Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21634 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25037/2015 R.G. proposto da:

S.A., E S.G., rappresentati e difesi dall’avv.

Luigi Corvaglia, con domicilio eletto in Roma alla Via Belsiana n.

71, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Dell’Erba;

– ricorrenti –

contro

C.M., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Coppola, con

domicilio eletto in Roma alla Via Appia Nuova n. 243;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 372/2015,

depositata in data 25.5.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.4.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado con cui i ricorrenti erano stati condannati alla restituzione in favore di C.M. dell’importo di Euro 50.000,00, che quest’ultima sosteneva di aver corrisposto a titolo di mutuo in vista dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un appartamento destinato a futura casa coniugale di S.A. e di I.L., figlio della resistente.

Il giudice distrettuale ha ritenuto che le dichiarazioni dei testi (che avevano riferito di aver assistito o di aver avuto notizia sia della consegna dell’importo dato a prestito, che dell’impegno dei ricorrenti a restituire le somme) non fossero inficiate dai rapporti di parentela intercorrenti con la C., avendo trovato riscontro nelle altre deposizione acquisite al processo e nella documentazione relativa ai conti bancari della C..

La Corte di merito ha inoltre ritenuto che non vi fosse alcuna incertezza in merito all’importo complessivo del prestito, pari a Lire 100.000.000 e quanto al fatto che entrambi i ricorrenti avessero contratto il mutuo.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da G. ed S.A. sulla base di un unico motivo di ricorso.

C.M. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1813,769,1362 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la sentenza abbia erroneamente confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle somme dedotte in giudizio, benchè la C. non avesse fornito alcuna prova di aver concesso un prestito (specie in favore di S.G.), trascurando immotivatamente il contesto familiare in cui si era svolta la vicenda, considerato che il denaro doveva essere impiegato per la costruzione della casa in cui la S. era destinata convivere con il figlio della resistente, dopo la celebrazione del matrimonio.

La sentenza, senza sottoporre ad un compiuto vaglio critico le acquisizioni processuali, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in merito all’attendibilità dei testi, non considerando che questi ultimi avevano reso dichiarazioni contraddittorie, lacunose e prive di riscontro processuale e nulla di preciso avevano saputo riferire quanto all’ammontare complessivo del prestito, indicando, anzi, in un importo addirittura superiore alle somme chieste in restituzione dalla resistente.

1.1. Si deve anzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto carente della sottoscrizione del difensore sulla copia dell’impugnazione notificata alla resistente, poichè l’attestazione dell’ufficiale giudiziario – apposta in calce al ricorso – che la notifica è stata eseguita ad istanza dell’avvocato del ricorrente è elemento idoneo a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale ed è idonea a sanare l’eccepita irregolarità (Cass. 1981/2018; Cass. 5932/2010).

L’impugnazione contiene – inoltre – un’adeguata esposizione dei fatti di causa e delle questioni controverse, consentendo a questa Corte di valutare il merito del ricorso.

1.2. Il motivo, nella sua complessa articolazione, non merita accoglimento.

La censura, piuttosto che evidenziare eventuali carenze della sentenza impugnata suscettibili di integrare la denunciata violazione di legge, mira esclusivamente a contestare sul piano della coerenza, logicità e sufficienza, il giudizio di attendibilità dei testi che ha condotto la Corte di merito, anche sulla base delle altre evidenze documentali, a configurare il perfezionamento tra le parti di un contratto di mutuo e a ritenere che il prestito assommasse complessivamente a Lire 100.000.000.

Giova far rilevare che la valutazione delle prove, il giudizio di attendibilità dei testi e l’esame dei documenti, come la stessa selezione del materiale probatorio ritenuto utile a sostenere la decisione sono rimessi al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile solo sul piano della motivazione.

Inoltre, in relazione alla data di deposito della sentenza e per effetto della portata sistematica delle modifiche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotte dal D.L. n. 82 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012, il controllo sulle motivazioni è circoscritto entro i limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost. e non ammette alcun vaglio di sufficienza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

La Corte d’appello ha, peraltro, dato pienamente e logicamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto provato il perfezionamento del contratto di mutuo da parte di entrambi i ricorrenti e l’effettiva entità dell’importo mutuato, avendo spiegato che le dichiarazioni dei testi legati da vincoli di affinità o parentela con la C. erano state confermate dalle restanti dichiarazioni testimoniali e avevano trovato riscontro negli estratti conto relativi ai rapporti bancari della C., ed avendo precisato che, nonostante talune imprecisioni, l’importo complessivo del prestito era stato concordemente indicato dai testi (sentenza pag. 5).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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