Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21639 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27690-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOPEZ FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE

NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso di C.A. di riconoscimento del diritto all’assegno mensile di invalidità, ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa;

a fondamento del decisum, vi è la condivisione degli esiti della consulenza tecnica esperita in sede di appello; alla stregua della stessa, la Corte territoriale ha accertato una condizione di invalidità pari al 66%, inidonea a sostenere la domanda;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.A. sulla base di quattro motivi;

l’Inps ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è dedotta la nullità del procedimento di consulenza tecnica di secondo grado, per irregolarità e/o irritualità delle operazioni peritali nonchè per apprezzamento di fatto espresso dal consulente, al di fuori dei limiti del mandato ricevuto;

con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la ricorrente denuncia una serie di omissioni operate dal consulente d’ufficio ed evidenziate nelle osservazioni di parte con particolare riferimento alle complicanze patologiche successive; è denunciata, inoltre, la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 2, per non indicare la consulenza, utilizzata ai fini della decisione, i criteri adottati ai fini della determinazione della valutazione finale;

con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 195 c.p.c., comma 3; la censura investe la statuizione di inammissibilità dell’esame audiometrico, perchè tardivamente prodotto senza autorizzazione; parte ricorrente assume che la certificazione era stata prodotta solo per dimostrare “le elusioni” in merito all’esame obiettivo; è dedotta, inoltre, l’omessa valutazione di una serie di certificati ed infine la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte di merito attivato i poteri officiosi;

con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la ricorrente muove rilievi alla sentenza per non avere preso alcuna posizione in merito alla decisione di primo grado (parzialmente favorevole alla ricorrente) e non aver considerato il referto fluoro angiografico del 10.2.20102;

il Collegio reputa il ricorso inammissibile;

l’atto, nel complesso, si risolve in una critica generica della decisione impugnata;

il ricorso riporta, confusamente, stralci della consulenza medica, critiche alla stessa, considerazioni in diritto, senza tuttavia articolare censure specifiche che possano effettivamente ricondursi ad uno dei cinque numeri dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

è sufficiente osservare come i vizi di attività processuale denunciati con il primo motivo e, in parte, con il terzo motivo difettano della trascrizione puntuale degli atti su cui si fondano mentre le censure prospettate in termini di vizio di motivazione non indicano il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), per risolversi, piuttosto, in un mero dissenso diagnostico, del tutto irrilevante nella presente sede di legittimità;

le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA