Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21635 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20162/2013 proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO MALFATTI;

– ricorrente –

contro

SI.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO ORSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2013 (o 195) del TRIBUNALE DI LUCCA

sezione distaccata di VIAREGGIO, depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Viareggio decreto ingiuntivo per il pagamento della fattura n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 4.239,60 per lavori idraulici pacificamente realizzati per conto del Si.. Questi ultimo proponeva opposizione che veniva respinta in primo grado.

Si. proponeva appello davanti al Tribunale di Lucca sez. staccata di Viareggio eccependo di aver corrisposto quanto dovuto. Alla base del rapporto fra le parti sussisteva un preventivo del S. in data 24 ottobre 2008 dell’importo a corpo di Euro 9.000,00 e posto che pur avendo il S. medesimo sostenuto di avere eseguito anche lavori extra, la fattura azionata si riferisce esclusivamente ai lavori di cui al predetto preventivo. Il Si. faceva leva su una annotazione a penna, apposta in calce al preventivo e firmata dal S. del seguente tenore “5.000+ 4000. Secondo il Si., tale annotazione rappresenterebbe, infatti, la quietanza del pagamento in due tranches dell’intero importo del preventivo. Secondo il S. viceversa si tratterebbe esclusivamente del conteggio dei lavori poi riassunto nell’altra annotazione a penna figurante sul preventivo medesimo relativo all’importo totale a corpo delle opere. All’uopo egli faceva leva sul fatto che nella seconda pagina del preventivo medesimo era presente un ulteriore annotazione a penna relativa al ricevimento, da parte propria, dell’acconto di Euro 5.000,00 che costituirebbe in realtà l’unica somma percepita.

Il Tribunale di Lucca, sez. staccata di Viareggio, con sentenza n. 159 del 2013, accoglieva l’appello revocava il decreto ingiuntivo e respingeva la domanda del S.. Condannava quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo il Tribunale il S. non solo non ha contestato l’allegazione da parte di Si. di aver corrisposto non solo l’acconto ma anche il saldo di Euro 4.000,00 ma ha addirittura più significativamente ammesso la circostanza di cui si dice.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S. con ricorso affidato a cinque motivi. Si. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1.- S. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione, attuata dal Giudice di secondo grado, delle norme e delle regole interpretative di cui agli artt. 1362-1372 c.c.(quanto alle risultanze di atti e documenti di causa (paradigma della valutazione documentale assistita da motivazione insufficiente, illogica ed arbitraria) integrante la totale assenza di valutazione sia della mancata prova, di cui era onerata ex art. 2697 c.c., nel giudizio di primo grado la parte attrice-opponente dell’avvenuta estinzione del credito vertito in monitorio, sia della prova testimoniale fornita dalla convenuta-opposta circa la sussistenza delle dedotte creditorie oltre all’avvenuto riconoscimento, mediante ammissione delle dette creditorie ad opera della stessa debitrice. Violazione e falsa applicazione delle regole del giudizio sulle ammissioni anche in relazione al dettato dell’art. 229 c.p.c. e della interpretazione della prevalente Giurisprudenza sul punto.

Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe ben interpretato le sottoscrizioni opposte sul preventivo oggetto di causa da parte di S. e di Si. perchè la collocazione delle firme non integrano gli estremi di una quietanza. Per altro che le firme apposte sul preventive non fossero da intendere siccome quietanza è l’esistenza di un secondo foglio laddove risulta esserci la ricevuta formata dal sig. S. dell’acconto di Euro 5000,00 che è l’unico pagamento effettuato da Si.. Pertanto se correttamente interpretata le firme e la stessa ricevuta di cui si è appena detto, emergerebbe con certezza che il Si. non ha dato la prova di aver adempiuto l’intera prestazione dovuta, cioè di aver corrisposto la somma di Euro 9.000,00.

