Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21640 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29974/2005 proposto da:

VIANINI LAVORI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la Società

Condotte Spa ed Icla Spa, in persona dell’Amministratore Delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAPINIANO 29, 2011

presso l’avvocato RAVAIOLI Marco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NITTI PAOLO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARTIA Alberto, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SOCIETA’ FERROVIE DEL SUD EST;

– intimata –

sul ricorso 708-2006 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso

l’avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDI LUCIO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARTIA ALBERTO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

VIANINI LAVORI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 799/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il controricorrente G., l’Avvocato COGLITORE

EMANUELE, per delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

SCHIANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto degli altri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 29 luglio 2005, ha determinato nella misura di L. 44.358.300 l’indennità dovuta ad G.A. per l’espropriazione con decreto prefettizio di un terreno di sua proprietà con fabbricato nella contrada (OMISSIS) (in catasto al fg. 35, part. 2424, 2430), ponendo la relativa obbligazione a carico sia della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud-Est, beneficiaria dei relativi lavori, sia della impresa s.p.a. Vianini Lavori che li aveva eseguiti e curato interamente l’espropriazione.

Per la cassazione della sentenza,quest’ultima ha proposto ricorso per due motivi; cui resistono il G. con controricorso illustrato da memoria, e la s.r.l. Ferrovie del Sud-est e servizi automobilistici, la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per due motivi.

Il G. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti nei confronti della medesima sentenza.

Il Collegio deve poi rilevare che del tutto infondato è il primo motivo di quello principale con cui la s.p.a. Vianini insiste nel sostenere la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza per non essere stato evocato in giudizio il Prefetto che aveva emesso il decreto di espropriazione: non avendo la doglianza tenuto in alcun conto la giurisprudenza di questa Corte assolutamente consolidata nel ritenere che non si devono confondere con i soggetti legittimati – attivamente e passivamente – allo svolgimento del procedimento espropriativo, nonchè a sopportarne gli oneri con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative – quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, il Commissario straordinario o Funzionario delegato CIPE o il Sindaco – di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio;le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l’espropriante e non è possibile riferirne l’attività all’amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. E che anzi devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 26261/2007; 10354/2005; 15687/2001 cit.;

1991/2000; 6957/1996).

Si è rilevato altresì che opinando il contrario, si perverrebbe alla paradossale conclusione che in tutte le espropriazioni, da chiunque intraprese e per qualsivoglia finalità, la titolarità dei conseguenti rapporti obbligatori più non spetterebbe agli enti esproprianti, come disposto dalle leggi sull’espropriazione, ma soltanto alle autorità suddette; le quali sono invece le sole deputate ad emettere i provvedimenti ablatori, ma nel contempo, nell’esercizio di tale funzione, restano del tutto estranee al procedimento espropriativo, anche quando esse casualmente cumulino (come nell’ipotesi del Sindaco) la qualifica ora indicata con quella di organo rappresentante dell’amministrazione concedente o espropriante.

Con il secondo motivo, la società deducendo violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto anche la propria legittimazione passiva senza considerare che beneficiario unico dell’espropriazione e concedente dei lavori era soltanto l’ente Ferrovie del Sud-Est, e che essa società aveva espletato la procedura espropriativa soltanto in rappresentanza di quest’ultima, tale qualità costantemente manifestando all’espropriato.

Questo motivo è parte inammissibile e parte infondato.

La società ha infatti addebitato alla sentenza impugnata violazione dei principi sull’ermeneutica contrattuale senza indicare quali contratti e/o convenzioni sarebbero stati erroneamente interpretati dalla Corte di appello che, peraltro, nella decisione non ne ha indicato alcuno.

Ha per converso invocato onde escludere la propria titolarità passiva nell’obbligazione indennitaria asseriti principi giurisprudenziali in realtà inesistenti, quale quello che il soggetto passivo di detta obbligazione sia esclusivamente il beneficiario dell’espropriazione, ovvero sempre e comunque il concedente. Laddove questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio che l’individuazione del soggetto attivo del rapporto di espropriazione, tenuto al pagamento dell’indennità, e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell’indennità medesima, promosso dall’espropriato, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione, in base alla persona in cui favore esso risulta adottato. E per quanto riguarda la concessione manca nel ricorso qualsiasi riferimento ai rapporti realmente intercorsi tra la Vianini e l’ente Ferrovie, in relazione ai quali la società si è limitata ad affermare di non essere stata destinataria di provvedimenti di delegazione amministrativa (peraltro giuridicamente impossibili non avendo la stessa natura di ente pubblico).

Del tutto incontestati sono rimasti infine gli accertamenti compiuti al riguardo dalla Corte territoriale che la Vianini abbia eseguito tutti gli atti della procedura espropriativa, e conseguito il decreto di occupazione temporanea: senza che in alcuno di essi fosse mai indicato che la stessa agiva in nome e per conto dell’ente ferroviario; sicchè anche sotto questo profilo correttamente la sentenza impugnata, muovendo dalla qualità di espropriante in capo alla ricorrente, l’ha ritenuta (con) titolare anche dell’obbligo di corrispondere le giuste indennità all’espropriato.

Con il ricorso incidentale la s.r.l. Ferrovie del sud est e servizi automobilistici, costituitasi in questa fase di legittimità: a) ha eccepito la nullità del procedimento stante l’omessa notifica ad essa società dell’atto introduttivo del giudizio, invece notificato alla soc. Ferrovie del Sud-Est con sede in (OMISSIS), estinta per effetto del decreto del Ministero dei Trasporti 20 settembre 1985. Ha dedotto che a quest’ultima era succeduta la Gestione Commissariale Governativa affidata alle Ferrovie dello Stato, a sua volta cessata per effetto della costituzione di essa società con sede in Bari in conseguenza di atto per Notar Farinaro di Roma del 6 aprile 2000 antecedente all’atto introduttivo del giudizio; b) ha addebitato alla sentenza impugnata il difetto di ultrapetizione di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per avere ordinato il deposito dell’indennità suppletiva presso la Cassa Deposito e Prestiti senza alcuna richiesta dell’espropriato.

Le censure sono inammissibili.

La Corte di appello ha ritenuto la contitolarità passiva dell’obbligazione in oggetto in capo alla Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del sud-est, affidata alle Ferrovie dello Stato, alla quale, anche secondo la prospettazione della ricorrente, era stata attribuita all’epoca della procedura ablativa la gestione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto eseguito dalle ferrovie suddette per effetto della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 1-10, con decreto da ultimo prorogato in data 30 dicembre 1999; e sempre detta Gestione è stata onerata in solido con la s.p.a. Vianini Lavori di integrare il deposito dell’indennità di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti fino a raggiungere la stima giudiziale ritenuta congrua di L. 44.358.300. Mentre nessun accertamento è stato compiuto nè alcuna statuizione è stata emessa nei confronti della società ricorrente, che non ha neppure preso parte al giudizio di merito.

Pertanto deve trovare applicazione il principio ripetutamente enunciato da questa Corte, anche a sezioni unite, che la legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata e, pertanto, deve essere negata ad altri soggetti, con la consequenziale inammissibilità dell’impugnazione da essi proposta,pur nell’ipotesi (qui non ricorrente) che gli stessi deducano la veste di litisconsorzi indebitamente pretermessi (Cass. sez. un. 5524/2011; 15352/2010;

3688/2006).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile l’incidentale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del G., in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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