Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21641 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21641Vedi massime correlate

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21098/2013 proposto da:

GIAB IMMOBILIARE DI G.A. & C SAS (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 378, presso lo

studio dell’avvocato CARMELO MONACO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA, 59 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLA GIARDINA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6394/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

uditi l’Avvocato Carmelo Monaco, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, e l’Avvocato Paola Giardina, che ne ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione la GI.AB Immobiliare snc conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS), avanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata nulla od annullata o privata di efficacia la Delib. Condominiale 18 marzo 2002, in quanto i costi per la manutenzione e riparazione dei frontalini e delle fioriere dei balconi e dei terrazzi che ne fruivano dovevano gravare sui relativi proprietari e non dovevano essere ripartiti secondo le tabelle millesimali di proprietà.

Si costituiva il condominio convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda della società attrice e, in via riconvenzionale, l’accertamento che quest’ultima era tenuta al pagamento delle spese comuni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 954/2006, rigettava la domanda di parte attrice.

Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2007 la GI.AB Immobiliare snc proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6394/2012, rigettava l’appello.

La GI.AB Immobiliare sas di G.A. & C., già GI.AB Immobiliare snc, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La società ricorrente e il condominio controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 preleggi e artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in quanto la corte territoriale avrebbe interpretato in maniera non corretta il regolamento di condominio e avrebbe omesso di valutare le obiezioni da essa ricorrente sollevate contro la decisione di primo grado.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la GI.AB Immobiliare sas di G.A. & C. ha omesso di riportare nel ricorso il contenuto delle disposizioni del regolamento condominiale di cui ha riferito la non corretta interpretazione, in particolare l’elenco delle cose comuni di cui all’art. 1, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 1406 del 23 gennaio 2007, Rv. 595726-01).

Inoltre, si rileva che gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 3, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cass., Sez. 2, n. 6624 del 30 aprile 2012, Rv. 622451-01; Cass., Sez. 2, n. 568 del 19 gennaio 2000, Rv. 532976-01).

Nella specie, la corte territoriale si è conformata a tale orientamento, sul presupposto, non contestato, che venisse in rilievo la ripartizione dei costi di manutenzione delle parti verticali e prospicienti dei balconi e dei terrazzi del condominio.

In particolare, nell’interpretare l’art. 1 del regolamento condominiale (attività da condurre secondo i criteri ermeneutici previsti dal codice civile: Cass., Sez. 2, n. 2888 del 25 marzo 1987, Rv. 452004-01), la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che tale disposizione, nel prescrivere che i proprietari dei balconi e dei terrazzi dovessero attenersi alle deliberazioni dell’assemblea “circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità di consistenza e di estetica”, si riferisse a beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

La società ricorrente ha contestato questa lettura dell’art. 1 summenzionato, ma anche sotto tale punto di vista la doglianza si presenta inammissibile poichè, qualora siano possibili due o più interpretazioni di una clausola contrattuale (e lo stesso ragionamento deve essere applicato con riferimento al regolamento condominiale contrattuale), non è consentito alla parte, che aveva proposto quella disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’interpretazione avversata (Cass., Sez. 1,n. 4178 del 22 febbraio 2007, Rv. 595003-01).

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, ll’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del condominio controricorrente, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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