Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21638 del 23/08/2019
Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19949-2015 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo
studio dell’avvocato ADRIANO GALLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANO LIGUORI;
– ricorrente –
M.A., C.M., M.T., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NAPOLEONE III, 12, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE ROMANELLO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIOVANNI DELUCCA;
– controricorrenti incidentali –
e contro
MA.AR.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1818/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/05/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE
IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del IV motivo ricorso
incidentale, rigetto dei restanti motivi e rigetto del ricorso
principale;
udito l’Avvocato LIGUORI Stefano, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto
dell’incidentale;
udito l’Avvocato MARELLI Alessandro con delega depositata in udienza
DELUCCA Giovanni, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto
del ricorso principale e l’accoglimento delle proprie difese.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – P.L. convenne in giudizio MA.AR., M.A. e M.T.. Premettendo che, con scrittura privata del 4/5/1987, aveva promesso di acquistare dai M., che avevano promesso di vendergli, un terreno sito nel comune di (OMISSIS), chiese la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei convenuti (che – a suo dire – non risultavano essere proprietari dell’intero fondo promesso in vendita) e la condanna degli stessi a corrispondergli il doppio della caparra ricevuta e a rimborsargli le spese per i miglioramenti da lui apportati al fondo, di cui aveva fin dal preliminare ricevuto la detenzione.
I convenuti resistettero a tali domande, chiedendone il rigetto; chiesero, in via riconvenzionale, l’esecuzione in forma specifica del contratto, previo pagamento da parte dell’attore del residuo prezzo ancora dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria; in subordine, chiesero che fosse dichiarato ingiustificato il recesso unilaterale del P. e il suo rifiuto di stipulare il contratto definitivo, con conseguente diritto di essi promittenti venditori di trattenere la caparra ricevuta.
Il Tribunale di Rossano ritenne ingiustificato il rifiuto del P. di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo e dichiarò risolto il preliminare per colpa del medesimo, riconoscendo il diritto dei M. di trattenere la caparra; condannò tuttavia i promittenti venditori a pagare al P. la somma di Euro 2.342, 65 per miglioramenti; compensò interamente tra le parti le spese del giudizio.
2. – Sui gravami proposti in via principale dal P. e in via incidentale dai M., la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò la risoluzione del contratto per causa imputabile ai promittenti venditori, che condannò al pagamento, in favore dell’attore, del doppio della caparra (pari della somma di Euro 5.681,00), da maggiorarsi con gli interessi legali; confermò nel resto la sentenza di primo grado e condannò i M. a rifondere all’attore le spese del giudizio di appello.
Secondo i giudici del gravame, la mancata stipulazione dell’atto definitivo era ascrivibile a colpa dei promittenti venditori che non avevano prodotto i titoli di provenienza del fondo, cosicchè, in tale contesto, era legittimo il rifiuto di stipulare l’atto opposto dal promissario acquirente.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso P.L. sulla base di un motivo.
Hanno resistito con controricorso M.A., M.T. e, quale erede di MA.AR. (nel frattempo deceduto), C.M., che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo del ricorso principale, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado.
La censura non coglie la ratio della sentenza impugnata e risulta, pertanto, inammissibile.
Ed invero, il ricorrente non considera che la Corte di Appello ha riformato solo in parte qua la sentenza di primo grado, che ha inteso “confermare nel resto”, ivi compresa la compensazione delle spese di primo grado.
Non sussiste pertanto la pretesa omessa pronuncia; nè il ricorrente ha censurato l’erroneità della compensazione in rapporto alla mutata soccombenza.
2. – La rilevata inammissibilità del ricorso principale comporta – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – la perdita di efficacia del ricorso incidentale, che è tardivo (essendo stato proposto il 21/9/2015, quando il termine breve per impugnare scadeva il 5/7/2015).
3. – In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;
il ricorso incidentale va dichiarato inefficace.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
4. – Il ricorrente in via principale è tenuto a versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente in via principale al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019