Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21637 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 28/07/2021), n.21637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26189-2019 proposto da:

Z.J., rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6213/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal consigliere Dott. ANTONIO AURICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da Z.J., cittadino (OMISSIS), il decreto n. 6213/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su quattro motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o di protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva l’impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l’impugnato decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 3.

Parte ricorrente ritiene errata la decisione di cui al provvedimento gravato in quanto sarebbe stata fatta scorretta applicazione della norma epigrafata.

In sostanza viene contestata la valutazione – operata dal Tribunale – di non credibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Quest’ultima aveva asserito di essere appartenente al culto (OMISSIS) (gruppo religioso che sarebbe perseguitato nel paese di origine).

Il Giudice del merito, con propria congrua valutazione, ha accertato – in fatto – la non credibilità, in punto delle dichiarazioni della ricorrente.

In particolare, dopo attenta valutazione (v. pp. 6 e 7) delle dichiarazioni della richiedente protezione sia sotto l’aspetto soggettivo che oggettivo, è stata accertata l’insussistenza di ogni ragione sia per l’irrilevanza della “generica insoddisfazione nelle relazioni con i colleghi”, che per la sommarietà e la mancanza di “interiorizzazione della fede”.

Il motivo tende, quindi, ad una (ri)valutazione nel merito della fattispecie non più possibile innanzi a questa Corte.

Lo stesso e’, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura l’impugnato decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14.

Viene contestata, con la doglianza qui in esame, la complessiva valutazione svolta dal Tribunale in ordine all’affermata inesistenza di idonei elementi che potevano essere ricondotti alla fattispecie legale della persecuzione.

Il motivo è del tutto meritale e, con strumentale prospettazione di vizio di violazione di legge, tende – in sostanza – ad una (ri)valutazione in fatto della fattispecie.

Il motivo e’, perciò, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione degli artt. 2 e 19 Cost. e del D.Lgs. n. 251 del 2007.

La doglianza svolta con il motivo qui in esame ricalca sostanzialmente l’analoga censura di cui sub 2, ma con riferimento direttamente a norme costituzionali quali quelle in base alle quali va affermato il “diritto a professare la propria fede religiosa ed esercitarne il culto”.

Il motivo non può che essere ritenuto, al pari di quello esaminato in precedenza, inammissibile.

Tanto, a maggior ragione, per il fatto che l’invocata tutela costituzionale non si confronta con la esplicata ratio del provvedimento gravato ed, in particolare, con l’accertamento della mancata prova della piena adesione alla fede pretesamente professata e causa di persecuzioni, piena adesione che costituisce il necessario prodromo per poter ammettersi in ipotesi una possibile censura sotto il profilo della succitata tutela.

Il motivo e’, pertanto inammissibile.

4.- Il proposto quarto mezzo di impugnazione attiene alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le part. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Parte ricorrente appare riferirsi alla pagina 9 della motivazione ed all’affermazione per cui la “dichiarazione di appartenenza non ha carattere decisivo”.

Tuttavia, al di là dell’invocato appiglio letterale, il Tribunale -nella concreta ipotesi – non ha omesso di valutare.

La stesso, anzi, ha valutato (seppure in senso difforme rispetto a quanto auspicato dalla parte ricorrente) la già accennata mancata interiorizzazione e, quindi, l’effettiva adesione al credo religioso pretesamente oggetto di persecuzione.

La censura ha, quindi, inammissibilmente ad oggetto non la mancata valutazione di elemento pretermesso o di un fatto in senso ontologico, ma l’essenza stessa ed il contenuto del giudizio e dell’accertamento valutativo ad esso finalizzato.

Il motivo e’, quindi, non ammissibile.

5.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

LA CORTE

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione controricorrente, che determina in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA