Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21640 del 08/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33236-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CIACCI PATRIZIA, PULLI
CLEMENTINA, MASSA MANUELA;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO
GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato D’ALISE ANNA,
rappresentato e difeso dagli avvocati IROLLO GAETANO, SCHIAVONE
SEBASTIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1786/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Napoli Nord ha respinto il ricorso dell’INPS, proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6;
per quanto di esclusivo rilievo in questa sede, il Tribunale ha respinto l’eccezione dell’INPS di improponibilità della domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all’indennità di accompagnamento, per essere l’istanza amministrativa carente di certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto (id est: che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita);
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo;
ha resistito con controricorso C.G.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, l’INPS, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del D.M. del tesoro 9 novembre 1990, in relazione alla L. n. 18 del 1990; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, art. 11, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009, e della circolare INPS n. 131 del 2009, emanata in esecuzione del cit. D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, per avere il Tribunale dichiarato proponibile la domanda giudiziale, pur in presenza di una domanda amministrativa corredata da certificato medico senza l’indicazione della sussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento;
il motivo è infondato;
la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.;
nella fattispecie all’esame del Collegio non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa; ciò di cui si controverte è se il certificato medico, senza l’indicazione di sussistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto;
la sentenza di questa Corte n. 14412 del 2019 ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, la questione relativa all’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;
in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia n. 24896 del 2019, la Corte ha, poi, ulteriormente chiarito che anche “l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”;
tali arresti, già seguiti da questa sesta sezione, vanno ulteriormente confermati in questa sede;
il D.L. n. 78 del 2009, convertito con modif. nella L. n. 102 del 2009, vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;
la disposizione, come affermato nei precedenti citati e condivisi dal Collegio, attribuisce all’INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale;
l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio;
per effetto di tale previsione va escluso che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto o incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale;
diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale;
a tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che è dunque immune dai denunciati errori di diritto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione agli avv.ti S. Schiavone e G. Irollo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020