Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21635 del 14/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21635 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 14/10/2014

ORDINANZA
sul ricorso 19439-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
MILANO 1, ZEFELIPPO TERESA;

intimate

avverso la sentenza n. 968/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 30.5.2012, depositata 1’11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRII.

(g)

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello principale proposto dalla
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 e quello incidentale condizionato proposto da
Teresa Zefelippo e riformando in parte la pronuncia di primo grado condannava il Ministero della
Salute al pagamento in favore della Zefelippo dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 comprensivo
della rivalutazione sull’indennità integrativa speciale.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con un unico motivo.

Tanto premesso si osserva che l’amministrazione, con l’unico articolato motivo di ricorso, censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero
anche rispetto alla domanda di condanna alla corresponsione dell’indennizzo ai sensi della legge n.
210/1992.
Rileva il ricorrente che tale legittimazione non può ricavarsi dalla sentenza di questa Corte a Sezioni
unite n. 12538 del 2011 che avrebbe solo circoscritto la legittimazione del Ministero al profilo inerente
l’accertamento del diritto non anche a quello inerente alla condanna ed evidenzia che le stesse SS.UU.
danno espressamente atto che gli oneri economici degli indennizzi ex lege n. 210/1992 sono stati
trasferiti alle Regioni.
Il ricorso si palesa manifestamente infondato proprio alla stregua del principio enunciato, in materia,
dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 12538 del 2011, resa in una fattispecie in cui il
Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito, hanno
osservato, in sintesi, che il legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di
assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a
riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al
verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio; questa coincidenza, quando si tratta della
pubblica amministrazione in senso lato che si articola in una pluralità di enti pubblici e di centri di
imputazione soggettiva, non è indefettibile nel senso che il legislatore potrebbe dettare una regola
specifica di individuazione della legittimazione passiva distinguendo ad esempio il soggetto che
riconosce il beneficio e quello che in concreto lo eroga; nella fattispecie in esame il problema della
legittimazione passiva sorge – e si pone in chiave problematica – proprio in ragione del decentramento
della gestione del beneficio, che però è stato avviato in un contesto di riparto di competenze tra Stato e
Regione che, all’epoca, vedeva la disciplina dell’indennizzo in esame, quale forma di assistenza sociale,
rientrare nella competenza della legge statale, ed è proseguito nel mutato contesto della riforma dell’art.
117 Cost., che ha notevolmente ampliato le competenze del legislatore regionale; qualche anno dopo
l’introduzione della prestazione assistenziale per cui è causa le funzioni ed i compiti in materia di
indennizzo dei danni permanenti alla salute in caso di danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati, sono stati trasferiti alle Regioni e quindi ci si è chiesto se

La ASL, la Regione Lombardia e la Zefelippo sono rimasti intimati.

permanesse la legittirnazione passiva del Ministero della sanità (poi della salute) o invece dovesse
piuttosto affermarsi quella della Regione (e talvolta quella delle aziende sanitarie locali in caso di leggi
regionali di ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative a queste ultime); l’art. 3 di entrambi i
D.P.C.M. (8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) si è limitato a regolare la ripartizione tra Stato e regioni solo
degli «oneri» derivanti dal contenzioso, rimaneva invece vigente – pur nel mutato quadro costituzionale
delle competenze legislative Stato-Regioni – il d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 che prevedeva che sono

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazione di emoderivati; altresì rimaneva vigente la legge n. 210 del 1992 che, all’art. 5,
prevedeva il ricorso al Ministero della sanità avverso la valutazione della commissione medicoospedaliera di cui all’art. 4, entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza della valutazione
stessa; successivamente la Conferenza permanente, con accordo del 23 settembre 2004, modificativo
del precedente a CCOR210 del 1 agosto 2002, Stato-Regioni adottava le «linee guida per la gestione
uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210» che, tra l’altro,
prevedevano modalità di proposizione del ricorso al Ministero della salute, per il tramite della regione o
dell’A.S.L., avverso il giudizio della commissione medico ospedaliera; quindi nella sede in cui
maggiormente si estrinseca la leale collaborazione, a livello normativo, tra Stato e Regioni, si prendeva
atto, in sostanza, che nulla era mutato in tema di potere del Ministro della salute di decidere i ricorsi
amministrativi in materia; dal complesso quadro normativo emerge che: a) le disposizioni sul
contenzioso contenute nei cit. D.P.C.M. riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava
anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, né potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte
a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze
legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di
assistenza sociale; b) la legge n. 210 del 1992, art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la
competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medicoospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive
anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad
opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza
legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato);
di tale permanente vigenza c’è indiretta conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni; può allora
concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi
sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va
proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.
Si aggiunga che l’identificazione di un unico soggetto titolare dell’obbligazione nella sua interezza risulta
conforme al disegno di semplificazione perseguito dalla normativa di cui al d.lgs. n. 112 e coerente con

conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di

la tutela costituzionale dell’art. 38 Cost. (così Cass. n. 24889/2006; id. n. 10431/2007). (cfr
recentemente anche Cass. n. 9697 del 2014).Per tutto quanto sopra considerato il ricorso in quanto

manifestamente infondato va rigettato con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. mentre non occorre
provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle resistenti rimaste intimate.
PQM
LA CORTE

Così deciso in Roma il 15 luglio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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