Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21642 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 28475 dell’anno 2005 proposto da:

D.G.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Nicastro, n. 3, nello studio dell’Avv. Carlo Voccia; rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

CRISCI Lucio;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A. – ENTE NAZIONALE STRADE, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, 12, è per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2741r

depositata in data 28 settembre 2004;

sentita la relazione all’udienza del 9 giugno 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Sig. D.G.E. proponeva davanti al Tribunale di Benevento nei confronti dell’Anas opposizione alla stima definitiva relativa all’espropriazione di un proprio fondo rustico, per l’estensione di mq 6.505, sito in località (OMISSIS) del Comune di Benevento.

Veniva dedotto che la valutazione effettuata in base alla ritenuta natura agricola del terreno era incongrua per difetto ed erronea, non essendosi tenuto conto del deprezzamento dell’azienda agricola, nè della natura del terreno, fertilissimo, pianeggiante ed ubicato in adiacenza al centro abitato di Benevento.

1.1 – Si costituiva l’Anas, eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva.

1.2 – Con sentenza n. 238 del 2003 il Tribunale, disposta consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava inammissibili le richieste concernenti il deprezzamento della residua proprietà e l’indennità di occupazione, in quanto tardivamente avanzate, e, considerata congrua la determinazione della stima definitiva, rigettava l’opposizione, dichiarando compensate fra le parti le spese processuali.

1.3 – Proponeva appello il D.G., rilevando l’erroneità dell’indicata dichiarazione di inammissibilità, censurando la valutazione inerente alla congruità della stima opposta e, chiedendo, quindi, che venisse rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio.

1.4 – La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, confermata la tardività della proposizione delle domande ritenute inammissibili, e, rilevato, in ogni caso, che non erano emersi elementi atti a comprovare il degrado delle parti del fondo non espropriate, osservava che, una volta individuata la natura agricola dell’area, non vi erano ragioni per discostarsi dalla stima effettuata sulla base delle colture effettivamente praticate e del valore agricolo medio, il cui calcolo, per altro, non era stato, in sè considerato, specificamente censurato. Per tale ragione veniva rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

1.4 – Avverso tale decisione propone ricorso il D.G., deducendo due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso Anas S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo viene denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1 – Il motivo è infondato.

Le censura si fonda, essenzialmente, sulla circostanza che il consulente d’ufficio nominato in primo grado aveva fondato le proprie valutazioni sulla ritenuta edificabilità di fatto dell’area ablata, ragion per cui non sarebbe mai stata effettuata una verifica, in sede peritale, della stima fondata sul valore agricolo medio.

La sentenza impugnata, nel rigettare la richiesta di rinnovazione della consulenza, ha dato atto che, dovendosi valutare il terreno esclusivamente in base alla sua natura agricola, non vi era ragione di discostarsi, in quanto di per sè non censurata in relazione ai criteri applicati e ai calcoli effettuati, dalla stima operata dalla competente commissione provinciale.

La motivazione circa l’inutilità – in parte qua – della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, appare, quindi, congrua ed esente da censure sotto il profilo logico-giuridico, tanto più che neppure in questa sede vengono mosse specifiche censure alla stima effettuata in base alla normativa all’epoca vigente.

2.2 – La rinnovazione della consulenza tecnica si impone, tuttavia, per effetto di circostanze sopravvenute.

Dovendosi constatare la correttezza del ripudio del criterio fondato sulla c.d. edificabilità di fatto, non può omettersi di rilevare che nella presente vicenda processuale assume rilievo la recente pronuncia n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

Questa Corte Suprema, così come del resto affermato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della normativa relativa ai suoli aventi natura edificatoria, ritiene che in merito all’individuazione del criterio legale di stima non sia concepibile la formazione di un giudicato autonomo, in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale.

Tale principio trova applicazione anche allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno, assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass., n. 16450 del 2006; n. 15200 del 2005; n. 22413 del 2004).

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriato con il motivo di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendo in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4.

2.3 – Una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente.

E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass., n. 4602/1989; 3785/1988; sez. un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; i quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo, da determinarsi in base al relativo mercato, sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

2.4 – Deve essere accolto il secondo motivo, attinente al deprezzamento dell’area residua, in relazione al quale, trattandosi di valutazione da effettuarsi indipendentemente da una specifica richiesta delle parti, è mancato – probabilmente a causa della mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio in appello – un approfondito accertamento circa la sussistenza o meno di un deprezzamento delle aree residue del fondo. Come di recente affermato da questa Corte, nella espropriazione parziale di un fondo agricolo, riscontrabile quando ricorrano le condizioni previste dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, cioè la preesistenza di un rapporto di unità funzionale (per ubicazione e destinazione) fra la parte espropriata e quelle residue e la negativa influenza del distacco della prima sulle porzioni residue, per effetto dello smembramento dell’originario compendio unitario e della conseguente impossibilità di realizzarne la funzione originaria, trova applicazione la norma speciale della L. n. 865 del 1971, art. 15, che, nel determinare l’indennizzo “sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio della azienda agricola”, comprende il ristoro del pregiudizio arrecato dall’espropriazione all’attività aziendale agricola esistente sul terreno, anche quando ne riduca o ne modifichi in modo negativo la potenziale gestione, perciò comportandone una diminuzione di valore sul mercato immobiliare, non compensato dalla corresponsione del valore agricolo medio del terreno stimato in base al parametro di cui alla cit. Legge del 1971, art. 16 (Cass., 25 novembre 2010, n. 23967).

2.5 – Va quindi cassata la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti; il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 aprile e il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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