b) Con il secondo motivo, la violazione, errata ed arbitraria applicazione da parte del Giudice di appello della regola di giudizio di cui all’art. 115 c.p.c. (come novellato) avendo egli omesso di valutare tutti gli elementi probatori che erano stati acquisiti nell’ambito del giudizio di primo grado e prioritariamente il fatto che le emergenze istruttorie smentissero categoricamente un fatto decisivo ritenuto in sentenza come pacifico quando invece era stato oggetto di puntuale contestazione ad opera della odierna ricorrente. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nell’affermare la mancanza di contestazione da parte del S. dell’allegazione della ditta Si. di aver saldato interamente il conto di Euro 9.000,00 stabiliti a corpo e nel definire quindi questo fatto (decisivo per gli esiti della lite), pacifico, perchè non avrebbe tenuto conto che nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanni considerati pacifici quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur avendoli esplicitamente cointestati abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con al loro negazione. Ora nel caso in esame il S. non solo non ha mai ammesso l’allegazione del Si. di aver corrisposto il saldo del dovuto ma non ha neppure adottato una condotta difensiva incompatibile con la negazione e/o con il disconoscimento.

1.1.- Entrambi i motivi che, per la loro innegabile connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e non possono essere accolti, perchè, come è del tutto evidente, pur tralasciando che non è riprodotto il contenuto dei documenti posti a fondamento della censura, così come avrebbe dovuto essere, nel rispetto del principio di autosufficienza, si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali (del preventivo e delle sottoscrizioni apposte su detto preventivo e della quietanza contenuta in un foglio separato, nonchè del comportamento processuale del S.) non proponibile nel giudizio di cassazione, se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Tribunale non presente alcun vizio logico e/o giuridico.

Il ricorrente non ha tenuto conto che, com’è noto, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa nella sua interezza, e trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa. Va, altresì, precisato, che, pur se per effetto dell’evoluzione legislativa succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione siano stati profondamente rimaneggiati, tanto da rendere, oramai, obsoleta l’idea della Cassazione come giudice della sentenza, tuttavia, la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di legittimità in attuazione dell’art. 65 ord. giud. si esercita, comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima direzione, il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito (15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre riguardo alla seconda si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, con la precisazione che, ad esso e solo ad esso, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (22386/14; 22146/14; 20322/05). Comune ad entrambe queste impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, secondo cui la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale. Si afferma così che il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. E questo perchè, come abitualmente si afferma, il controllo affidato alla Corte “non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”. (20012/14; 18074/14; 91/14).

Ora, con riguardo alle doglianze che la parte solleva relativamente alla sentenza impugnata, esse si sostanziano nel richiedere al giudice di legittimità la rinnovazione di un giudizio di fatto, intendendo per vero sottoporre le risultanze istruttorie ad una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già effettuata dal Giudice di merito una più consona alle proprie concrete aspirazioni.

2.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, errata ed arbitraria applicazione da parte del Giudice di appello delle norme di cui agli artt. 1659-1661 c.c., in quanto nonostante l’importo di Euro 9.000,00 fosse stato determinato a corpo, la ditta appaltatrice avrebbe avuto egualmente il diritto a ricevere il compenso per i lavori eseguiti e di cui alla fattura per cui è stata causa, sia nel caso che le prestazioni seguite si dovessero definire extra (originario) preventivo, sia nel caso che le stesse fossero da considerarsi variazioni od aggiunte al progetto originario concordate dalle parti a mente d dell’art. 1659 c.c..

Secondo il ricorrente considerato che il S. emetteva fatture per i lavori svolti man mano che gli stessi venivano eseguiti non era possibile escludere ed anzi era da considerarsi molto probabile che l’importo richiesto con la ridetta fattura potesse essere attribuito a lavori extra preventivo per cui venne stabilito il compenso a corpo di Euro 9.000,00. Il Giudice di appello, sempre secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare se si trattava di lavori extra preventivo e per ciò stesso estranei a quanto stabilito inizialmente tra le parti per la realizzazione dell’opera originariamente richiesta dal committente. Con la conseguenza che ove accertato che si trattava di lavori extra preventivo bisogna ritenere che la somma richiesta era imputabile ad un nuovo e distinto contratto di appalto basato su un nuovo momento ed occasione di negoziazione inter partes.

