Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21637 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29830/2005 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA

(C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso

l’avvocato PACIFICI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO

Maria, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente

contro

V.G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato POLIZZOTTO

Salvatore, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 02/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PACIFICI PAOLO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 2 settembre 2005 ha determinato nella misura di Euro 142.604 l’indennità dovuta dal Consorzio ASI della Provincia di Enna a V.G. per l’espropriazione di un terreno di sua proprietà (in catasto all’art. 32189, fg. 122, part. 119), pronunciata con decreto assessoriale dell’11 settembre 2002, osservando: a) che il terreno era stato incluso dal P.R.G. del comune di Enna adottato nel 1979, in zona D2 destinata ad uso industriale, perciò assumendo natura edificatoria;

e che era altresì munito del requisito dell’edificabilità di fatto, essendo l’intera località già da tempo urbanizzata e munita di una serie di infrastrutture urbanistiche; b) che a nulla rilevavano le disposizioni legislative del T.U. sul Mezzogiorno, nè quelle della L.R. n. 1 del 1984, limitandosi queste a rinviare al procedimento di cui alla L. n. 865 del 1971 ed essendo state comunque sostituite dalla normativa contenuta nella L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Ha determinato, infine l’indennità di occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali annui sull’indennità di espropriazione.

Per la cassazione della sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per 6 motivi; cui resiste il V. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso, il Consorzio deducendo violazione della L.R. Sic. n. 1 del 1984, censura la sentenza impugnata per aver qualificato edificabile il terreno espropriato senza considerare che per effetto della sua inclusione nel piano territoriale ASI, l’art.3 del decreto assessoriale 3 luglio 1997 che lo aveva approvato per le espropriazioni rinviava alle procedure ed alle modalità dell’art. 21 della menzionata legge regionale; la quale a sua volta rinviava alle disposizioni dell’art. 53 del T.U. sul Mezzogiorno appr. con D.P.R. n. 218 del 1978, secondo il quale l’indennità suddetta deve essere liquidata con il criterio dei VAM di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16.

Con il terzo motivo addebita alla Corte di appello di non aver considerato che il terreno era coltivato a seminativo e che non poteva avere un libero mercato se la legge regionale demanda esclusivamente ai Consorzi la possibilità di acquistare e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali consentendo al privato di alienare il proprio fondo soltanto per fini agricoli. Ed infine che il vincolo preordinato all’esproprio aveva comportato il venir meno delle possibilità legali ed effettive di edificazione come confermato dall’art. 7 del t.u. sulle espropriazioni appr. con D.P.R. n. 327 del 2001 con riferimento ai vincoli di in edificabilità assoluta.

Con il quarto ed il quinto motivo,deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, il Consorzio si duole che la sentenza impugnata non abbia applicato alla determinazione dell’indennità la decurtazione del 40% imposta dal comma 1 della norma ed abbia immotivatamente disatteso la valutazione del terreno compiuta dal c.t.u. per privilegiare valori attribuiti da proprie precedenti decisioni ad altri terreni inclusi nello stesso Piano.

Il ricorso è infondato.

La Corte di appello ha accertato ed il Consorzio confermato,che il terreno espropriato era incluso in zona classificata D2 dal P.R.G. di Enna vigente fin dal 1979, destinata ad usi industriali; per cui tanto era sufficiente ad attribuirgli il requisito dell’edificabilità legale richiesto dal menzionato art. 5 bis:

secondo cui: 1) un’area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale: con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica precedente al periodo in questione, nonchè di quella successiva a tale epoca (Cass. 3146/2006; 3838/2004; 10570/2003); 2) le possibilità legali di edificazione vanno quindi escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale,la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zona di rispetto ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (Da ultimo: Cass. 665/2010; 400/2010;

21396/2009; 21095/2009; 17995/2009).

