Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21638 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29876/2005 proposto da:

B.E.M. (c.f. (OMISSIS)), V.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso

l’avvocato PISAURO Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati CONTINO GIUSEPPE, CONTI GIORGIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PARMA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso

l’avvocato ROSSI Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/07/2005;

preliminarmente si da atto della incompatibilità del Cons. Dott.

Campanile. Il ricorso viene sospeso. Successivamente riprende la

causa ed il collegio viene integrato dal Cons. Dott. Bisogni Giacinto

in sostituzione del Cons. Dott. Campanile.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ROSSI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 luglio 2005 ha respinto l’opposizione di B.E.M. e V.P. contro la stima dell’indennità loro dovuta dal Comune di Parma per l’avvenuta espropriazione pronunciata con determina del 26 giugno 2001 di un terreno di loro proprietà esteso mq. 10790 ed ubicato in zona agricola di tutela ambientale e produttiva dagli strumenti urbanistici comunali: in quanto spettante nella misura di Euro 63.448,75 che risultava inferiore all’importo di Euro 70.135 + 5.408,50 stimato dall’apposita Commissione Provinciale. Ciò perchè non poteva trovare applicazione il criterio dell’edificabilità di fatto, bensì quello dell’edificabilità legale di cui all’art. 5 bis della legge che rendeva il terreno non edificabile anche con riguardo alle aree incluse nella fascia di rispetto stradale e l’indennità doveva determinarsi con il criterio del VAM posto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16: salvo il pregiudizio arrecato dall’espropriazione al fondo residuo stimato dal c.t.u. in un decremento di valore del 25% corrispondente ad un ammontare di Euro 33.512,96.

Per la cassazione della sentenza,la B. ed il V. hanno proposto ricorso per un complesso motivo, articolato in più censure;

cui resiste il comune di Parma con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il ricorso la B. e V.P., deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 865 del 1971, art. 16 e L. n. 2359 del 1865, art. 40, censurano la sentenza impugnata per aver determinato l’indennizzo loro spettante in misura superiore a L. 2 miliardi, in una somma irrisoria, senza tener conto:

a) quanto all’edificabilità del fondo che lo stesso ricadeva in una frazione del comune qualificata residenziale di completamento dalle N.T.A. del P.R.G. che vi attribuiscono un indice di edificabilità di mq. 2,2: ciò comportando che al terreno doveva riconoscersi quello medio di mq./mc 1,5 con un valore di L. 400.000 mq.; b) che a questo doveva aggiungersi quello delle aree di rispetto stradale, confermato dall’art. 2 del nuovo C.d.S. appr. con D.P.R. n. 495 del 1992; c) che seppure l’area espropriata risultava di mq. 10.970,occorreva tener conto anche delle superfici destinate a massicciata, alle scarpate, alla fascia inedificabile di rispetto stradale così raggiungendosi un’estensione di almeno 20.800 mq.; d) che i terreni residui erano stati totalmente smembrati dall’arteria stradale, perciò divenendo dei relitti inutilizzabili anche per un’eventuale produzione agricola: per di più soggetti ad un aumento di inquinamento soprattutto in considerazione della futura vocazione residenziale della zona; e) che al riguardo anche la possibilità di creazione di futuri lotti edificatori era rimasta preclusa o gravemente compromessa con particolare riguardo alle aree comprese nei mappali 168 e 169.

3. Il ricorso è infondato muovendo da apprezzamenti meramente soggettivi del tutto avulsi dalle disposizioni legislative che disciplinano la determinazione dell’indennità ex art. 42 Cost., nelle espropriazioni per pubblica utilità.

I ricorrenti hanno proposto opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione determinata dalla Commissione provinciale in Euro 70.135; sicchè per il disposto della L. n. 865 del 1971, art. 19, il giudizio ha per oggetto esclusivamente la stima giudiziale della indennità loro dovuta in conseguenza della sottrazione del fondo tramite il decreto di espropriazione sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili dal giudice, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, nonchè da quelli adottati nel compiere la stima da parte della stessa Commissione provinciale. Ed indipendentemente dall’effettiva estensione del terreno appreso o definitivamente occupato dall’espropriante, posto che l’indennità suddetta non può che determinarsi con riferimento esclusivo alla superficie indicata nel decreto di esproprio,che nel caso risulta pacificamente essere di mq. 10.970: salvo restando il diritto degli espropriati, ove il comune si fosse impossessato di un’area più ampia – da essi indicata in complessivi mq.20.800 – di richiedere al giudice competente in relazione all’occupazione di tale maggiore superficie (che, non essendo stata preceduta da un provvedimento di esproprio, deve ritenersi arbitraria) il risarcimento del danno da occupazione illegittima, ma non una indennità di esproprio di importo più elevato (Cass. 13950/2006, 5295/2000; 12367/1993).

Egualmente irrilevante risulta la circostanza che il fondo espropriato sia ubicato in una frazione di alto pregio nella prima periferia del comune, destinata all’edificabilità nel volgere di pochi anni ed attualmente circondata da zone edificatorie con indici di edificabilità pari a 2,2 mc/mq: in quanto in base al comma 3, dell’art. 5 bis, come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent.

442 del 1993) e dalla costante giurisprudenza di questa Corte, ora recepita dall’art. 32 del T.U. sulle espr. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, la ricognizione legale del terreno richiesta dalla menzionata normativa per accertarne le possibilità legali ed effettive di edificazione deve essere compiuta esclusivamente alla data di adozione del decreto ablativo (nel caso, 26 giugno 2001): con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica del bene, sia antecedente, sia, a maggior ragione successiva all’epoca suddetta nella quale lo stesso più non appartiene agli originari proprietari, bensì all’espropriante (Cass. 3146/2006, 3838/2004; 10570/2003;

4140/2003; 2474/2001; 3873/2000; 818/1999 sez. un.).

4. Pertanto, siccome nel caso la Corte di appello ha accertato ed i ricorrenti confermato che all’epoca della determina dirigenziale del 2001, in conseguenza della disciplina del P.R.G. del 1989 e delle successive varianti del 1995 e del 1998, il terreno espropriato era incluso, in parte in zona agricola urbana di rispetto dell’abitato, in parte in zona di rispetto cimiteriale, nessuna influenza potevano rivestire le previsioni sul probabile sviluppo della frazione (OMISSIS) di cui faceva parte, nonchè di future possibilità di lottizzazione, nè tanto meno la presenza di zone edificatorie prossime e dei relativi indici di edificazione, dovendo applicarsi esclusivamente la regola dell’edificabilità legale posta dal menzionato art. 5 bis: secondo cui: 1) un’area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale: con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica precedente al periodo in questione, nonchè di quella successiva a tale epoca (Cass. 3146/2006; 3838/2004;

10570/2003); 2) le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale,la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zona di rispetto ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (Da ultimo: Cass. 665/2010; 400/2010; 21396/2009; 21095/2009;

17995/2009); 3) A maggior ragione tale preclusione opera ove posta direttamente dalla legge,come avviene proprio in conseguenza della legge urbanistica del 1942, art. 41 septies, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, il D.M. 1 aprile 1968, art. 4, nonchè la L. n. 729 del 1961, art. 9, e da ultimo il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6 e il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26, invocati dai ricorrenti, quali fissano fasce di inedificabilità senza indennizzo di varia misura dalle strade ed autostrade (Cass. 18544/2006; 21092/2005;

11764/2001): perciò configurando in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni demaniali. Ha rilevato al riguardo la giurisprudenza sia di questa Corte (sent. 3048/2001; 556/2001; 1220/2000; 841/2000; 7563/1992), che della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale (sent. 133/1971, – 79/1971; 63/1970), che detta categoria di vincoli, denominata anche “limitazioni legali della proprietà”, e collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati “a priori” per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un’opera pubblica stradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3) e soggette ai divieti previsti dalle menzionate norme (Cass. 8121/09).

5. E’ conseguente, infine che tale disciplina assolutamente inderogabile non sia aggirabile come prospettato dai ricorrenti, invocando gli indici di edificabilità dei vicini terreni inclusi in zone espressamente dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico che riguardono soltanto queste ultime; ovvero possibilità di future lottizzazioni precluse nel 2001 dalla destinazione legale non edificatoria dell’intero terreno B. – V., perciò comprendente sia l’area espropriata,sia a maggior ragione quella residua facente parte della zona di rispetto stradale per quanto detto inedificabile ex lege a prescindere dall’avvenuta espropriazione in danno del loro fondo; sia infine ricorrendo al criterio di stima differenziale introdotto alla L. n. 2359 del 1865, art. 40, la cui funzione non è affatto quella di restituire ai terreni espropriati ed a quelli residui destinazioni edificatorie che gli stessi non possiedono, bensì di riparare gli ulteriori pregiudizi sofferti nell’ipotesi di espropriazione parziale, dallo smembramento del fondo ferma restandone la destinazione legale, da accertare esclusivamente in base ai principi avanti enunciati.

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale sul presupposto che l’immobile era stato espropriato soltanto in parte con suddivisione in due porzioni e pesante penalizzazione di quello residuo, in base agli accertamenti compiuti dal c.t.u. ed in particolare al calcolo dell’incremento dei costi di produzione conseguenti allo smembramento della porzione rimasta a nord,ha determinato il relativo pregiudizio in complessivi Euro 33.512,96, pari ad un decremento del 25% del suo intero valore agricolo. Il quale doveva dunque essere contestato non già deducendo la presenza di fasce di rispetto derivanti dalla legge e non già dall’espropriazione, che non ne hanno modificato la preesistente natura non edificatoria, nè tanto meno richiedendo la stima di dette aree in base ad indici medi di edificabilità ad esse estranee, bensì dimostrando gli ulteriori aggravi dei costi della (residua) azienda agricola erroneamente non considerate dalla consulenza tecnica; ovvero, l’illogicità del calcolo della sua diminuzione di valore nella sola misura del 25% a fronte di documentati effetti pregiudizievoli che la rendevano più elevata.

6. Il Collegio deve, tuttavia, rilevare che la Corte di appello per la stima dell’indennità relativa alla porzione di fondo espropriata ha fatto applicazione del criterio riduttivo incentrato sui VAM, introdotto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L: n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, nelle more del giudizio venuto meno per effetto della sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale; la quale ne ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

Ora, allorquando la Consulta con la nota decisione 348/2007 ha dichiarato l’illegittimità del criterio riduttivo di stima stabilito dall’art. 5 bis, commi 1 e 2 per le aree edificabili, questa Corte anche a sezioni unite, ha enunciato il principio che nel giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva liquidato l’indennità in base al meccanismo suddetto dichiarato incostituzionale, era applicabile il criterio del valore venale pieno del fondo tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, tuttora in vigore, non solo quando il ricorrente sollevi questioni sulla legge applicabile, o invochi espressamente quest’ultimo parametro, ma anche quando contesti la quantificazione in concreto dell’indennità anche esclusivamente in relazione al profilo della congruità del prezzo di mercato attribuito all’immobile espropriato; e perfino quando la censura investa soltanto la qualità edificatoria/agricola del terreno, in quanto la relativa contestazione non può non censurare per ciò stesso (senza necessità di farlo in modo espresso) la pronuncia sulla normativa applicata. Ciò perchè in ordine all’individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo – così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto -, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale; e perchè d’altra parte non potrebbe giammai considerarsi “nuova” la relativa questione, atteso che il giudice, nella ricerca dei criteri legali, non incontra, nei limiti della domanda, alcun vincolo derivante dalle deduzioni delle parti e che nella complessa fattispecie dell’indennità espropriativa non è possibile separare i profili di fatto da quelli di diritto.

Per cui la Corte ritiene che identico principio debba trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno,assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004): così come, d’altra parte, stabiliva l’art. 5 bis citato, con riguardo al passaggio in giudicato della definizione dell’indennità di espropriazione, in sede giudiziale.

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che gli espropriati con i motivi di impugnazione in esame hanno impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendone in discussione l’ammontare ancora dovuto,e da essi ritenuto incongruo; e perchè l’impugnazione del credito indennitario, pur se limitata al presupposto della natura non edificatoria del terreno, rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4; di modo che, venuta meno detta premessa, non è suscettibile di conservare la natura e gli effetti di un’autonoma statuizione, indipendentemente dalla circostanza che quel prezzo integri elemento influente anche nel parametro indennitario peculiare dalla norma applicabile in luogo di quella dichiarata incostituzionale. (Cass. 16061/2000; 148/1996; sez. un. 9872/1994; 7457/1993).

7. Conclusivamente, una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 4602/1989; 3785/1988;

sez. un. 64/1986), anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Ovvero, in alternativa che il valore agricolo del fondo, con le colture ed i manufatti ivi esistenti era superiore a quello determinato dalla sentenza impugnata attraverso l’incostituzionale meccanismo dei VAM di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 (cfr. art. 40, comma 1 del T.U.).

Cassata, pertanto la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Bologna, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i motivi del ricorso, e pronunciando su di esso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA