Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21635 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 10/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15270-2011 proposto da:

SECAP SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO GAIDANO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega

dell’Avvocato MARIO CONTALDI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Sulla scorta delle risultanze della verifica generale eseguita nei confronti della SECAP s.p.a. e compendiate nel processo verbale di constatazione redatto in data 21 dicembre 2006, da cui erano emerse la non corretta imputazione di costi all’esercizio di competenza dell’anno di imposta (OMISSIS) in verifica, la non inerenza di altri costi nonchè la non corretta applicazione di una aliquota IVA ridotta, l’Agenzia delle (entrate di Torino notificava alla predetta società avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP relativa all’anno (OMISSIS) con cui procedeva ai corrispondenti recuperi applicando le relative sanzioni.

2. La sentenza di rigetto del ricorso pronunciata dalla Commissione provinciale veniva parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, dinanzi alla quale aveva proposto appello la società contribuente, con sentenza n. 26 del 26 aprile 2010, qui impugnata.

Sostenevano i giudici di appello, per quanto ancora qui di interesse, che l’Ufficio finanziario, in relazione alle fatture emesse nei confronti della società contribuente da altre due società (e cioè la Giulia s.r.l. e la Prima s.r.l.), aveva correttamente proceduto al recupero dell’IVA applicando l’aliquota del 20% rispetto a quella agevolata del 4% in quanto la società contribuente, che aveva dedotto l’applicabilità al caso di specie della voce 39 della tabella A, parte 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per aver realizzato immobili non di lusso in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con le predette società, che svolgevano l’attività di costruzioni di immobili per la successiva vendita, non aveva fornito la prova che i fabbricati realizzati possedessero i requisiti previsti dalla L. n. 408 del 1949, art. 13 e che gli alloggi relativi ai fabbricati costruiti fossero destinati a “prima casa” di abitazione.

3. Ricorre per cassazione la società contribuente deducendo due motivi variamente articolati, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge, con riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che individua i beni e servizi cui si applica l’aliquota IVA del 4%, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. In relazione alla prima di dette censure sostiene che il giudice di appello ha errato nell’applicazione dell’art. 39, parte 2^ della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per aver ritenuto che gli alloggi realizzati dalla società contribuente in esecuzione dei contratti di appalto stipulati con società dovessero essere destinati a prima casa, che è invece requisito previsto dall’art. 29 della predetta Tabella, nella specie non applicabile.

1.2. In relazione al secondo profilo di censura sostiene che se la CTR, pur avendo inizialmente richiamato l’art. 39 della Tabella in esame, abbia ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 21, che sottopone ad aliquota agevolata la cessione di immobili destinati a “prima casa” di abitazione, ha reso sul punto una motivazione incomprensibile ed incoerente, priva di spiegazione delle ragioni logico-giuridiche che giustificassero il salto logico dall’una all’altra fattispecie della Tabella A.

2. Rileva preliminarmente il Collegio che il motivo di ricorso è ammissibile, diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente che tale verifica ha sollecitato (pag. 2 del controricorso), in quanto, pur facendo riferimento cumulativo alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ovverosia a quelle di cui ai nn. 3 e 5, comunque consente di cogliere con chiarezza le doglianze proposte in relazione ad entrambi i vizi dedotti (Cass. n. 9793 del 2013 e S.U. n. 9100 del 2015).

3. Il motivo dedotto con riferimento al vizio di violazione di legge è fondato e va accolto.

3.1. Invero, la CTR dopo aver esattamente inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nell’ipotesi di applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% prevista dall’art. 39 della parte 2^ della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, avendo la società contribuente dato esecuzione a contratti di appalto per la costruzione di fabbricati non di lusso, L. n. 408 del 1949, ex art. 13 stipulati con società svolgenti attività di costruzioni per la successiva vendita, ha errato nell’interpretazione della citata disposizione laddove ha sostenuto che la società contribuente non aveva fornito prova della destinazione degli immobili realizzati a “prima casa” di abitazione degli acquirenti, con ciò ritenendo che ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata fosse necessario anche tale requisito, previsto invece dall’art. 21 della predetta tabella per le ipotesi di cessione a soggetto persona fisica.

