Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2164 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27627-2015 proposto da:

SOFINA SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

LUIGI MARATTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3866/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 3866/48/15 del 29 gennaio 2015 pubblicata il 27 aprile 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 573/13/13 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente Sofina s.r.l. avverso l’avviso, notificato il 16 aprile 2013, di liquidazione del saldo della maggiore imposta di registro (a tariffa ordinaria) dovuta – in dipendenza della decadenza dalla agevolazione prevista in caso di trasferimento immobiliare, esente dall’imposta sul valore aggiunto, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d’attività sia la rivendita di beni immobili, “a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni” – in relazione alla registrazione (colla applicazione della tariffa ridotta dell’1%), del rogito 1 giugno 2007 di trasferimento dell’immobile, sito in (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), subalterno (OMISSIS).

2. – La contribuente, mediante atto del 23 novembre 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 4 gennaio 2016.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando che era intervenuta la decadenza dalla agevolazione in quanto entro il termine di tre anni “non vi è stato un atto di compravendita definitivo, ma soltanto la stipula di un preliminare di vendita”.

2. – La società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, lett. b), con riferimento agli artt. 1470,1.350 e 1351 c.c..

La parte deduce che il negozio stipulato colla società Aico Costruzioni s.r.l., il 30 settembre 2009 (nel termine di tre anni dal precedente acquisto del bene), pur non essendo stato seguito dal “conseguente atto pubblico”, recava tuttavia l’indicazione dell’immobile (oggetto del precedente trasferimento del 1 giugno 2007) e del prezzo di vendita e possedeva il requisito della forma scritta; e che, pertanto, la previsione contrattuale del successivo atto pubblico “non rimanda a una vendita ancora da concludere, trattandosi di una vendita già conclusa”.

La ricorrente riporta, infine, alcune massime in tema di contratto preliminare e definitivo di compravendita e cita un arresto di questa Corte che ha riconosciuto la possibilità della conservazione del beneficio nel caso della impossibilità della vendita per factum principis o forza maggiore.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, lett. b), recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha inserito nel testo unico delle Disp. concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, della Tariffa – Parte Prima, la seguente disposizione (successivamente abrogata, ma) vigente ratione temporis: “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%”.

Il successivo ridetto comma, lett. c), ha aggiunto nell’art. 1, della Tariffa, Parte Prima, cit., la seguente nota: “II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al presente testo unico, art. 55, comma 4. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.”.

Dal coordinamento tra le due disposizioni si evince che nel caso si verifichi la condicio risolutiva negativa del mancato ritrasferimento del bene il contribuente decade dalla agevolazione della tariffa ridotta ed è tenuto a corrispondere i tributi alla tariffa ordinaria, oltre che al pagamento della sopratassa e degli interessi.

3.2 – Orbene, con riferimento alle superiori disposizioni, i giudici di merito hanno accertato che, nella specie, la contribuente non aveva adempiuto, entro il termine triennale di legge, l’onere del ritrasferimento dell’immobile acquistato colla applicazione della tariffa agevolata, in quanto non aveva, a sua volta, trasferito il bene, ma aveva soltanto stipulato un mero contratto preliminare di vendita concernente l’immobile in parola.

3.3 – Le censure sviluppate dalla ricorrente investono il merito dell’accertamento e della valutazione, operati in punto di fatto dal giudice a quo, circa il contenuto del negozio stipulato dalla contribuente il 30 settembre 2009 colla società Aico Costruzioni s.r.l..

Gli è che, senza neppure far questione alcuna circa la violazione o falsa interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 – 1371 c.c., in materia di interpretazione del contratto, la contribuente oppone la prospettazione meramente fattuale che le parti contraenti avessero voluto perfezionare il 30 settembre 2009 un contratto di compravendita immobiliare col trasferimento immediato della proprietà del bene.

Sicchè il (motivo del) ricorso per cassazione non è palesemente riconducibile nell’ambito della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione che risulta proposta all’infuori della ipotesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, indicata dalla parte, e di tutti gli altri, residui casi previsti dal ridetto articolo.

Consegue la relativa declaratoria.

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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