Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21636 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CRICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12488/2014 proposto da:

H.S. S.r.l. (c.f. (OMISSIS)) in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SMARGIASSI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO GIUFFRIDA;

– ricorrente –

contro

FEROFIN S.r.l. (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA SALA,

SAMANTHA GHEZZI;

G.R. ((OMISSIS)) e F.F. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA SALA, SAMANTHA GHEZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4025/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 In parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Monza n. 2024/2009) la Corte d’Appello di Milano, con sentenza 7.11.2013 e per quanto ancora interessa, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla attrice soccombente Ferofin srl, ha condannato la appellata H.S. srl (già convenuta in primo grado) al pagamento di una somma di danaro per danni arrecati alla Ferofin che, con contratto del 21.7.2006, aveva da essa acquistato – tra l’altro – un capannone industriale rivelatosi successivamente privo di alcuni elementi fissi e infissi (in particolare un carroponte con binari e dei termosifoni pensili), a dire della società attrice, illegittimamente asportati dalla venditrice H.S..

5 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la H.S. s.r.l., sulla base di due motivi.

Resistono la Ferofin s.r.l. nonchè gli altri appellati G. e F. (chiamati in garanzia dalla venditrice convenuta).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 812,816,817,2555,1362 c.c. e art. 12 preleggi, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la motivazione carente (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e la violazione delle norme di interpretazione dei contratti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), dolendosi della condanna al risarcimento dei danni per l’asporto dei termosifoni pensili, del carroponte e dei binari esistenti in uno dei capannoni trasferiti: la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di “infissi del capannone”, senza considerare invece che non erano pertinenze dell’immobile alienato ma beni aziendali della cedente di cui era previsto l’asporto entro un termine contrattualmente previsto.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto è bene ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale – il quale implica che una cosa sia in funzione strumentale di accessorietà rispetto ad un’altra – costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 12755 del 17/11/1999 Rv. 531234; Sez. 2, Sentenza n. 2587 del 25/03/1988 Rv. 458322; Sez. 2, Sentenza n. 868 del 04/04/1966 Rv. 321727 e ancora, più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 4599 del 02/03/2006 Rv. 586422).

Comunque, nel caso di specie,la Corte d’Appello non ha affrontato la questione delle pertinenze, ma (v. terzultima pagina della motivazione) si è limitata a considerare il carroponte con i binari e i termosifoni pensili “attrezzature infisse al capannone” e per tale ragione li ha esclusi dalla categoria dei “materiali vari di proprietà della medesima H.S. srl” di cui, per patto contrattuale, era consentita la rimozione da parte della venditrice entro il 31.8.2006.

Come è evidente, nessuna violazione di legge sussiste, nè sotto il profilo dell’interpretazione del contratto, concluso nell’ambito di un più vasto accordo intervenuto tra i soci della H.S. srl nè delle altre norme indicate in ricorso: trattasi invece di un tipico apprezzamento in fatto sulla individuazione dei “materiali vari” a cui si riferiva la clausola contrattuale, apprezzamento sulla cui adeguatezza o meno sotto il profilo motivazionale oggi non è più consentito discutere in questa sede in considerazione della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2 Con il secondo motivo la ricorrente richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deduce la “motivazione illogica”, per aver la Corte territoriale rigettato la sua domanda di manleva proposta nei confronti del G. e del F. senza considerare che nessun bene era stato ceduto insieme al capannone, con la conseguenza che essi erano consapevoli della asportazione del carroponte e dei caloriferi pensili; rileva inoltre la ricorrente che un eventuale esborso a titolo di risarcimento sarebbe automaticamente andato a sbilanciare il valore delle quote societarie cedute dal G. e dal F. nell’ambito dell’accordo interno.

Il motivo è inammissibile perchè, sotto lo schermo dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (che si riferisce al vizio di nullità della sentenza e del procedimento e quindi ad ipotesi certamente qui non ricorrenti) denunzia invece il vizio di illogicità della motivazione (e lo si deduce non solo dal chiaro riferimento nell’intestazione del motivo, sia dalla critica, sostanzialmente rivolta al percorso argomentativo sotto il profilo della coerenza e logicità): ma un tale vizio, come già detto, rientra nella vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più applicabile alla presente fattispecie.

3. In definitiva, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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