Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21640 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 101-2013 proposto da:

S.V., CF (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell’avvocato SARAH BARBATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA CATTANI;

– ricorrente –

contro

C.L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE BONIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato BAMBINA DANIELA MAMMARELLA;

– controricorrente –

e contro

CO.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 197/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 24/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

udite l’Avvocato Agusta Massima Cucina, presente in delega, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’Avvocato Bambina

Daniela Mammarella, che ne ha domandato il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

di ricorso;

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 25 dicembre 2001 S.V. conveniva in giudizio Co.Ma. e C.L.R. davanti al Tribunale di Larino perchè fosse accertato il suo diritto sul 50% della nuda proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), e cantina al piano seminterrato, nonchè fosse ordinato a C.L.R. di cedere il 50% del diritto di nuda proprietà o fosse emessa sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., fermo restando il diritto di abitazione vitalizio in favore di Co.Ma..

Il Tribunale di Larino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 323/2006, rigettava le domande dell’attore.

Con atto spedito per la notifica il 26 aprile 2007, S.V. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

C.L.R. si costituiva, domandando il rigetto dell’appello.

Co.Ma. si costituiva, chiedeva il rigetto dell’appello e, in via incidentale, la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni.

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 197/2012, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale di Co.Ma..

S.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso la sola C.L.R..

S.V. e C.L.R. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, vanno trattati insieme, S.V. lamenta la violazione degli artt. 183,187 e 345 c.p.c..

Egli sostiene che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla richiesta acquisizione agli atti della documentazione prodotta ex art. 345 c.p.c. e non ne avrebbe fatto uso, nonostante il carattere indispensabile e il fatto che il Tribunale di Larino avesse omesso di fissare udienza ex art. 184 c.p.c. e non avesse accolto l’istanza ex art. 184 bis c.p.c..

La doglianza è inammissibile.

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti abbiano definito il thema decidendum e il thema probandum, l’appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 e quali prove sarebbero state dedotte, poichè, in questo caso, il giudice d’appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass., Sez. 3, n. 23162 del 31 ottobre 2014, Rv. 633258-01).

Nella specie, la Corte di Appello di Campobasso ha dato atto del deposito, pure in appello, della documentazione che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata esaminata dal Tribunale di Larino e l’ha presa in considerazione, valutandola, però, come sostanzialmente non rilevante, poichè l’appellante, con riferimento ad essa, non “sviluppa argomenti volti a sovvertire il ragionamento che ha portato il Tribunale a rigettare la sua domanda”.

Si deve sottolineare poi che l’esame dei documenti esibiti, la loro valutazione e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016, Rv. 641328-01).

La corte territoriale ha ritenuto, nella presente controversia, che la documentazione richiamata dal ricorrente non consentisse di inficiare la conclusione del giudici di primo grado che l’immobile non fosse stato acquistato con denaro proveniente dal conto corrente comune dei due conviventi e tale valutazione di merito non è sindacabile nella presente sede, in quanto motivata in maniera completa e logica con riferimento, desumibile dalla lettura della sentenza impugnata, all’avvenuto accertamento, da parte del Tribunale di Larino, della falsità della scrittura di C.R. apposta in calce alla lettera del 29 ottobre 1998 e della provenienza del denaro impiegato per l’acquisto da fonti diverse dal conto corrente comune.

2. Con il terzo motivo S.V. lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., poichè era stato condannato a risarcire Co.Ma. senza che vi fosse prova della sua mala fede o colpa grave.

La contestazione è infondata.

In materia di responsabilità ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo, per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell’11 settembre 2012, il controllo di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. 3, n. 19298 del 29 settembre 2016, Rv. 642582-01).

Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto, con motivazione logica e completa che si condivide, che l’elemento soggettivo della responsabilità di S.V. emergesse dal fatto che egli avesse convenuto Co.Ma. senza ragione, nonostante alcuna domanda dovesse essere proposta nei suoi confronti.

Sono stati rispettati, pertanto, i presupposti dell’art. 96 c.p.c. e, in particolare, il summenzionato elemento soggettivo risulta particolarmente qualificato dalla circostanza che, dopo l’esito del giudizio di primo grado, che si era concluso con il rigetto delle richieste avanzate verso l’altra convenuta C.L.R., il ricorrente avesse proposto appello pure contro Co.Ma., benchè nessuna pretesa continuasse ad essere avanzata verso di lei e, quindi, nessun interesse vi fosse, per ammissione del medesimo S., a notificarle l’atto di impugnazione.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della sola controricorrente.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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