Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21642 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 19/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 913-2014 proposto da:

PESCATORI SAN PIETRO APOSTOLO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI MONTESANTO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2058/2013 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 20/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.L. e la Pescatori san Pietro Apostolo srl propongono ricorso per cassazione contro il Ministero delle infrastrutture e la Capitaneria di Porto di Salerno, che resistono con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 30.7.2013 che ha rigettato l’appello a sentenza del GP, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione ad o.i. per l’importo di Euro 4021,81, per la non corretta tenuta del Logbook per omissione della propria sigla in corrispondenza di ciascuna riga giornaliera di compilazione.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18, perchè l’obbligo di siglare il giornale di bordo non era previsto dagli articoli indicati nel verbale o nella o.i. e solo nella comparsa di costituzione è stata indicata la norma; 2) violazione dell’art. 15 del regolamento CE n. 1559/2007 e dell’art. 15 preleggi non essendo previsto l’obbligo della firma progressiva in corrispondenza di ciascuna riga.

Ciò premesso, si osserva:

La sentenza ha affermato la corrispondenza tra il fatto materiale oggetto della contestazione nella o.i. e quello oggetto della decisione di primo grado ed ha chiarito che vi è violazione del diritto di difesa solo quando vi sia una obiettiva diversità tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione; ha ripercorso l’evoluzione normativa della materia rimarcando la perfetta continuità sanzionatoria tra vecchia e nuova disciplina di settore, ispirata ad un rigido formalismo nella registrazione dei dati del pescato, garanzia indispensabile per un efficace controllo delle attività di pesca, concludendo nel senso che l’obbligo del comandante di apporre la propria sigla per ogni riga di compilazione discende proprio dall’art. 15 del regolamento attraverso il rinvio all’art. 6 I del regolamento n. 2847 del 1993 e, per le caratteristiche formali del giornale di bordo, all’art. 1 del regolamento n. 2737 del 1999.

Il modello contenuto nell’allegato I, come si evidenziava anche dalla fotocopia del giornale di bordo, prevedeva l’apposizione della firma del comandante per ogni riga di compilazione.

Ciò premesso, le odierne censure riproducono quanto sostenuto in appello, il tutto senza impugnare la complessiva ratio decidendi sopra riportata, tentando una generica contestazione dell’accertamento in fatto compiuto e proponendo una diversa lettura senza fornire alcun elemento concreto per riformare la decisione.

Sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge si propone un generico riesame del merito.

In particolare in relazione al primo motivo non esiste alcuna violazione del diritto di difesa ed in relazione al secondo si contestano genericamente le modalità di registrazione.

Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 800 oltre spese prenotate a debito, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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