Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21635 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 19/10/2011), n.21635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2986/2009 proposto da:

COMUNE DI CANEPINA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso

l’avvocato BONETTI MICHELE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MINCIOTTI Cristina Maria, MEZZETTI ENRICO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso dell’avvocato

MARIANI Renato, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MINCIOTTI CRISTINA M. che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARIANI R. che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Viterbo con sentenza del 17 aprile 2002 condannò il comune di Canepina al risarcimento del danno in favore di F. A. per l’avvenuta occupazione espropriativa nell’anno 1991, di un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale (in catasto all’art. 1061, fg. 5, part. 202 e 285) onde realizzare un programma di edilizia economica e popolare.

In parziale accoglimento dell’impugnazione di entrambe le parti, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 marzo 2008, ha liquidato il risarcimento dovuto al F. per l’occupazione acquisitiva nella misura di Euro 278.038,91 oltre a svalutazione monetaria ed interessi legali; e determinato l’indennità di occupazione temporanea dell’immobile in Euro 45.453,96. Ha osservato al riguardo che per stabilire il valore del suolo non poteva tenersi conto dei criteri recepiti dal c.t.u. perchè immotivati, ma di altra consulenza tecnica relativa ad un terreno vicino che nel 1986 ne aveva determinato il prezzo di mercato in L. 30.000 mq.; per cui considerando l’indice di edificabilità della zona, nonchè gli ulteriori dati acquisiti, doveva pervenirsi in via equitativa ad un valore di L. 60.000 nell’anno 1991 in cui il comune aveva acquisito la proprietà del bene.

Per la cassazione della sentenza detta amministrazione ha proposto ricorso per 5 motivi; cui resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo il comune di Canepina,deducendo violazione dell’art.43 d.p.r. 327 del 2001 censura la sentenza impugnata per aver confermato il trasferimento di proprietà del terreno occupato sul solo presupposto dell’avvenuta occupazione espropriativa,senza considerare che esso ente non aveva adottato il provvedimento di acquisizione sanante previsto dalla norma. Deduce che nessun risarcimento integrale del danno poteva essere attribuito alla controparte senza il provvedimento suddetto in relazione al quale nessun giudicato poteva essersi formato perchè nessuna statuizione era stata adottata dal Tribunale.

Con il terzo ricorda che in mancanza di detto provvedimento, la norma devolve all’ente espropriante la valutazione degli interessi in conflitto, nonchè dell’opportunità di acquisizione dell’immobile devolvendo le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con il quarto, deducendo violazione anche dell’art. 55 del T.U. si duole di aver subito condanna al pagamento non soltanto del controvalore del bene con gli interessi, ma anche della svalutazione monetaria non prevista da quest’ultima norma e dall’art. 43, per di più valutando il prezzo di mercato dell’immobile nell’anno 1991 e non nell’anno 1986, in cui si era verificata l’illecita occupazione.

Tutte queste censure sono infondate.

Esse sono incentrate sull’applicazione nella fattispecie della normativa del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43 T.U. sulle espropriazioni, invece da escludere per almeno due ordini di ragioni:

A) perchè il comma 1 del menzionato art. 57 dispone che “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”: perciò non lasciando all’interprete la possibilità di utilizzare un criterio ermeneutico diverso dal mero riscontro temporale in ordine alla data del progetto contenente la dichiarazione di p.u.. Con la conseguenza che qualora il progetto sia, come nel caso concreto antecedente alla data di entrata in vigore del T.U. (per essere stato approvato con Delib. G.M. 4 febbraio 1999), la normativa dell’art. 43 risulta comunque inapplicabile (Cass. 18239/2005); B) perchè questa Corte ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite, che l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 43, non è ammessa riguardo alle occupazioni appropriative verificatesi prima dell’entrata in vigore del D.P.R. cit. (30 giugno 2003), alle quali si applica la disciplina transitoria dell’art. 55 che, sia nella versione originaria, riproduttiva del criterio risarcitorio previsto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7, sia dopo la dichiarazione d’incostituzionalità di tale criterio (Corte Costit. 349 del 2007) e la conseguente modifica ad opera della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, assicura alle vecchie occupazioni appropriative “ad esaurimento” il risarcimento commisurato al valore venale del bene: con ciò confermando la vigenza di una disciplina specifica per le stesse mantenute estranee all’acquisibilità tardiva del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43.

D’altra parte l’occupazione espropriativa, come teorizzata fin dalle note decisioni 1464/1983 e 3940/1988 delle Sezioni Unite, trae origine da un fatto illecito,costituito dall’irreversibile trasformazione dell’immobile appreso pur in mancanza del decreto di esproprio o di un contratto di cessione volontaria; per cui non si è mai dubitato della natura risarcitoria dell’indennizzo dovuto ex art. 42 Cost., al proprietario illegittimamente privato della titolarità del suo fondo: perciò sistematicamente qualificato dalla giurisprudenza debito di valore e soggetto al regime della rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza di condanna a corrisponderlo. Così come egualmente costante è il principio che, allorquando la radicale trasformazione del terreno si colloca nell’ambito del periodo di occupazione temporanea, in cui la detenzione del bene da parte dell’amministrazione espropriante è autorizzata dal relativo decreto, l’illecito non può che consumarsi alla scadenza di detto periodo – nel caso corrispondente con l’anno 1991- in cui dunque devono essere compiute la ricognizione legale del bene e la valutazione del suo valore venale.

Fondato è invece l’ultimo motivo del ricorso, con cui il comune deducendo motivazione contraddittoria ed illogica si duole che la sentenza impugnata dopo avere recepito la propria doglianza in merito alla valutazione del terreno compiuta dal c.t.u. e dal Tribunale in L. 75.000 mq. perchè ritenuta senza alcuna motivazione, e condiviso un atto di comparazione proveniente da altro accertamento tecnico che indicava il valore di un terreno prossimo nell’anno 1986 in L. 35.000, aveva equitativamente ed immotivatamente attribuito al fondo espropriato il prezzo di mercato di L. 60.000 mq.

La Corte di appello ha disatteso infatti la valutazione compiuta dal c.t.u. perchè non era stato indicato alcun dato di comparazione da cui era stato tratto il valore commerciale del terreno F.; e perchè i due soli atti specificamente individuati non apparivano rappresentativi nè per ubicazione, nè soprattutto per gli indici di edificabilità della zona in cui erano ubicati, affatto diversi da quello inerente al fondo espropriato. Ha invece ritenuto di privilegiare una consulenza tecnica eseguita in altro processo ed avente per oggetto un terreno quasi attiguo caratterizzato dal medesimo indice di edificabilità, ma riferito all’anno 1986, cui veniva attribuito il valore di L. 35.000 mq.

Sennonchè dopo questi rilievi,la sentenza impugnata invocando genericamente un sicuro aumento dei prezzi del mercato immobiliare della zona nel quinquennio 1986-1991 e soprattutto ragioni equitative, ha quasi raddoppiato il valore suddetto (portandolo a L. 60.000 mq.) senza indicare a sua volta alcun dato di comparazione che me confermava l’aumento unitamente alla ricostruzione del mercato immobiliare ipotizzata: perciò incorrendo nel medesimo errore che aveva addebitato al c.t.u. ed al Tribunale.

D’altra parte, non sembra al Collegio che si potesse sfuggire alla seguente alternativa: o l’ elemento di comparazione utilizzato dal c.t.u. risultava rappresentativo del mercato immobiliare del terreno occupato pure nell’anno 1991; ed allora appare arbitraria la rivalutazione operata da L. 35.000 a L. 60.000 mq. per il periodo 1986-1991: peraltro al lume di non controllabili ragioni che rendono la motivazione altresì illogica per avere, da un lato invocato il metodo sintetico-comparativo e poi finito per disattendere gli stessi elementi di comparazione sui quali era asseritamente fondato. Ovvero, gli elementi suddetti non erano rappresentativi dei prezzi della zona nell’anno 1991, ed allora occorreva reperire dati ulteriori che ne documentassero l’andamento all’epoca della irreversibile trasformazione (e degli anni antecedenti e successivi per il calcolo degli indennizzi), “mentre, in mancanza di parametri di riferimento di una certa significatività e consistenza ai fini dell’applicazione del metodo sintetico comparativo, la sola soluzione praticabile era quella di adottare un diverso sistema, di tipo analitico – ricostruttivo, tramite l’accertamento del valore di trasformazione del suolo (Cass. 9178/2006; 8706/2006 cit.; 9207/1999).

Cassata pertanto la sentenza impugnata,il giudizio va rinviato alla medesima Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvedere a nuova valutazione del fondo espropriato attenendosi ai principi esposti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i primi quattro motivi del ricorso, accoglie l’ultimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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