Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21641 del 08/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2773-2019 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14,
presso lo studio dell’avvocato GOMBIA LOREDANA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ITRI GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, MASSA
MANUELA, CIACCI PATRIZIA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 34275/2017 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Locri, nel giudizio dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, riconosceva a S.G. il requisito sanitario per l’accesso al beneficio dell’assegno mensile di assistenza dall’1 settembre 2017 e compensava le spese di lite tra le parti, sul presupposto che il requisito sanitario si era manifestato “da un momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”;
per la cassazione del decreto, in relazione alla statuizione sulle spese, ricorre S.G.;
l’Inps si è costituito con controricorso;
è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5: il motivo attinge il provvedimento di omologa nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese del giudizio;
il motivo è infondato;
la compensazione delle spese è stata operata dal Tribunale in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo il principio – già enunciato da questa Corte con ordinanza n. 26565 del 2016 in analoga fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa – anche in presenza dello spostamento di decorrenza della prestazione;
si ha infatti soccombenza reciproca non solo in caso di pluralità di domande – cumulative o contrapposte – delle quali talune siano accolte ed altre respinte ma anche in caso di domanda unica sia ove articolata in più capi, accolti solo in parte sia se articolata in un unico capo, configurandosi in tale ultima eventualità una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa (Cass. ord. n. 26565 cit. e giurisprudenza ivi indicata);
tale ultima situazione ricorre nella fattispecie di causa, in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese in ragione “dell’accertamento del requisito sanitario da un momento successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”;
esula, invece, dal sindacato di questa Corte l’esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di disporre o meno la compensazione in presenza dei presupposti di legge e di determinare, altresì, la misura in cui le spese debbano essere compensate (ex allis: Cass. n. 2149 del 2014; Cass. n. 15217 del 2013);
non vi è luogo a rifusione delle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp att. c.p.c..
PQM
La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020