Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2164 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25106-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

95, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBE’ (studio

dell’avvocato RITA BRUNO), che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

BARBAGALLO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.V., A.A., A.C.,

A.M.G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 410/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

26/02/2015, depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. F.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 5 marzo 2015, con la quale la Corte d’appello di Catania, disattendendo l’impugnazione della F., ha confermato il rigetto della relativa domanda diretta a ottenere il rimborso degli importi dalla stessa corrisposti per lavori eseguiti su un immobile di comune proprietà tra la F. e la controparte, Z.N..

“A fondamento del rigetto, la corte territoriale ha confermato l’insussistenza di alcuna prova circa i presupposti per il riconoscimento del credito vantato dall’attrice, con particolare riferimento al ricorso dell’assoluta urgenza dei lavori dalla stessa unilateralmente sollecitati e dell’asserita trascuratezza della controparte.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello, la F. ha proposto due motivi d’impugnazione.

3. Ha depositato controricorso Z.N., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con i due motivi di ricorso, la F. censura la pronuncia della corte territoriale per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo controverso, avendo i giudici d’appello asseritamente trascurato l’esame degli elementi di prova documentale e testimoniale forniti dalla ricorrente nel corso del giudizio, di per sè pienamente idonei a comprovare con certezza l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito rivendicato.

.1. I motivi sono inammissibili.

Osserva il relatore come, attraverso l’argomentazione critica articolata con l’impugnazione proposta, la ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, la Corte d’appello di Catania ha espressamente evidenziato come il complesso degli elementi di prova forniti dall’attrice non avesse raggiunto alcuna idonea efficacia rappresentativa in relazione alla dimostrazione dei necessari presupposti del credito dalla stessa rivendicato; presupposti costituiti dall’urgenza dei lavori di manutenzione unilateralmente sollecitati dalla F. e dalla trascuratezza degli altri comproprietari in relazione all’adozione degli opportuni provvedimenti manutentivi.

Al riguardo, entrambi i giudici d’appello hanno dato conto della mancanza di alcuna contestazione dell’attrice sull’assenza di tali presupposti, essendosi la F. limitata a invocare l’ammissione di prove relative a fatti del tutto ininfluenti ai fini della decisione, siccome riguardanti il tema dell’esecuzione dei lavori, di per sè incontestato.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

Varrà peraltro sottolineare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato esame di eventuali documenti o prove richiamati dall’interessato può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale trascuratezza sia valsa a determinare l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento o la prova non esaminati si traducano nella dimostrazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento o le prove trascurati avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014, Rv. 634055).

A tale ultimo onere dimostrativo deve ritenersi essersi sottratta l’odierna ricorrente, essendosi la stessa genericamente limitata alla prospettazione di una diversa, pretesamente più verosimile, ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio, in ragione di un’interpretazione asseritamente più corretta del materiale probatorio invocato, peraltro in difetto di adeguata allegazione ex art. 366 c.p.c., n. 6.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA