Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21639 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/09/2017),  n. 21639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21288/2013 proposto da:

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GIANCONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN GIORGIO A CREMANO, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9193/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la lite concerne vicenda nella quale il tribunale di Napoli in composizione monocratica – adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Napoli-Barra concernente opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso cartella esattoriale dell’importo di Euro 87,42 e fondata sulla presunta nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada – con sentenza depositata in data 17/07/2013 ha rigettato l’appello proposto dall’avv. G.P. nei confronti del comune di San Giorgio a Cremano e di Equitalia Polis s.p.a.;

nell’esaminare l’appello, il giudice monocratico del tribunale ha rigettato l’unico motivo mediante il quale l’avv. G.P. aveva denunciato come erronea la decisione del giudice di pace recante insufficiente liquidazione delle spese processuali;

avverso tale sentenza G.P. propone ricorso per cassazione su tre motivi, mentre il comune e l’agente per la riscossione non svolgono difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non risulta in atti copia dell’A.R. relativamente alla notificazione del ricorso nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., essendo invece ritualmente documentata la notificazione nei confronti del Comune;

è dunque necessario disporre la produzione dell’A.R. o di suo duplicato, in alternativa disponendosi per regolarizzare il contraddittorio la rinnovazione della notificazione nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. a cura della parte ricorrente entro gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

PQM

 

La corte dispone rinvio a nuovo ruolo, nonchè, a cura della parte ricorrente, la produzione dell’A.R. o di suo duplicato relativo alla notificazione nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. o, in alternativa, la rinnovazione della notificazione nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.; entrambi gli adempimenti da svolgersi entro gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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