Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2164 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RIELLO Luigi, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 16.2.2006 la Corte d’Appello di Roma – pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da O.G. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione al giudizio dal medesimo promosso avanti al Pretore del Lavoro di Napoli nei confronti dell’INPS con ricorso depositato nel Gennaio 1994 per interessi e rivalutazione monetaria relativi a prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo e protrattosi per un anno (Gennaio 1994 – Gennaio 1995) in primo grado, per oltre quattro anni in secondo grado (Marzo 1995 – Giugno 1999), per due anni (Febbraio 2000 – Maggio 2002) avanti alla Corte di Cassazione ed ancora pendente, alla data del deposito del ricorso (18.4.2005), avanti al giudice di rinvio dopo essere stato riassunto nel Marzo 2003 – riteneva che la durata complessiva del procedimento fosse ragionevole (in media due anni e mezzo per ogni grado o fase) e rigettava il ricorso, compensando le spese.

Avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione O. G. che deduce tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso O.G. denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 paragrafo 1 della CEDU. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato che i termini di durata ragionevole del procedimento fissati dalla giurisprudenza in materia di lavoro in anni due e mezzo per il primo grado, in anni uno e mezzo per il secondo ed in un anno per il terzo, se possono essere condivisi per il normale procedimento civile, devono ritenersi eccessivi per le cause di lavoro per le quali il codice di rito ha fissato termini piu’ brevi e che in detta materia la durata ragionevole deve ritenersi superata quando abbia superato il termine di mesi sei. Deduce altresi’ che, una volta accertato il superamento del termine ragionevole, l’indennita’ va riconosciuta con riferimento all’intera durata e non gia’ per il solo ritardo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 paragrafo 1 della CEDU. Sostiene che nella determinazione dell’indennita’ il giudice nazionale deve adeguarsi al parametri europei che riconoscono l’importo di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per ogni anno di durata della causa, oltre ad un “bonus” di Euro 2.000,00 nell’ipotesi, come quella in esame, di causa previdenziale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonche’ difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d’Appello non si sia adeguata alla giurisprudenza europea che riconosce un: “bonus” di Euro 2.000,00 per le cause previdenziali.

Il ricorso e’ fondato nei limiti che saranno qui di seguito precisati.

Per quanto riguarda il primo motivo con cui si contesta la determinazione della durata ragionevole del procedimento operata dalla Corte d’Appello, si osserva che la C.E.D.U. ha di massima stimato tale durata in anni tre per quanto riguarda il giudizio di primo grado, in anni due per il giudizio di secondo grado ed in anni uno per il giudizio di cassazione nonche’ in anni due per quello di rinvio, non tralasciando di precisare che da detto parametro il giudice possa discostarsi, riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in considerazione della maggiore o minore complessita’ del procedimento.

A tali parametri non si e’ certamente attenuta la Corte d’Appello che ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio protrattosi complessivamente in anni nove e mesi sette fino alla fase di rinvio, negando il diritto all’indennizzo, mentre avrebbe dovuto prendere atto, sulla base di detti parametri, che residuava una durata non ragionevole di anni uno e mesi sette.

Ne’ un ulteriore scostamento da tali parametri per una durata ragionevole ancora minore puo’ essere giustificato, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, dal mero riferimento alla natura assistenziale della questione discussa nel giudizio presupposto.

Questa Corte ha infatti sottolineato che la violazione del principio della ragionevole durata del processo non possa discendere in modo automatico ed astratto dalla natura delle questioni trattate, dovendo in ogni caso il giudice procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 6856/04) ed effettuare il suddetto apprezzamento in concreto (Cass. 21390/05).

Sul punto non sono State formulate censure sufficientemente specifiche.

Quanto alla determinazione del danno non patrimoniale, il ricorrente deduce varie, censure con il secondo ed il terzo motivo di ricorso ma, cosi’ come prospettate, non possono trovare ingresso in questa sede (in quanto la Corte d’Appello non ha adottato alcuna pronuncia al riguardo avendo escluso in radice il diritto all’indennizzo.

Possono tuttavia, nell’ambito della valutazione di merito alla quale questa Corte dovra’ provvedere ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ricorrendone le condizioni, essere utilizzate come mere argomentazioni in grado di sollecitare il collegio alla dovuta riflessione.

Orbene ritiene la Corte non condivisibile in primo luogo l’assunto secondo cui, una volta accertata la durata non ragionevole, dovrebbe tenersi conto dell’intero periodo di durata del procedimento, prevedendo espressamente la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Al riguardo questa Corte ha gia’ sottolineato che, anche se per la Corte europea l’indennizzo debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 secondo cui e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si e’ sostenuto infatti che detta diversita’ di calcolo non tocca la complessa attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilita’ di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 Cost, comma 2 nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2; vedi Cass. 8714/06).

Del pari non e’ condivisibile il riconoscimento di un “bonus” di euro 2.000,00 in relazione alla natura previdenziale della controversia, non essendo previsto dalla legislazione nazionale e non potendo comunque considerarsi un effetto automatico, slegato dalla particolarita’ della fattispecie, sulla quale peraltro nulla e’ stato detto al di la’ di un generico richiamo al carattere assistenziale della controversia.

Vanno quindi dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo con cui si e’ sostenuto la necessita di far riferimento al maggior importo di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per ogni anno di durata del procedimento e si e’ chiesto il riconoscimento del c.d. “bonus”, In ogni caso le rispettive tesi non hanno fondamento e non possono quindi essere valorizzate ai fini del giudizio di merito.

In definitiva il decreto impugnato deve essere cassato e, ricorrendo, come gia’ si e’ sottolineato, le condizioni richieste dall’art. 384 c.p.c., per una decisione nel merito, si ritiene di liquidare la somma di Euro 1.150,00, pari ad Euro 750,00 circa per ogni anno di durata non ragionevole, oltre agli interessi dalla domanda, in considerazione della modestia della posta in gioco (interessi e rivalutazione su prestazioni assistenziali).

Le spese, da distrarsi a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano per intero per quanto riguarda il giudizio di merito mentre vanno compensate per la meta’ a favore del ricorrente relativamente al giudizio di legittimita’, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.150,00 oltre agli interessi dalla domanda. Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese processuali, che distrae a favore del difensore, e che liquida, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 840,00 di, cui Euro 480,00 per onorario, in Euro 310,00 per diritti ed in Euro 50,00 per spese oltre agli accessori e, quanto al giudizio di legittimita’ nella misura gia’ compensata della meta’ di Euro 300,00 per onorario e di Euro 50,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 GENNAIO 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA