Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21639 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29109/2005 proposto da:

F.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MONTE DELLE PICHE 26, presso l’avvocato USAI LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA PORTA Berardino, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGNANO VARANO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251,

presso l’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DENTALE Michele, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DENTALE che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità per principio

di autosufficienza, nel merito rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lucera, con sentenza del 5 marzo 2002 condannava il comune di Cagnano Varano al risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 8.520,00 per l’avvenuta occupazione senza alcun titolo, di un terreno esteso mq. 277 di proprietà di F. C. ubicato nel territorio comunale (in catasto al fg. 33, part. 31) per la realizzazione di una strada pubblica.

La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 22 marzo 2005, in quanto: a) malgrado l’attore avesse lamentato l’occupazione di due distinte aree (mq. 392 + 277,78), gli accertamenti compiuti dalla consulenza tecnica avevano escluso la seconda ed accertato che della prima era stata appresa e trasformata nell’opera pubblica soltanto la minor superficie di mq. 173; b) al C. era stato attribuito, come da lui stesso richiesto l’intero controvalore del bene occupato rivalutato fino alla data della decisione; sicchè nessun’altra posta poteva essergli riconosciuta.

Per la cassazione della sentenza, quest’ultimo ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste il comune di Cagnano Varano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso F.C., deducendo violazione dell’art. 1 dell’all. 1 della Convenzione EDU censura la sentenza impugnata per avere disapplicato la relativa normativa che non considera estinta la proprietà di un immobile a seguito di occupazione illegittima da parte della P.A. attenendosi alla variante riparatoria indicata dalla Corte Costituzionale nella decisione 348/1999; e d’altra parte non si è adeguata ai canoni interpretativi che le imponevano di adeguarsi ai principi enunciati dalla Corte europea sulle condizioni in presenza dei quali è consentita un’ingerenza nella proprietà;e quindi di attribuirle anche il valore di mercato del terreno illegittimamente occupato e mai espropriato.

Il ricorso è inammissibile.

Come ha riconosciuto lo stesso ricorrente ed hanno accertato entrambi i giudici di merito, costui non ha subito alcuna espropriazione – rituale o illegittima (c.d. occupazione acquisitiva) – dell’area estesa mq. 173 di sua proprietà, utilizzata dal comune di Cagnano Varano per la costruzione di una strada.

Conseguentemente egli ha continuato a mantenerne la proprietà avendo subito un mero fatto illecito di natura permanente (perchè attuato al di fuori di una procedura ablativa) in tutto e per tutto soggetto alle disposizioni degli artt. 2043 e 2058 cod. civ., che gli consentivano a tutela del suo diritto dominicale: a) l’azione di restituzione dell’immobile; b) l’azione per ottenere il risarcimento dei danni via via subiti a causa del protrarsi dell’occupazione abusiva; c) il diritto di cumulare entrambi i rimedi.

E’ poi noto che queste tipologie di tutela sono state completate dalle Sezioni Unite di questa Corte che fin dalla decisione 1907 del 1997 hanno attribuito al suddetto proprietario, allorchè privo di interesse a conservare la titolarità del fondo sia per ritenerne antieconomica la restituzione (in conseguenza della sua irreversibile trasformazione), sia per altri ragioni, la facoltà di conseguirne in sostituzione l’integrale controvalore: a somiglianza di quanto avviene per il titolare di un bene mobile o immobile definitivamente ed irrimediabilmente danneggiato si da divenire inidoneo ad assolvere alla sua naturale funzione.

Trattasi all’evidenza di una situazione del tutto opposta a quella considerata dalla Corte Edu nella nota decisione 20 maggio 2000 in cui aveva condannato lo Stato italiano perchè l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 1/1996 aveva negato alla società Belvedere-Alberghiera la restituzione di un immobile detenuto dall’amministrazione in mancanza di procedimento ablativo per essere stata annullata la dichiarazione di p.u. (c.d. occupazione usurpativa) , ritenendo ciò malgrado “il trasferimento di proprietà irreversibile…” ed osservando che la possibilità di escludere la restituzione suddetta “per essere compatibile con l’art. 1 del Protocollo deve essere attuata per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi di diritto internazionale”. Ed a quella successivamente recepita dall’art. 43 del T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota sentenza 293/2010 della Corte Costituzionale che riconosceva al soggetto danneggiato dall’occupazione il risarcimento del danno pari al valore venale del fondo soltanto se (e dopo che) l’ente occupante avesse ritenuto di procedere alla sua definitiva acquisizione c.d. sanante, perciò sostanzialmente rimettendo la relativa scelta non già al soggetto che aveva subito l’occupazione abusiva, ma all’amministrazione autrice della stessa.

Nel caso, invece, è stato proprio il C. a rinunciare nell’atto introduttivo del giudizio alla tutela restitutoria ed a richiedere in luogo di essa a titolo di risarcimento del danno sofferto il controvalore dell’area occupata (ed irreversibilmente trasformata nella costruenda strada); che gli è stato puntualmente attribuito da entrambi i giudici di merito con la condanna del comune a corrispondergli la somma di Euro 8.520, comprensiva sia del valore suddetto come calcolato dal c.t.u. (e non contestato dal proprietario) sia degli accessorii in tal modo esaurendo la tutela risarcitoria riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte europea al medesimo risultato pervenuta con la recente decisione della Grande Chambre del 4 gennaio 2010. Per cui il ricorrente difetta di interesse a chiedere il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il pagamento “del valore di mercato del terreno illegittimamente occupato…” già attribuitogli ex art. 2043 cod. civ., dalla sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il C. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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