Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21640 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21640 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 26502-2012 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.
DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e difende, giusta
2015

delega in atti;
– ricorrente –

3032
contro

3

SIMI

CINA C.F.

BTTNNA65T44H501D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 23/10/2015

studio

dell’avvocato

BUTTAFOCO

ANNA,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1904/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato GEREMIA RINALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

.1

3358/2006;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma, Gina Sirni esponeva di essere stata
assunta dalla RAI s.p.a. con dodici contratti a tempo determinato a
partire dal 12.1.96 e sino al 30.5.04, con qualifica di addetta ai
costumi, in violazione della L. n. 230\62.
Si costituiva la società resistendo al ricorso.
Con sentenza n.6682\05 il Tribunale accoglieva la domanda,

sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a partire da tale data, con inquadramento nel rlivello,
classe 9 di retribuzione di cui al c.c.n.l. di categoria, condannando la
RAI s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del
ricorso introduttivo sino alla data della sentenza.
Awerso quest’ultima proponeva appello la RAI, lamentando l’erronea
valutazione dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, l’erronea interpretazione della L. n. 230\62, oltre all’erronea
determinazione delle conseguenze patrimoniali conseguenti
l’illegittimità della clausola appositiva del termine.
Resisteva la Simi. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata
1’8 maggio 2012, in parziale riforma della sentenza impugnata
condannava la Rai s.p.a. al pagamento del risarcimento dei danni nella
misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 32 L.
n. 183\10.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Rai s.p.a.,
affidato a due motivi.
Resiste la Simi con controricorso.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del giudizio risultando:
che con verbale di conciliazione del 28.5.15, prodotto, le parti hanno
inteso definire la lite attualmente pendente dinanzi a questa S.C.; che
la RAI s.p.a. ha depositato formale rinuncia al presente ricorso.
Vista l’accettazione della rinuncia ad opera del solo difensore della
Simi, non munito di specifico mandato, non risulta applicabile il

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dichiarando la nullità del contratto a termine stipulato il 12.1.96, e la

comma 4 dell’art. 391 c.p.c. Stima tuttavia equo il Collegio,
considerata l’avvenuta conciliazione della lite, compensare tra le parti
le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2015

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