. deduceva che non era stata provata l’attività svolta, che nella parcella vi erano voci per attività non richieste e che il G., commercialista e consulente del lavoro di essa opponente, aveva gestito male i rapporti di lavoro dei dipendenti A., C. e M..

L’opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo per sentir accertare che i compensi per le attività indicate ai punti 3 c), d) ed e) della parcella non erano dovute ed, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al pagamento di Lire 90.000.000, a titolo di risarcimento dei danni, poichè, a causa dell’erronea gestione dei rapporti di lavoro dei tre lavoratori era derivata la condanna a carico di essa opponente.

L’opposto resisteva.

Il Tribunale di Padova, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Edilpan s.r.l. a pagare al G. la somma di Euro 9.128,78 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dell’opponente, non ritenendo provata la responsabilità dello G..

La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il G. al pagamento, in favore della Edilpan s.r.l., della somma di Euro 30.987,425 a titolo di risarcimento dei danni, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del pagamento effettuato ai lavoratori fino al saldo, ritenendo configurabile la concorrente responsabilità del G., in ragione del 50%, unitamente alla società, per i danni derivanti dall’azione giudiziaria intrapresa dai lavoratori e conclusasi in loro favore.

Condannava Edilpan s.r.l. al pagamento in favore del G. della somma di Euro 22.785,80, oltre ad interessi, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al saldo, essendo dovuto il compenso anche con riferimento alle prestazioni eseguite prima della scadenza del termine contrattuale e per le quali la risposta dei creditori giungeva in epoca successiva.

Compensava tra le parti i 2/3 delle spese di lite, con esclusione di quelle del procedimento monitorio poste a carico del G., e condannava quest’ultimo al pagamento del residuo terzo delle spese.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso, con due motivi, G.L..

La società Edilpan s.r.l. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che la Corte ha affermato, arbitrariamente e senza l’indicazione delle prove ritenute più attendibili. la corresponsabilità della Edilpan s.r.l. e dello G. in relazione al mancato tempestivo licenziamento dei tre dipendenti, una volta cessata la Cassa Integrazione.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il mancato tempestivo licenziamento era addebitabile esclusivamente al ritardo del Ministero del Lavoro nel concedere le autorizzazioni e delle organizzazioni sindacali nel comunicare il rinnovo della Cassa Integrazione: dalla stessa relazione del Ctu emergeva, del resto, che non vi era prova di alcun elemento di responsabilità a suo carico.

Il motivo è inammissibile per diversi profili.

Si osserva, infatti, che il ricorrente non indica quale delle ipotesi, tra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, viene dedotta, denunciando sia la violazione dell’art. 116 c.p.c., che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a un fatto decisivo per il giudizio, senza una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta.

Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 17931/13 nel giudizio di cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, il ricorso dev’essere articolato in motivi specifici ed immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione.

Occorre evidenziare, inoltre, che, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. Civ. Sez. 1 sent. del 20/09/2013 n. 21603).

Ne discende l’inammissibilità del presente motivo in relazione alla censura di violazione dell’art. 116 c.p.c..

E’, altresì, inammissibile il dedotto vizio motivazionale, in quanto si risolve nella sollecitazione ad operare una nuova valutazione, nel merito, delle acquisizioni istruttorie, estranea al sindacato di legittimità.

La Corte, sulla base delle risultanze processuali, ha infatti ritenuto, con valutazione di merito adeguata, di dover ritenere sussistente la corresponsabilità della società e del consulente del lavoro per il mancato tempestivo licenziamento dei tre lavoratori posti in Cassa Integrazione, atteso che entrambi erano a conoscenza della situazione in cui si trovavano i predetti lavoratori. Ed infatti, il G. predisponeva le buste paga in bianco e la società provvedeva a consegnare le buste paga senza pagare alcunchè a titolo di retribuzione e senza versare i relativi contributi. Nè valeva a escludere la responsabilità del consulente del lavoro e della società, il ritardo del Ministero del lavoro nel concedere le autorizzazioni e dei sindacati nel comunicare il rinnovo. Ed infatti, evidenzia il Giudice d’appello, non era stata presentata alcuna domanda di Cassa Integrazione per il periodo successivo al 28.02.1988 e, pertanto, il mancato licenziamento tempestivo dei lavoratori non era addebitabile ai predetti ritardi del Ministero e dei sindacati, bensì alla negligenza del G. e della società.

Non sussiste dunque il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata.

Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Ss.Uu. 24148/2013).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che la Corte non aveva motivato in merito alla riduzione dell’importo richiesto dallo G. col decreto ingiuntivo (pari a Euro 34.632,74) riconosciuto limitatamente ad Euro 22.785,80.

Anche il presente motivo presenta ragioni di inammissibilità analoghe a quello precedente, in quanto la medesima questione viene prospettata sotto profili diversi ed incompatibili, quali la violazione di legge ed il difetto di motivazione, senza una chiara enucleazione dello specifico vizio della sentenza che si intende censurare (Cass. 19443/2011; 9793/2013).

In secondo luogo, come già evidenziato, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434/2016).

Orbene, anche sotto il profilo della completezza e coerenza della motivazione si osserva che, nel caso di specie, la Corte territoriale, sulla base degli elementi processuali e della relazione del c.t.u., ha ritenuto che alcune voci della parcella si riferissero a prestazioni non effettuate e, dunque, per tali prestazioni non era dovuto alcun compenso.

Il Giudice d’appello ha, inoltre, ritenuto, con valutazione di merito adeguata, che nessun rilievo assumesse la circostanza che il termine dell’incarico non fosse essenziale, atteso che le prestazioni eseguite successivamente alla scadenza di un termine contrattuale non essenziale, in assenza di proroga, non comportano il pagamento del compenso, salvo diversa disposizione di legge.

La Corte territoriale ha pertanto compiutamente preso in esame le risultanze istruttorie in relazione al fatto controverso, costituito dal quantum del compenso per l’attività professionale del consulente del lavoro, ed ha ritenuto, con valutazione di merito logica ed adeguata, che fosse stata accertata la mancata esecuzione di alcune prestazioni indicate in parcella, e che non dovesse attribuirsi rilievo a quelle prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine contrattuale, in assenza di proroga di tale termine.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA