Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21637 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18208-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MILAN IMPIANTI SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti e

chiede la compensazione delle spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha contestato alla Milan Impianti s.n.c., sulla base di processo verbale, di aver omesso i versamenti inerenti le liquidazioni periodiche di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27 e 33 per l’anno (OMISSIS), negando che essa potesse fruire del regime dell'”i.v.a. di gruppo” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c. e al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065; tanto sul presupposto che il D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 e la circolare ministeriale 28 agosto 1986 n. 16/360711 escluderebbero l’applicabilità del regime dell'”i.v.a. di gruppo” nel caso in cui la società controllante sia società di persone.

Il ricorso avanzato dalla s.n.c. è stato accolto dalla commissione tributaria provinciale di Latina.

Adita in sede di appello dall’agenzia, la commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – ha confermato la precedente decisione. In particolare, la commissione regionale, assunto che, ai fini considerati, la normativa i.v.a. postula una nozione di “gruppo” diversa da quella di cui all’art. 2359 c.c., ha negato che vi siano valide ragioni giuridiche per ritenere il regime dell’i.v.a. di gruppo” inapplicabile in caso di controllante società di persone.

Avverso la decisione di appello l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su un unico motivo.

La società intimata partecipa alla pubblica udienza, in cui la causa è trattata dopo rinvio a nuovo ruolo disposto in attesa che sul regime delri.v.a. di gruppo” pronunciassero le sezioni unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo – deducendo violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3 ed al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 2 – l’Agenzia, formulando corrispondente quesito di diritto, ha censurato la decisione impugnata per aver i giudici di appello omesso di considerare che l’applicazione della disciplina di cui alle norme evocate, e specificamente di quella di cui al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 2 presupporrebbe necessariamente che tanto le società controllate quanto la società controllante siano società di capitali.

2. – Il motivo è infondato. In argomento, è necessario dare continuità alla statuizione delle sez. un. n. 1915 del 2016, con cui si è affermato che il più favorevole regime di liquidazione dell'”i.v.a. di gruppo” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, nel testo “ratione temporis” vigente, in base al quale l’i.v.a. a credito di una società può essere compensata con gli importi dovuti a debito, per la medesima imposta, da altra società appartenente allo stesso gruppo, si applica anche se la società controllante sia una società di persone, senza che rilevi, in senso contrario, quanto indicato dal D.M. n. 11065 del 1979 del Ministero delle Finanze, gerarchicamente subordinato alla legge, nè, tantomeno, la successiva circolare dello stesso Ministero n. 16/360711, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva dei principio di parità di trattamento rispetto a soggetti che operano nel medesimo mercato. In particolare il D.M. del 1979, art. 2 prevede che agli effetti della procedura “si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata” e che “le società controllanti a loro volta controllate da un’altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene”. Tali disposizioni non escludono, dunque, le società di persone dall’ambito applicativo del regime.

3. – La decisione impugnata è dunque in linea con l’affermato principio, per cui il ricorso va rigettato.

4. – Stante la soccombenza dell’ufficio, che ha partecipato alla discussione (cfr. sez. 3, n. 22269 del 2010 per i profili generali in ordine alle spese), e considerati la natura della controversia, i contraddittori profili normativi e la novità della questione (risolta dalle sez. un. in epoca successiva alla proposizione del ricorso), si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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