Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21636 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 23/08/2019), n.21636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23348-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. DELLA

GIUSTINIANA, 68, presso lo studio dell’avvocato GIANNI CECCARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARTOLOMEO FALCONE;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA CLEMENTINA

ROSSONI, GIUSEPPE MARIDATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.G. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro B.E., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24.2.2015 che, in accoglimento dell’appello del B., ha rigettato la domanda della M., introdotta con citazione del 30.6.2005, di accertamento dello inadempimento del B. e di condanna ai danni in Euro 4827,52, corrispondente all’esborso sostenuto per far effettuare la riparazione da terzi in conseguenza di lavori di impianto sanitario e di riscaldamento eseguiti tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003, cui erano seguite macchie di umidità dopo alcuni mesi dalla ultimazione delle opere.

Il convenuto aveva eccepito decadenza e prescrizione ex art. 1667 contestando anche nel merito la pretesa.

Il Tribunale aveva accolto la domanda mentre la Corte di appello, riferiti i termini cronologici della vicenda, ha escluso la prescrizione ma non la decadenza posto che la lettera 19.7.2004 non costituiva riconoscimento del vizio ma dichiarazione di incarico al proprio assicuratore ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la presenza o meno di danni a lui imputabili.

La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 1667 c.c. sulla interpretazione delle risultanze probatorie.

La censura è infondata.

Il motivo manifesta mero dissenso rispetto alla decisione impugnata e, sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, propone un inammissibile riesame del merito con affermazioni generiche ed apodittiche.

E’ stato escluso il riconoscimento del vizio e solo tale circostanza e l’impegno all’eliminazione evitano la decadenza (Cass. nn. 14815/2018 e 62/2018).

La Corte di appello, invero, ha ritenuto che il giudice di primo grado non abbia correttamente interpretato le risultanze probatorie laddove ha attribuito alla lettera raccomandata 19.7.2004 il valore di atto con cui l’appaltatore ha riconosciuto il vizio, mentre lo stesso si era limitato a dichiarare che avrebbe inviato sul posto il proprio assicuratore, al fine di verificare se ci fossero o meno le condizioni per l’operare della polizza.

Nè risultava che l’appellante si fosse mai recato presso l’abitazione dell’appellata per visionare le denunciate tracce di umidità.

La sentenza ha escluso la tempestività della denunzia, avvenuta il 12.7.2014, richiamando l’atto introduttivo che faceva riferimento a macchie di umidità dopo alcuni mesi dalla ultimazione delle opere e la mancata formulazione di capitolo specifico per provare l’esatto momento della scoperta, trattandosi di lavori terminati da almeno un anno e mezzo e non rendendo alcun suffragio la generica deposizione del teste C..

La ricorrente si limita a mostrare preferenza per la sentenza di primo grado ed a pagina cinque del ricorso afferma che, se non si vuole compiere un erroneo e inammissibile discostamento dai fatti, la conclusione è che diffidò il B. ad un immediato sopralluogo ma, nella sostanza si prospettano vizi di motivazione, trascurando che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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