Questa Corte, poi, in controversie analoghe aventi per oggetto terreni inclusi nell’ambito del medesimo consorzio ASI appr. con d.assess. n. 317 del 1997 ha enunciato i seguenti principi,cui deve essere data continuità: a) la destinazione da parte del P.R.G. della zona in esame agli insediamenti industriali, già sufficiente a conferire al terreno V., “le possibilità legali di edificazione” richieste dall’art. 5 bis, ha trovato conferma proprio nello strumento consortile che l’ha ribadita, perciò confermandone la vocazione edificatoria accertata dalla Corte di appello; ed escludendo che la valutazione dell’area potesse essere compiuta con il criterio tabellare relativo ai suoli agricoli di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16; b) nulla disponeva in contrario la L.R. Siciliana n. 1 del 1984, art. 21, che disciplinava le espropriazioni occorrenti per l’esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali da parte dei Consorzi regionali, disponendo detta norma soltanto che le stesse devono essere compiute “con le procedure previste dall’art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno”: perciò recependo la normativa contenuta nei primi 5 commi della disposizione statale sudetta che regolava i procedimenti di espropriazione disposti in forza del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno;ed aggiungendovi alcune disposizioni speciali in ordine alla competenza assessoriale ed al termine massimo per il completamento delle espropriazioni (art. 21, commi 3 e 4); c) per il meccanismo di calcolo delle indennità, invece, all’epoca in cui è stata emanata detta legge regionale erano già intervenute le note decisioni 5/1980 e 223/1983 della Corte Costituzionale che avevano dichiarato incostituzionale la L. n. 865 del 1971, art. 16, laddove disponeva la determinazione dell’indennità di esproprio anche delle aree edificabili con il criterio dei valori agricoli medi: perciò espungendolo per questa parte anche dall’art. 53 del menzionato T.U..

Il quale dunque dopo l’intervento della Consulta si riferiva esclusivamente alle aree agricole e non poteva che essere recepito per la parte ancora vigente, concernente la sola valutazione di queste ultime; d) per i terreni edificabili, è poi sopravvenuto la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, il quale ha introdotto un criterio riduttivo che si applica, per espresso disposto del comma 1, a “tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità”.

E la Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito tale generalizzata applicazione a tutte le espropriazioni riferita all’intero territorio nazionale, ancorchè disposta con una norma temporanea emanata in attesa di una disciplina organica della materia, ne ha specificato le ragioni,ed ha incluso l’art. 5 bis fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che, in base all’art. 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana costituiscono un limite anche all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo. Per cui, prima della modifica del titolo 5^ della Costituzione, essa si applicava direttamente anche alle espropriazioni compiute nell’ambito della Regione siciliana,pur se disciplinate da leggi speciali costituendo comunque un limite all’esercizio di competenze legislative regionali, e nei casi di accertata e diretta incompatibilità fra di essa e la legge regionale e quella statale,comportava ai sensi della L. n. 62 del 1953, art. 10, comma 1, l’effetto dell’abrogazione di quest’ultima (Corte Costit. 153/1995; 498/1993; 50/1991); ed è stata correttamente applicata dalla sentenza impugnata all’espropriazione in esame pur disciplinata quanto al procedimento dalla ricordata L.R. n. 1 del 1984.

Da ultimo anche detto criterio riduttivo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota sentenza 348 del 2007 della Corte Costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., “per cui una volta espunto lo stesso dall’ordinamento, non è più possibile applicare neppure la ulteriore decurtazione del 40% dal relativo meccanismo ormai non più vigente; e va respinto anche il motivo di ricorso che su di esso era stato fondato.

Inammissibile è infine l’ultima doglianza del Consorzio per difetto di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo l’ente indicato a quale valutazione del fondo fosse pervenuto il c.t.u. e sulla base di quali elementi di comparazione; nè tanto meno gli elementi di illogicità asseritamente individuati nelle precedenti decisioni della Corte di appello di Caltanissetta, che pur riguardavano terreni omogenei, e che la sentenza impugnata aveva ritenuto di privilegiare rispetto ai dati reperiti dal consulente.

Così come è inammissibile la censura relativa al regolamento delle spese processuali posto che la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa; per cui esula, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte.

Per il medesimo principio generale della soccombenza quelle del giudizio di legittimità vanno gravate a carico del Consorzio e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del V. in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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