4. Sul punto coglie nel segno la società ricorrente anche nel denunciare il vizio di motivazione laddove il giudice di appello, dopo aver elencato i requisiti previsti dalla norma esaminata (ovverosia l’art. 39 della più volte citata Tabella), costituiti dalla esistenza di un contratto di appalto per la costruzione di immobili per conto di due società committenti e dal fatto che le prestazioni sono state effettuate nei confronti di soggetti che svolgono costruzione di immobili per la successiva vendita ed i fabbricati devono essere realizzati con le caratteristiche di cui alla L. n. 408 del 1949, art. 13 ha poi sostenuto che la società contribuente non aveva fornito la prova, non solo della sussistenza di tale ultimo requisito, ma anche del fatto che gli alloggi relativi ai fabbricati costruiti saranno destinati a “prima casa”, senza addurre alcuna motivazione sul punto, omettendo così di fornire adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, diversamente da quanto previsto dalla disposizione applicata e da quanto appena sopra affermato in ordine ai requisiti necessari per l’applicazione della minore aliquota IVA, abbia ritenuto che dovesse ricorrere anche il predetto requisito perchè la società potesse beneficiare dell’agevolazione.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole della non corretta valutazione delle risultanze processuali, in particolare delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle due società committenti, peraltro corredate dalle licenze edilizie relative ai fabbricati realizzati, e delle due perizie asseverate, il cui contenuto stava a dimostrare come quelli realizzati (fossero abitazioni non di lusso, rientranti nella previsione di cui alla c.d. Legge Tupini, art. 13 (n. 408 del 1949).

5.1. Nel medesimo motivo deduce, questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del disposto di cui all’art. 2697 c.c., sostenendo che gravasse sull’Agenzia delle Entrate l’onere di provare la fondatezza dell’accertamento fiscale, nonchè la violazione del citato L. n. 408 del 1949, art. 13 e dell’art. 39 della parte 2^ della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

6. Osservato preliminarmente che anche il motivo di ricorso in esame, pur essendo cumulativo, deve ritenersi ammissibile in considerazione delle modalità con cui vengono svolte le argomentazioni relative alle diverse censure prospettate, (Cass. n. 9793 del 2013 e S.U. n. 9100 del 2015), ritiene questa Corte che quello concernente il vizio di motivazione sia fondato e vada accolto.

6.1. Invero, la CTR ha affermato che il fatto che nel caso di specie i fabbricati realizzati dalla società contribuente, in esecuzione del contratto di appalto stipulato con altre due società, avessero i requisiti previsti dalla L. n. 408 del 1949, art. 13 oltre che dalle dichiarazioni rese dalle predette società o dalle perizie giurate, non risulta da nessun altro documento (licenza edilizia).

La laconica affermazione del giudice di appello rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione stante la decisività di alcuni elementi dimostrativi addotti in giudizio dalla società contribuente e non sufficientemente valutati dai giudici di appello che, specie quelli risultanti documentalmente, avrebbero dovuto costituire oggetto di analitica considerazione. Ci si riferisce proprio alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società committenti e alle perizie asseverate, il cui contenuto – parzialmente ma sufficientemente trascritto nel motivo di ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza – è idoneo a dimostrare la sussistenza sub specie proprio di quel requisito, escluso invece dai giudici di merito. L’affermazione sopra riportata risulta, pertanto, viziata sul piano della sufficienza, non avendo i giudici di appello neanche spiegato la ragione per la quale il requisito ritenuto indimostrato dovesse necessariamente risultare da documenti diversi da quelli prodotti dalla contribuente e, in particolare, dalle licenze edilizie, che peraltro risulterebbero allegate alle sopra citate dichiarazioni.

7. L’accoglimento del profilo di censura esaminato assorbe gli altri profili dedotti, in relazione ai quali, comunque, può osservarsi: a) che è infondata la violazione dell’onere della prova, gravando sulla società contribuente l’onere di dimostrare di avere diritto all’agevolazione fiscale; b) che è inammissibile la censura di violazione dell’art. 39, parte 2^ della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e della L. n. 408 del 1949, art. 13 non avendo la contribuente svolto nel motivo alcuna argomentazione a sostegno di tale censura.

8. Conclusivamente, quindi, vanno accolti il primo motivo di ricorso ed il primo profilo del secondo, con assorbimento degli altri profili di censura proposti nel secondo motivo, e disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed il primo profilo del secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA