Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21643 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3254-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 52, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO ZACCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA

MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso il decreto n. 95/2018 R.G. del TRIBUNALE di RAGUSA,

depositato il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 10.12.2018, il Tribunale di Ragusa omologava il requisito sanitario relativo alla indennità di accompagnamento, secondo le risultanze della disposta CTU, con decorrenza dal luglio 2017. Per quanto qui rileva, compensava, tra le parti, le spese del procedimento di ATP;

avverso la statuizione sulle spese ha proposto ricorso C.G., articolato in due motivi; l’INPS ha depositato procura alle liti;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, – è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, all’art. 91 c.p.c., quanto alla statuizione di compensazione delle spese di lite, attesa la totale soccombenza dell’INPS;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, – è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, e all’art. 92 c.p.c.; la statuizione di compensazione è censurata in relazione al profilo di omessa specificazione delle ragioni che sorreggono la decisione;

i motivi strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono;

il procedimento è disciplinato ratione temporis dall’art. 92 c.p.c., nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; alle ipotesi tipizzate deve aggiungersi – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, additiva di accoglimento – quella in cui “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

la Corte Costituzionale, nella pronuncia da ultimo citata, ha altresì affermato che l’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, tanto nelle due ipotesi nominate tanto ove ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” discende dalla generale prescrizione dell’art. 111 Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati (Corte Cost. sent. n. 77/2018, punto 16, in fine);

resta, da ultimo, valido il principio – enunciato dalle Sezioni Unite nell’arresto n. 2572 del 2012 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. n. 22333 del 2017) in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente anteriormente al D.L. n. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, – secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche;

nella fattispecie di causa, esclusa la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza reciproca (giacchè l’INPS è totalmente soccombente), neppure ricorre alcuna delle ulteriori ipotesi legittimanti l’esercizio del potere di compensazione; il provvedimento, infatti, si limita a statuire la compensazione tra le parti delle spese del procedimento;

pertanto, il decreto deve essere cassato limitatamente alla disposta compensazione delle spese e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con condanna dell’INPS, per il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., al pagamento di Euro 911,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% (per la determinazione delle spese in relazione al giudizio ex art. 445 bis c.p.c., cfr., ex plurimis, Cass. n. 28977 del 2018 e successive conformi);

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell’avv.to Gianfranco Zacco, anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa per quanto di ragione il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’INPS, per il giudizio dinanzi al Tribunale, al pagamento di Euro 911,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge;

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Gianfranco Zacco.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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