Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21639 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7103/2012 proposto da:

ACF SRL, in persona del legale rappresentante Amm.re Unico,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SCARPA con procura notarile del Not. Dr.

S.S. in MONZA rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA BRIANZA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCARPA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità oirigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La guardia di finanza ha proceduto a verifica fiscale a carico della ditta individuale C.G., conclusasi con processo verbale di constatazione da cui è emerso che lo stesso avrebbe emesso per l’anno di imposta 2003 fatture per operazioni inesistenti nei confronti della ACF s.r.l. per un imponibile di Euro 141.755,50, ritenendosi che invece che artigiano esterno il Censi fosse dipendente della società. A ciò ha fatto seguito da parte dell’agenzia delle entrate avviso di accertamento di maggiori IRPEG, IRAP e IVA nei confronti della società per l’anno di imposta (OMISSIS).

La commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo l’inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente e l’esistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione.

La sentenza, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, che ha ritenuto provato che il C. fosse dipendente, stante l’assenza di qualsiasi impianto contabile, strumentazione o attrezzatura, fornitori nonchè luogo per l’esercizio dell’attività, nonchè stante la presenza presso la ACF s.r.l. di documento con rendicontazione delle ore di lavoro prestate dal C. stesso, qualificato come dipendente.

Avverso questa decisione la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico complesso motivo, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la parte contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42, comma 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 comma 2; dell’art. 61 in relazione all’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, u.c.; degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

2. La parte contribuente articola il motivo, che si estende dalla p. 6 alla p. 17 del ricorso, mediante i seguenti passaggi: – una premessa che afferma che la sentenza impugnata (precedentemente integralmente trascritta) avrebbe violato le norme indicate e omesso valutazioni di fatti e argomentazioni decisivi (p. 7); – una serie di rilievi di erroneità negli accertamenti della guardia di finanza (pp. 7-9); – una serie di rilievi sulle deduzioni e le prove offerte nei giudizi di merito (p. 10 e 11) poi sviluppati con un dettagliato argomento in ordine all’assenza di valenza probatoria del documento di rendicontazione delle prestazioni del C. rinvenuto presso l’azienda (pp. 12-16) nonchè con argomento sulla natura soggettiva o oggettiva delle ritenuta inesistenza delle operazioni (pp. 16-17). Il motivo, nelle sue numerose articolazioni in effetti costituenti altrettanti autonomi motivi, è inammissibile, ciò da cui deriva l’inammissibilità del ricorso, come menzionato anche dalla controricorrente.

3. – Fermo restando che – come affermano le sez. un. n. 9100 del 2015 – il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, è pur sempre necessario – secondo detta pronuncia nomofilattica – ai fini dell’ammissibilità del ricorso che la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

4. – Nel caso di specie, i motivi di ricorso per cassazione, in cui si suddivide come esposto l’apparente unico motivo, non si n limitano a prospettare una pluralità di profili relativi a più questioni (formulazione, peraltro, ritenuta essa stessa inammissibile, prima della pronuncia del 2015 cit.: cfr. sez. 1, n. 19443 del 2011), ma addirittura prospettano una notevole pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dal rilievo della sussistenza di vizi di motivazione (ciò che, come richiama la giurisprudenza di questa corte – cfr. tra le altre sez. 1, n. 21611 del 2013 – rende i motivi inammissibili).

5. – I motivi in cui si suddivide la narrazione del ricorso sono inammissibili, da altro punto di vista, per difetto di specificità. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), i motivi per i quali si richiede la cassazione, motivi che – giusta l’elaborazione della giurisprudenza (cfr. ad es. sez. 3 n. 15227 del 2007 e 4489 del 2010) – devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Le formulazioni della specie – come innanzi riassunte – costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366-bis c.p.c., abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammettere – l’ammissibilità significherebbe affidare alla corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza delle argomentazioni, dei richiami ai motivi d’appello e dei richiami alla sentenza impugnata le parti concernenti le separate censure (e si è detto che, nel caso di specie, coesistono censure per violazioni ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e ciascuna di esse potrebbe astrattamente correlarsi a numerosi profili). Infatti, come si evince dal numero di coesistenti doglianze, ad un tempo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ex nn. 3, 4 e 5, per ciascun profilo, comunque ritenere ammissibile il ricorso significherebbe lasciare arbitra la corte di prescegliere, all’interno di una narrazione pur sempre unitaria, quali argomentazioni supportino una doglianza, quali un’altra e così via, ciò che è del tutto incompatibile con la disposizione dell’art. 366 c.p.c.. Ciò infatti affiderebbe alla corte di cassazione un compito integrativo dei motivi del tutto precluso dalla legge.

6. – Atteso che le formulazioni usate mescolano critiche riconducibili all’una e all’altra tipologia di vizio (di violazione di legge sostanziale e processuale, oltre vizio di motivazione) su profili connessi, con riferimento a più parametri normativi e più assunti aspetti di difetto motivazionale, attraverso censure le più diverse tra loro quanto a riferimenti contenutistici e testuali della sentenza impugnata, i motivi, già non conformi alla regola di specificità e chiarezza, sono conseguentemente inammissibili altresì per difetto di autosufficienza. Se, infatti, nell’ambito dei motivi si dà di tanto in tanto atto del tenore dell’atto di appello, non è possibile ricostruire – per effetto della cennata tecnica espositiva – a quali fini risultino trascritti o richiamati nell’atto di impugnazione i passaggi della sentenza ove le diverse questioni sarebbero – in parte – trattate. Come già affermato più volte da questa corte (cfr. ad es. sez. 3, n. 828 del 2007) quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Inoltre è inammissibile, sempre per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione che, in rapporto al vizio di motivazione, non indichi in quali passaggi la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente e ciò in relazione a ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, anch’esso da indicare. La cumulativa indicazione di tutti i passaggi rilevanti della sentenza, lo svolgimento unitario delle critiche e l’indicazione dei fatti ritenuti decisivi in un unico contesto impediscono, in tal senso, il sindacato della Corte.

7. – Resta assorbito ogni più approfondito esame dei singoli motivi, potendo in questa sede solo sinteticamente indicarsi che, ove si dovesse procedere a sceverarli all’interno della trattazione unitaria anzidetta (ciò che come detto è precluso alla corte), gli stessi apparirebbero inevitabilmente orientati a richiedere alla corte un nuovo sindacato di fatto, anch’esso inammissibile, su questioni esaminate dal giudice di merito.

8. – Sempre per completezza deve chiarirsi che le carenze del ricorso neppure possono colmarsi attraverso altri atti e istanze depositate ai fini della congiunta trattazione della lite con altre pendenti scaturenti dal medesimo processo verbale, riunione che neppure gioverebbe ad integrare i requisiti mancanti.

9. – Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile per inammissibilità dei motivi.

10. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.650 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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