Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21639 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22322/’15) proposto da:

B.V., (C.F.: (OMISSIS)), e BA.IR. (C.F.: (OMISSIS)),

entrambi rappresentati dal procuratore generale Ba.Li.

giuste procure notarili in atti e rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Cesare Tapparo,

domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione in Roma, P.zza Cavour;

– ricorrenti –

contro

EDILTRE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, (P.I:

(OMISSIS)), in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avv.ti Paolo De Girolami e Luca

Graziani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,

in Roma, v. Bassano del Grappa, n. 24;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 217/2015,

depositata il 30 marzo 2015 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità di entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 366

c.p.c.;

uditi l’Avv. Alessandro Verallo (per delega), per i ricorrenti, e

l’Avv. Luca Graziani, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 554/2009 il Tribunale di Udine, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.p.a. Ediltre per l’ottenimento del pagamento del saldo del corrispettivo di lavori edili che erano stati appaltati da B.V. consistenti nella ristrutturazione di alcuni immobili, in parte destinati ad attività di agriturismo, siti in (OMISSIS), di proprietà della genitrice Ba.Ir. -, condannava il B. e Ba.Ir., in solido, a corrispondere, in favore dell’attrice, la complessiva somma di Euro 98.672,00, oltre iva ed interessi legali.

Decidendo sull’appello formulato da B.V. e Ba.Ir. e nella costituzione dell’appellata società, la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 217/2015 (depositata il 30 marzo 2015), accoglieva il gravame per quanto di ragione, rideterminando il corrispettivo dovuto alla predetta società appaltatrice nella minor somma di Euro 65.112,78, oltre iva ed interessi legali.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte triestina rilevava la parziale fondatezza dell’appello nella parte in cui era stata quantificata la somma dagli stessi committenti dovuta per l’esecuzione del contratto di appalto dedotto in giudizio senza disporre alcuna c.t.u. per la determinazione della misura delle opere effettivamente realizzate, che, pertanto, veniva ordinata in secondo grado, pervenendosi, sulla scorta delle sue conclusioni, alla riduzione del prezzo nel senso innanzi precisato.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, B.V. e Ba.Ir., al quale ha resistito con controricorso (contenente ricorso incidentale riferito a tre motivi) la Ediltre spa in liquidazione e concordato preventivo. La difesa di quest’ultima ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale B.V. e Ba.Ir. hanno dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’errato mancato riconoscimento dell’applicabilità della penale prevista dall’art. 6 del contratto di appalto stipulato tra le parti.

1.2. Con la seconda censura i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo concernente il mancato riconoscimento dell’importo di Euro 19.976,08 in loro favore a fronte del riconoscimento dell’esistenza dei vizi.

1.3. Con la terza doglianza i ricorrenti principali hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo riguardante il corrispettivo complessivo maturato in favore dell’Impresa appellata.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’errata od omessa valutazione della suddivisione del costo della c.t.u., così configurandosi la violazione degli artt. 91,92e 112 c.p.c..

RICORSO INCIDENTALE.

1.1. Con il suo primo motivo la ricorrente incidentale ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo avuto riguardo alla circostanza che, nel caso di specie, la contabilità era stata redatta ed esaminata dai tecnici di fiducia dei committenti, con correlata omessa valorizzazione della prova quale emergente logicamente dai documenti prodotti e dalla fase istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunciato – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo concernente la circostanza che, nel determinare l’entità e la quantificazione del corrispettivo delle opere realizzate da essa Ediltre s.p.a. (in bonis), il c.t.u. aveva adottato criteri avulsi dal quesito a tal fine sottopostogli.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente incidentale ha prospettato ancora con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame del fatto decisivo riferito alla circostanza che il collaudatore ed il direttore dei lavori avevano dichiarato la conformità e la idoneità statica delle strutture.

2. Prima di iniziare la valutazione dei motivi di entrambi i ricorsi il collegio ritiene opportuno chiarire, entro quali termini, è – secondo la giurisprudenza di questa Corte – deducibile il vizio previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis” nella controversia in questione, poichè la sentenza impugnata risulta pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012.

Si è ormai in modo consolidato affermato (cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Occorre, altresì, puntualizzare che la violazione riconducibile al citato art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualsiasi incidenza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass. n. 21257/2014 e Cass. n. 20721/2018).

3. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE.

