Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21638 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1706-2012 proposto da:

CG ELETTRONICA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100-C,

presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI MATARAZZO, CLAUDIO RUOCCO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 12/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha proceduto a verifica fiscale a carico della C.G. Elettronica s.r.l., conclusasi con processo verbale di constatazione, cui ha fatto seguito avviso di accertamento di maggiori IRPEG, IRAP e IVA per l’anno di imposta (OMISSIS).

La commissione tributaria provinciale di Avellino ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

La sentenza, appellata dalla stessa, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, che ha rilevato la validità dell’accertamento.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico complesso motivo, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la parte contribuente denuncia “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; art. 2214 c.c.”.

2. La parte contribuente articola il motivo, che si estende dalla p. 9 alla p. 18 del ricorso, mediante i seguenti passaggi: – una trascrizione della motivazione delta sentenza, non suddivisa in parti a seconda delle doglianze a seguire (p. 9 e 10); – un rilievo di contraddittorietà ed erroneità della sentenza (p. 10); – un rilievo di omessa motivazione dell’accertamento induttivo, con trascrizione del relativo motivo di appello seguita da rilievi di mancata considerazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2214 c.c., ulteriormente seguiti da censure di omessa motivazione (p. 10 e 11), poi sviluppati con (a) altri riferimenti alla nozione di scritture contabili, (b) doglianze per mancato riscontro da parte della commissione a motivo di appello in ordine all’equiparazione tra rifiuto di esibizione e indisponibilità della scrittura (p. 12) nonchè (c) a motivo di appello (trascritto alla p. 13) circa le questioni in ordine a finanziamenti dei soci; – doglianza relativa alla mancata considerazione di questione riproposta in appello (trascrizione alle pp. 13 e 14) in ordine all’impatto delle agevolazioni finanziarie ricevute ai sensi della L. n. 488 del 1992 (pp. 13 e 14); – doglianza relativa alla omessa motivazione in ordine all’onere probatorio in ipotesi di accertamento induttivo, seguita da censura di omessa motivazione sulla congruenza delle prove offerte contro le presunzioni (p. 14), cui segue la trascrizione di brano della sentenza e di brano di un verbale assembleare (p. 15), con ritorno sul tema del finanziamento dei soci;

– riferimento al secondo motivo di appello in ordine alla deducibilità dei costi di trasporto, con trascrizione dell’atto di appello (p. 15, 16 e 17) e ulteriore trascrizione della motivazione della sentenza impugnata sul punto, indicata come apodittica (p. 17) e poi seguita dalla deduzione per cui la commissione regionale avrebbe omesso di delibare la questione, e da ulteriore affermazione secondo cui essa avrebbe negato l’esistenza della prassi commerciale in uso presso le società di trasporto e ignorato la documentazione (p. 18).

3. – Il motivo, nelle sue numerose articolazioni) in effetti costituenti altrettanti autonomi motivi, è inammissibile, ciò da cui deriva l’inammissibilità del ricorso.

4. – Fermo restando che – come affermano le sez. un. n. 9100 del 2015 – il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, è pur sempre necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso – secondo detta pronuncia nomofilattica – che la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

5. – Nel caso di specie, i motivi di ricorso per cassazione, in cui si suddivide come esposto l’apparente unico motivo, non si limitano a prospettare una pluralità di profili relativi a più questioni (formulazione, peraltro, ritenuta essa stessa inammissibile, prima della pronuncia del 2015 cit.: cfr. sez. 1, n. 19443 del 2011), ma addirittura prospettano una notevole pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dal rilievo della sussistenza di vizi di motivazione (ciò che, come richiama la giurisprudenza di questa corte – cfr. tra le altre sez. 1, n. 21611 del 2013 – rende i motivi inammissibili).

6. – I motivi in cui si suddivide la narrazione del ricorso sono inammissibili, da altro punto di vista, per difetto di specificità. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), i motivi per i quali si richiede la cassazione, motivi che – giusta l’elaborazione della giurisprudenza (cfr. ad es. sez. 3 n. 15227 del 2007 e 4489 del 2010) – devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Le formulazioni della specie – come innanzi riassunte – costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366-bis c.p.c. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammettere l’ammissibilità significherebbe affidare alla morte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza delle argomentazioni, dei richiami ai motivi d’appello e dei richiami alla sentenza impugnata le parti concernenti le separate censure (e si è detto che, nel caso di specie, coesistono censure per violazioni ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e ciascuna di esse si suddivide in assai numerosi profili). Infatti, come si evince dal numero di coesistenti doglianze, ad un tempo art. 360 c.p.c., comma 1, ex nn. 3 e 5, per ciascun profilo, reputare ammissibile il ricorso significherebbe lasciare arbitra la Corte di prescegliere, all’interno di una narrazione pur sempre unitaria, quali argomentazioni supportino una doglianza, quali un’altra e così via, ciò che è del tutto incompatibile con la disposizione dell’art. 366 c.p.c.. Ciò infatti affiderebbe alla corte di cassazione un compito integrativo dei motivi del tutto precluso dalla legge.

7. – Atteso che le formulazioni usate mescolano critiche riconducibili all’una e all’altra tipologia di vizio (di violazione di legge e vizio di motivazione) su profili diversi, con riferimento a più parametri normativi e più dedotti aspetti di difetto motivazionale, attraverso censure le più disparate tra loro quanto a riferimenti contenutistici e testuali della sentenza impugnata, i motivi, già non conformi alla regola di specificità e chiarezza, sono conseguentemente inammissibili altresì per difetto di autosufficienza. Se, infatti, nell’ambito dei motivi si dà di tanto in tanto atto del tenore dell’atto di appello, non è possibile ricostruire – per effetto della cennata tecnica espositiva – a quali fini risultino trascritti o richiamati nell’atto di impugnazione i passaggi della sentenza ove le diverse questioni sarebbero – in parte – trattate.

8. Può ulteriormente richiamarsi, come già affermato più volte da questa corte (cfr. ad es. sez. 3, n. 828 del 2007), che quando nel ricorso per cassazione, come nel caso di specie, è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Inoltre è inammissibile, sempre per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione che, in rapporto al vizio di motivazione, non indichi in quali passaggi la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente; e ciò in relazione a ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, anch’esso da indicare. Nella fattispecie in esame la cumulativa indicazione di tutti i passaggi rilevanti della sentenza, lo svolgimento unitario delle critiche di diritto e in fatto e l’indicazione dei fatti ritenuti decisivi in un unico contesto impediscono, in tal senso, il sindacato della Corte.

9. – Resta assorbito ogni più approfondito esame dei singoli motivi.

10.- Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile per inammissibilità dei motivi.

11. – Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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