Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21638 del 23/10/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 21638 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 23979-2010 proposto da:
ACEAELECTRABEL PRODUZIONE S.P.A. C.F. 02019870696, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,
MONICA GRASSI, che la rappresentano e difendono,
2015
giusta delega in atti;
– ricorrente –
303.2
contro
e
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
Data pubblicazione: 23/10/2015
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO,
LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.
GDF SUEZ PRODUZIONE S.P.A.
(già Aceaelectrabel
Produzione S.p.A.) c.f. 02019870696, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati ARTURO MARESCA, MONICA GRASSI,
che la rappresentano e difendono, giusta delega in
atti;
– ricorrente successivo contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso successivo – e
RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.
ACEA PRODUZIONE S.P.A. (già Aceaelectrabel Produzione
– con troricorrente –
S.p.A.)
c.f. 11381121000, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
degli avvocati ARTURO MARESCA, MONICA GRASSI, che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
CONTRO
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA n.
29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso
dagli
avvocati
ANTONINO SGROI,
CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 10202/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2010 R.G.N.
7547/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato SCIMINO ESTER per delega verbale
CALIULO LUIGI;
udito il P.M. in persona
del Sostituto
Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.
– ricorrente successivo –
,
–
I
R.G. n.23979/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 21.12.2009 confermava la sentenza emessa dal
Tribunale di Roma con sentenza del 7.9.2004 che aveva rigettato la domanda proposta da Acea
Electrabel Produzione Spa di accertamento che essa Acea era assoggettabile ad aliquota
contributiva per maternità dello 0,46% con decorrenza da dicembre 2002 con il rigetto di ogni
altra richiesta dell’INPS e con la condanna dello stesso alla restituzione di ogni altra e diversa
pretesa.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso con plurimi motivi l’Acea Electrabel Produzione
articolando plurimi motivi; ricorsi di contenuto identico venivano successivamente proposti da
GDF Suez Produzione Spa ( già Aceaelectrabel Produzione spa) e da Acea Produzione ( già
Aceaelectrabel Produzione spa); resisteva l’INPS con controricorso.
Veniva prodotto da parte delle ricorrenti in atti atto di rinuncia notificato alla controparte al
presente ricorso ed altri atti di impugnazione in diversi giudizi aventi oggetto analogo e
memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il ricorso estinto per rinuncia alla luce dell’atto depositato in giudizio illustrato
nella memoria prodotta. Stante la rinuncia al giudizio e l’obiettiva complessità della materia (
cfr. l’articolata motivazione della sentenza impugnata) sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La
Corte:
Dichiara il ricorso estinto per rinuncia. Compensa le del giudizio di
2..
Vi.
legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1.7.2015
Udienza del 1.7.2015, causa n. 14