3.1. Rileva il collegio che il primo motivo di detto ricorso è infondato perchè la Corte triestina non ha affatto omesso di esaminare il fatto ritenuto decisivo relativo al mancato riconoscimento dell’applicabilità della reclamata penale ma ha affrontato la questione rispondendo al terzo motivo dell’appello adottando una più che adeguata e logica motivazione sul mancato assolvimento dell’onere probatorio circa la tardiva ultimazione delle opere, risultando, altresì, inammissibile, nella presente sede di legittimità, sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

3.2. E’, invece, fondato il secondo motivo del ricorso in esame.

Infatti, dalla motivazione della sentenza di appello, non si rileva alcun esame relativo al fatto circa l’esistenza di vizi che sarebbero stati riconosciuti dalla ditta appaltatrice e, quindi, al possibile scomputo – nei reciproci rapporti di dare-avere tra le parti del contratto di appalto – della relativa somma di Euro 19.976,08, di cui pure si era richiesto di tener conto da parte degli odierni ricorrenti, già appellanti, non essendo discutibile che la considerazione di tale circostanza rivestiva carattere decisivo ai fini di un eventuale esito diverso della controversia con riferimento alla determinazione del corrispettivo finale dovuto in favore dell’impresa appaltatrice a titolo di saldo lavori.

Del resto, che tale fatto fosse stato prospettato in appello è desumibile dallo stesso contenuto delle conclusioni precisate in appello così come riportate a pag. 3 della sentenza qui impugnata.

3.3. E’ destituito di fondamento il terzo motivo del ricorso formulato nell’interesse di B.V. e Ba.Ir. perchè il fatto relativo alla determinazione del corrispettivo complessivo dovuto all’appaltatrice è stato comunque esaminato (quantificandolo in Euro 353.496,94, al netto di iva) e motivato sulla base della c.t.u., ragion per cui la confutazione basata sulle ragioni esposte dal consulente di parte (peraltro nemmeno riportate nello svolgimento della censura) non ha alcun rilievo ai fini della configurazione del dedotto vizio. In effetti, quindi, con questa doglianza si invoca una rivalutazione di merito del giudice di appello sulla vicenda fattuale appena richiamata, che è inammissibile nella presente sede di legittimità.

3.4. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale è privo di qualsiasi pregio giuridico perchè, con esso, i ricorrenti hanno inteso censurare la disposta compensazione delle spese occorse per tutte le c.t.u., che, tuttavia, è stata giustificata dal giudice di secondo grado in virtù della ritenuta – con valutazione insindacabile in questa sede giudiziale – reciproca soccombenza delle parti, anche con riferimento alla rideterminazione del “quantum”, come gli stessi ricorrenti danno, peraltro, atto.

4. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE.

4.1. La prima doglianza di questo ricorso è infondata perchè non risulta affatto omesso – nella complessiva valutazione operata dalla Corte di appello l’esame del fatto di cui la ricorrente incidentale si lamenta ai fini della individuazione della contabilità definitiva dei lavori appaltati risultati effettivamente eseguiti. Si tende, in ogni caso, con tale censura, a sollecitare una rivalutazione di merito in proposito che, però, è inammissibile nel giudizio di cassazione.

4.2. Anche il secondo motivo del ricorso avanzato nell’interesse della Ediltre s.p.a. è del tutto destituito di fondamento perchè la Corte territoriale non ha omesso di esaminare le contestazioni fattuali relative all’aspetto della determinazione della quantificazione del corrispettivo delle opere realizzate dall’appaltatrice, tendendo, in effetti, la ricorrente incidentale a contestare i criteri di valutazione della c.t.u. osservati dal giudice di appello, in ordine alla cui considerazione e valorizzazione esso ha, invece, svolto una motivazione logica ed adeguata, perciò insindacabile in questa sede di legittimità.

4.3. Alla stessa sorte dei due precedenti motivi va incontro la terza censura della ricorrente incidentale non sussistendo il dedotto omesso esame con riferimento alla indicata circostanza (già riportata in precedenza) avendo la Corte friulana tenuto conto – in funzione della quantificazione complessiva del prezzo dell’appalto per tutti i lavori in concreto eseguiti – di tutti gli accordi contrattuali in base alle misure che era stato possibile riscontrare nonchè – si badi – delle complessive indicazioni progettuali e di quelle ricavabili dal computo metrico approntato dallo stesso direttore dei lavori designato dall’impresa appaltatrice, sottoscritto anche dalle parti, valorizzando, di conseguenza, tutte tali emergenze e raffrontandole con le opere effettivamente realizzate ed accertate compiutamente in sede di c.t.u., in ordine alle quali il giudice di appello ha sufficientemente motivato.

5. In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale mentre vanno rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso e tutti quelli, invece, formulati con il ricorso incidentale.

L’impugnata sentenza deve essere cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese complessive del presente giudizio di legittimità (in base al criterio dell’esito finale della controversia).

Ricorrono infine – alla stregua della sua soccombenza totale – le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinge gli altri motivi dello stesso ricorso e rigetta integralmente il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seonda civile, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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