Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21636 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23573-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MILAN IMPIANTI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAOLINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MONICA MENNELLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 467/2007 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 29/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti e

chiede la compensazione delle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha contestato alla Milan Impianti s.n.c. di aver utilizzato, nella presentazione della dichiarazione i.v.a., il modello riservato alle società controllanti in luogo del modello ordinario per l’anno di imposta 1997, al fine di fruire del regime dell'”i.v.a. di gruppo” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c. e al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065; tanto sul presupposto che il D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 e la circolare ministeriale 28 agosto 1986 n. 16/360711 escluderebbero l’applicabilità del regime dell'”i.v.a. di gruppo” nel caso in cui la società controllante sia società di persone.

Il ricorso avanzato dalla s.n.c. è stato dichiarato inammissibile dalla commissione tributaria provinciale di Latina per tardività.

Adita in sede di appello dalla s.n.c., la commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – ha riformato la precedente decisione, accogliendo il ricorso della contribuente. In particolare, la commissione regionale, assunto che, ai fini considerati, la normativa i.v.a. postula una nozione di “gruppo” diversa da quella di cui all’art. 2359 c.c., ha negato che vi siano valide ragioni giuridiche per ritenere il regime dell'”i.v.a. di gruppo” inapplicabile in caso di controllante società di persone.

Avverso la decisione di appello l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su un unico motivo, illustrato da memoria.

La società intimata resiste con controricorso, anch’esso seguito da memoria.

La causa è trattata in pubblica udienza dopo rinvio a nuovo ruolo disposto in attesa che sul regime dell'”i.v.a. di gruppo” pronunciassero le sezioni unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La controricorrente ha sostenuto essersi formato giudicato esterno sulla questione dell’applicabilità del regime dell'”i.v.a. di gruppo” anche in ipotesi che la controllante sia una società di persone, per essere divenuta definitiva sentenza della commissione tributaria provinciale di Latina che ha annullato atto di irrogazione di sanzioni per la medesima presunta violazione per l’anno di imposta 1993. L’eccezione è infondata. In argomento è necessario confermare l’indirizzo di questa corte (v. ad es. sez. 5 n. 25546 del 2014) secondo cui una lite è coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto. Nel caso di specie, pur essendo la medesima la questione di diritto trattata, non è identico il rapporto giuridico, onde non sussiste giudicato.

2. – Con l’unico motivo – deducendo violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3 ed al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, artt. 1 e 2 – l’Agenzia, formulando corrispondente quesito di diritto, ha censurato la decisione impugnata per aver i giudici di appello omesso di considerare che l’applicazione della disciplina di cui alle norme evocate, e specificamente di quella di cui al D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 2, presupporrebbe necessariamente che tanto le società controllate quanto la società controllante siano società di capitali.

3. – Il motivo è infondato. In argomento, è necessario dare continuità alla statuizione delle sez. un. n. 1915 del 2016, con cui si è affermato che il più favorevole regime di liquidazione dell'”i.v.a. di gruppo” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, nel testo “ratione temporis” vigente, in base al quale l’i.v.a. a credito di una società può essere compensata con gli importi dovuti a debito, per la medesima imposta, da altra società appartenente allo stesso gruppo, si applica anche se la società controllante sia una società di persone, senza che rilevi, in senso contrario, quanto indicato dal D.M. n. 11065 del 1979 del Ministero delle Finanze, gerarchicamente subordinato alla legge, nè, tantomeno, la successiva circolare dello stesso Ministero n. 16/360711, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio di parità di trattamento rispetto a soggetti che operano nei medesimo mercato. In particolare l’art. 2 del D.M. del 1979 prevede che agli effetti della procedura “si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata” e che “le società controllanti a loro volta controllate da un’altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene”. Tali disposizioni non escludono, dunque, le società di persone dall’ambito applicativo del regime.

4. – La decisione impugnata è in linea con l’affermato principio, per cui il ricorso va rigettato.

5. – Considerati la natura della controversia, i contraddittori profili normativi e la novità della questione (risolta dalle sez. un. in epoca successiva alla proposizione del ricorso), si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

la corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA