Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21635 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13007-2015 proposto da:

CITTA’ DEL MARE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

SO.FI. COOP s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PARLATO, che le rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ST.NE

PRENESTINA 7 int.10, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA MAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO FIORAVANTE ALIPERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1421/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2019 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE

IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.P. ebbe ad evocare in causa avanti il Tribunale di Napoli la srl So.Fi.Coop per sentir pronunziare, ex art. 2932 c.c., sentenza produttiva degli effetti del contratto di compera-vendita di un alloggio sito in (OMISSIS) località (OMISSIS) oggetto di compromesso tra le parti.

Resistette la srl Soficoop deducendo che lo S. s’era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, sicchè ne chiedeva la dichiarazione di risoluzione con condanna dell’attore al pagamento della prevista penale e ristoro dei danni provocategli.

Ad esito della trattazione istruttoria della questione il Tribunale partenopeo ebbe a rigettare sia la domanda attorea, ex art. 2932 c.c., per impossibilità dell’adempimento, sia la domanda riconvenzionale esposta dalla srl Soficoop. Interposto appello principale da parte della società, la Corte napoletana ebbe a rilevare la nullità del primo giudizio per omessa integrazione del contraddittorio con soggetti – ritenuti – litis consorti necessari.

La srl Soficoop e la srl Città del Mare, quale cessionaria dei diritti della prima società sull’immobile oggetto di causa – proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli, che fu accolto.

S.A., quale erede di S.P., ebbe a riassumere avanti la Corte partenopea il giudizio, chiedendo la declaratoria di nullità dell’originario preliminare poichè ineseguibile, stante che non era stato concluso il procedimento di espropriazione dell’area, sulla quale fu eretto l’edificio nel cui ambito era allogato il bene oggetto di compromesso.

Resistettero e la srl So.Fi.Coop e la srl Città del Mare, contestando la nuova prospettazione della domanda da parte dell’attrice in riassunzione ed insistendo sull’originarie domande svolte in via riconvenzionale.

Ad esito della trattazione la Corte campana, con la sentenza oggi impugnata, ebbe a rigettare ambedue gli appelli e confermare l’originaria decisione assunta dal Tribunale di Napoli, compensando tra le parti le spese di lite.

Ricorrono nuovamente per la cassazione della sentenza, resa dalla Corte partenopea in sede di rinvio, le due società, articolando tre ragioni di doglianza. Resiste con controricorso l’erede S..

All’odierna pubblica udienza, sentire le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – ed in assenza dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso articolato dalla srl So.Fi.Coop e dalla srl Città del Mare non ha fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo articolato mezzo d’impugnazione le società ricorrenti deducono violazione delle norme portate dagli artt. 102,112 e 354 c.p.c., nonchè art. 2932 c.c., comma 2, in quanto la Corte partenopea, pur avendo accertato l’inadempimento dell’originario promissario acquirente circa gli obblighi assunti con il patto preliminare, tuttavia ha respinto la loro domanda di risoluzione del contratto per impossibilità da parte d’esse promittenti venditrici ad adempiere al trasferimento del diritto di proprietà promesso del bene oggetto di accordo, ossia in forza della nuova difesa sollevata solo in sede di gravame dallo S.. La prima prospettazione trattata nell’argomento critico svolto dalle società impugnanti ruota attorno alla ritenuta novità della domanda di rilevare l’impossibilità di concludere il contratto definitivo e così la loro inadempienza, posto che l’originaria domanda proposta dallo S. era fondata sull’esecuzione ex art. 2932 c.c. del patto preliminare.

In effetti la deduzione critica prescinde dall’effettiva motivazione sul punto adottata dalla Corte partenopea, la quale rileva che la questione risulta correlata alla ragione per la quale il Tribunale ebbe a rigettare la domanda – ritenuta altrimenti fondata – dello S., ossia l’impossibilità di dar attuazione al trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile in effetto ancora formalmente in capo a soggetti diversi dalla società promissaria venditrice per mancata definizione dell’avviata procedura d’esproprio per pubblica utilità, alla base dell’intervento di Edilizia economico popolare.

Dunque la questione risulta oggetto fondamentale del dibattito e delle conclusioni afferenti la lite sviluppatasi in prime cure, poichè ragione fondante la statuizione di rigetto della domanda attorea, altrimenti ritenuta fondata dal primo Giudice.

Al riguardo la Corte partenopea ebbe ad appositamente delimitare l’oggetto del contendere, mettendo in rilievo proprio l’andamento della lite di prime cure, sì da concludere per la conferma della decisione del Tribunale.

Con la seconda prospettazione critica svolta nel primo motivo di doglianza, le società lamentano, quanto al merito della lite, l’errore commesso dai Giudici di merito nel considerare siccome non intervenuto l’effetto traslativo del diritto di proprietà sul suolo espropriato in difetto di formale definizione della procedura ablativa, poichè non ebbero a considerare la consolidata giurisprudenza in tema di accessione invertita, istituto proprio del settore delle espropriazioni per pubblica utilità.

All’uopo le società ricorrenti evocano arresti di questa Suprema Corte al riguardo, ma detto insegnamento di legittimità, quand’anche rilevante ai fini della soluzione della presente lite, risulta superato a seguito della pronunzia della Corte E.D.U. circa l’illegittimità dell’istituto di origine “pretoria” dell’occupazione acquisitiva od accessione invertita ed arresto di questa Corte a sezioni unite – Cass. n. 735/15 -, tanto che anche il Legislatore è intervenuto apprestando apposito strumento formale per sanare le situazioni di occupazione irreversibile del bene, rimasto formalmente in signoria del privato per omessa definizione dell’avviata procedura espropriativa.

Dunque la questione centrata sulla mancata applicazione o valutazione dell’incidenza – ritenuto dalle ricorrenti rilevante nella specie – dell’istituto dell’occupazione acquisitiva risulta ad oggi irrilevante poichè superato dalla giurisprudenza di legittimità ed anzi contrario a norma positiva posta a disciplina della specifica questione.

Con la seconda doglianza le società impugnanti lamentano violazione dell’art. 2932 c.c., comma 2 ed art. 112 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Osservano le società ricorrenti come sia insoddisfacente la motivazione esposta dalla Corte partenopea per ritenere che lo S. non fosse inadempiente agli obblighi assunti col preliminare, malamente apprezzando i dedotti reciproci inadempimenti alla luce del criterio direttivo ex art. 1460 c.c..

La doglianza si palesa siccome inammissibile posto che non appare riconducibile al vizio tipico di legittimità evocato, nè altro vizio previsto ex art. 360 c.p.c., comma 1.

Difatti la nuova norma portata nell’art. 360 c.p.c., n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto, non più la presenza di vizi della motivazione quali l’insufficienza ovvero la contraddittorietà.

L’ipotesi di omessa motivazione, invece, rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 360 c.p.c., n. 4 quale nullità per lesione del disposto ex art. 132 c.p.c., n. 4.

Tuttavia sono le stesse parti impugnanti a confermare che la Corte partenopea ha esposto motivazione sulla questione, ancorchè viziata, poichè malamente utilizzato – a loro opinione – il criterio direttivo ex art. 1460 c.c. in presenza della deduzione di reciproci inadempimenti.

Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte distrettuale ha puntualmente motivato circa la sua decisione di ritenere giustificata la condotta del promissario acquirente di non versare l’intero prezzo a fronte dell’inadempimento della società promissaria venditrice non in grado di trasferirgli, siccome promesso, il diritto di proprietà sull’alloggio oggetto del preliminare.

La censura articolata si compendia nella mera contrapposizione alla motivata conclusione dei Giudici di rinvio della propria opposta tesi difensiva, ma un tanto non può configurare il vizio di legittimità denunziato.

Con il terzo mezzo d’impugnazione parti ricorrenti rilevano violazione della norma L. n. 865 del 1967, ex art. 35 per non aver la Corte esaminato la questione se lo S. fosse in possesso dei requisiti reddituali prescritti dalla norma citata per poter fruire d’alloggio di EEP.

La questione proposta in ricorso appare nuova in questa sede ed è inammissibile posto che le parti impugnanti non dettagliano se la stessa venne sollevata in sede di merito ed in quale momento.

Il rigetto del ricorso comporta, ex art. 385 c.p.c., la condanna solidale della srl So.Fi.Coop e della srl Città del Mare alla rifusione verso la resistente S. delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200, 00 di cui Euro 200, 00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alle società impugnanti le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti alla rifusione in favore della S. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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