2.1.- Il motivo è fondato, posto che il solo fatto che un appalto sia a corpo non implica che qualsiasi opera extra non possa essere ulteriormente remunerata. Piuttosto, va qui osservato che ai sensi dell’art. 1660 c.c., se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, è necessario apportare variazioni al progetto deve ritenersi consentito all’appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente (in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 349 del 29/01/1966). In tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetterà al giudice accertare la necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo di tali lavori, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti. Ora, nel caso in esame, il Tribunale ha omesso di accertare e valutare, e, invece, lo avrebbe dovuto fare, se i lavori oggetto della fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto integrassero gli estremi di variazioni e/o aggiunte al progetto originario concordate dalle parti o necessarie ad eseguire l’opera appaltata a regolai d’arte.

3.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Omessa considerazione del fatto pacifico, in quanto fatto notorio che l’importo dell’IVA di legge da computarsi sul prezzo di Euro. 9.000,00, che il Giudice di appello ha ritenuto essere stato saldato dalla ditta Si. doveva in ogni caso integrare un addendo aggiuntivo della transazione commerciale de qua ed essere corrisposta da quest’ultima alla ditta S. al momento dell’asserito saldo prestazioni. Violazione ed omessa applicazione della normativa fiscale di riferimento (D.P.R. n. 633 del 1972). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto che “(…) l’avvenuto pagamento dell’intero importo del preventivo (Euro 9.000,00) deve ritenersi fatto pacifico” senza tener conto che detto fatto poteva definirsi tutt’altro che pacifico non essendo stato in entrambi i gradi di giudizio mai ammesso dalla ditta S. nè direttamente nè indirettamente (mediante la propria condotta processuale). Piuttosto, secondo il ricorrente posto che l’Iva è sempre dovuta e come espresso dal preventivo l’importo dell’imposta era ad ritenersi escluso dall’importo di Euro 9.000,00 il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che Si. avesse corrisposto il dovuto perchè il dovuto calcolando l’Iva sarebbe stato maggiore di Euro 9.000,00.

3.1.- Il motivo è inammissibile per novità della censura. La presunzione indicata dal ricorrente secondo la quale il dovuto non sarebbe stato di Euro 9.000,00 dovendosi aggiungere a detta somma anche l’Iva dovuta per legge, non risulta dalla sentenza impugnata ed è sollevata, inammissibilmente, per la prima volta nel giudizio di cassazione.

4.- Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione al caso di specie della normativa regolante la notifica a mezzo posta prevista dall’art. 149 c.p.c., comma 3 (in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 477 del 2002) e delle conseguenze nel caso in cui la notifica di un atto venga effettuata direttamente dl avvocato della L. n. 53 del 1997, ex art. 1, anzichè tramite Ufficiale giudiziario. Omessa considerazione delle conseguenze, sul piano processuale, di una circostanza decisiva per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. Errores in procedendo (nullità della sentenza di secondo grado o del procedimento per eccepita tardività della proposta impugnativa). Secondo il ricorrente posto che la sentenza di primo grado è stata notificata alla ditta Si. il 10 dicembre 2011 da quella data iniziava a decorre il termine di 30 giorni per proporre appello. Ora, specifica il ricorente, posto che laddove la notifica venga effettuata dal difensore stesso la data di notifica sarebbe rappresentata dalla data di spedizione del piego raccomandato da comprovare mediante riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’ufficio postale; nel caso concreto il Si. non ha dimostrato documentalmente se l’effettiva spedizione dell’atto di appello fosse il giorno 9 gennaio 2012 e non il giorno 10 gennaio 2012 ossia il trentunesimo giorno decorso dalla data di notifica della sentenza di primo grado.

4.1.- Il motivo è infondato.

E’ sufficiente richiamare quanto è stato detto da questa Corte in altra occasione, ovvero con la sentenza richiamata dallo stesso Tribunale: “(….) in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c., alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994 (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell’ufficio postale apposta su “striscette” meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte).

Ora, nel caso in esame, per stessa ammissione del ricorrente, la ricevuta della spedizione per raccomandata dell’atto di appello recava la data del 9 gennaio 2012 e, pertanto, l’appello doveva essere ritenuto tempestivo essendo stato notificato nel trentesimo giorno dalla notifica della sentenza di primo grado.

In definitiva, va accolto il terzo motivo e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Lucca, in persona dio altro magistrato, anche per il regolamento delle spese relative al presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lucca, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA