Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2164 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 631-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato INNOCENZO MEGALI, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/25/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO depositata il 14.6.2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto sia l’appello di M.B. che l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 210/05/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con cui si contestava al contribuente la mancata emissione di fattura nei riguardi della Congregazione delle Suore Mantellate Servi di Maria che precedentemente aveva effettuato autofattura per il medesimo importo, in conformità alla ritenuta d’acconto, versato per effetto dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Firenze, che sospendeva parzialmente l’esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia quale Giudice del Lavoro ai sensi dell’art. 431 c.p.c., nell’ambito di un giudizio per il pagamento di prestazioni professionali di consulenza legale continuativa e pluriennale rese in favore della Congregazione;

l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6”, censurando la sentenza impugnata per aver respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che il Tribunale di Pistoia avesse disposto, in favore del contribuente, la liquidazione di somme contribuente a titolo di risarcimento danni – ad eccezione degli importi liquidati a titolo di compensi professionali non corrisposti – non soggette dunque ad IRPEF ed IRAP ai sensi dell’art. 6 TUIR;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando che la CTR avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti per l’estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, dianzi richiamata, e nel quale l’odierno controricorrente aveva dichiarato che con la Congregazione era intercorso, in ordine all’attività stragiudiziale, “un rapporto di natura esclusivamente professionale”, ciò non escludendo la natura risarcitoria delle somme ad esso corrisposte dalla Congregazione per l’illegittima anticipata conclusione dello stesso;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, “nullità della sentenza e del procedimento…(per)… violazione dell’art. 420 c.p.c., anche in combinato l’art. 324 c.p.c., e con l’art. 2909 c.c.”, lamentando che la CTR avrebbe deciso la controversia in base al “passaggio in giudicato dell’originaria sentenza di primo grado” emessa dal Tribunale di Pistoia senza tener conto dell’intervenuta conciliazione in sede di appello;

il contribuente si è costituito deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed ha infine depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con le memorie depositate ex art. 380 bis c.p.c., il controricorrente ha eccepito l’estensibilità del giudicato esterno relativo alla sentenza n. 22/27/2009 della CTR del Veneto, resa tra le medesime parti in giudizio, con cui, confermando la sentenza resa dalla CTP di Venezia, la CTR aveva ritenuto legittima l’istanza di rimborso, avanzata dal contribuente, dell’imposta IRPEF pagata per l’anno 2003 sul presupposto, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Pistoia, citata in premessa, della natura di “risarcimento del danno emergente” dell’importo corrisposto dalla Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria a M.B., sicchè non doveva essere sottoposta a tassazione la predetta somma attesa la natura risarcitoria;

1.2. il controricorrente ha prodotto la sentenza, completa della motivazione, recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 28515/2017);

1.3. considerato che in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. nn. 5478/2013; 10280/2000; 9401/1999; 3795/1999; 7891/1995);

1.4. da tale orientamento, che risponde all’esigenza di evitare che tra le stesse parti questioni sostanzialmente identiche siano diversamente decise, non vi è motivo di discostarsi nel presente caso, in cui si discute, in entrambi i giudizi, della questione relativa alla tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle somme liquidate all’odierno controricorrente dal Tribunale di Pistoia quale risarcimento del danno emergente, subito per effetto dell’illegittimo anticipato recesso dal contratto di consulenza con la Congregazione;

1.5. ne consegue che la pretesa fiscale, concernente le somme corrisposte dalla Congregazione a titolo di risarcimento del danno in favore di M.S., formulata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di quest’ultimo sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto oggetto sia del presente giudizio, che di quello concluso con pronuncia irrevocabile, va ritenuta infondata in conseguenza dell’accoglimento, con forza di giudicato, dell’istanza di rimborso dell’IRPEF versata su detti importi dal contribuente;

2. dal rilievo del giudicato consegue che è del tutto superflua la trattazione dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia ricorrente, nessuno dei quali involge la questione del giudicato;

3. la circostanza che nel caso in esame il giudicato si è formato successivamente alla proposizione del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23345/2017, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali;

4. non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poichè a favore dell’Amministrazione ricorrente opera il meccanismo di prenotazione a debito (cfr. Cass. S.U. n. 9338/2014; conf. Cass. nn. 1778, 18893 e 22267 del 2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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