Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21634 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 19/10/2011), n.21634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26726/2008 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), S.A.,

S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FUCINO 6,

presso l’avvocato MONTIROLI Franca, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA LAVORATORI EDILI MENTANA A R.L. (L.E.M.) IN

LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.

CLODIA 169, presso l’avvocato BENIGNI Pier Giorgio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENIGNI PAOLO, giusta

procura in calce al ricorso;

STELLA ORIONE 2002 S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso l’avvocato OTTOLENGHI ENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIMENTANI UGO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3203/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha rigettato, perchè infondato, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del 13 dicembre 2004 da C.A., A. e S.S., quali eredi di S.V.. Avverso tale sentenza, depositata il 17 luglio 2007, gli eredi S. hanno proposto, con atto notificato il 3 novembre 2008, ricorso a questa Corte. Le intimate, L.E.M. società cooperativa a r.l. e Stella Orione s.r.l., hanno depositato controricorso, eccependo l’inammissibilità, sotto più profili, del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile (prima ancora che per mancanza del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c.) perchè tardivo. Infatti, il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione durante il periodo feriale, è giunto a scadenza il 18 ottobre 2008, ben prima quindi della richiesta di notifica del ricorso, in data 3 novembre 2008.

La declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per ciascuno dei resistenti in Euro 1.200,00 – di cui Euro 1.000,00 per onorari – oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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