Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21634 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 6281/2013 proposto da:

B.E. e BR.PA., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Eraclio Basso e Marco

Merlini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, Via Pasubio 2;

– ricorrenti –

contro

D.M.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli

avvocati Giancarlo Tonetto e Alessandro Ongaro con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Paolo Emilio 7;

– controricorrente –

e contro

D.M.I. e D.M.L.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

D.M.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli

avvocati Giancarlo Tonetto e Alessandro Ongaro con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Paolo Emilio 7;

– ricorrente in via incidentale –

contro

BR.PA., B.E., D.M.I., D.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2012 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 19 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 maggio 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;

vista la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 depositata da

B.E. e Br.Pa..

Fatto

RITENUTO

che con atto di citazione notificato il 26 maggio 2005 D.M.A. e M.M. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, Br.Pa. ed B.E., proprietari di un fondo limitrofo, esponendo che questi avevano realizzato una recinzione, a confine tra le due proprietà, che, parzialmente, invadeva il terreno degli attori. Lamentavano, inoltre, l’avvenuta piantumazione di alberi ad alto fusto lungo la recinzione in violazione dell’art. 892 c.c., n. 1. Gli attori, pertanto, chiedevano che i convenuti fossero condannati a riposizionare la recinzione e gli alberi, secondo quanto previsto dalle planimetrie catastali, osservando le distanze imposte dalla legge;

che i convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano l’esistenza di una convenzione, sottoscritta dalle parti nel 1995, con la quale erano stati fissati i confini tra le due proprietà, posti in esatta coincidenza con la recinzione esistente in loco. Evidenziavano, inoltre, che con tale accordo le parti avevano inteso risolvere ogni altra contesa tra loro esistente;

che, espletata consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare il confine tra i fondi contigui, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con sentenza emessa il 30 ottobre 2009, rigettava le domande proposte dagli attori;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 19 gennaio 2012, accoglieva parzialmente il gravame proposto dai coniugi D.M., condannando gli appellati ad arretrare nella misura di legge gli alberi e gli arbusti originariamente posti lungo il confine e disponendo la compensazione delle spese legali di entrambi i giudizi nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico degli appellati;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia, Br.Pa. ed B.E. hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;

che D.M.A. resiste con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo e il secondo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente, la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di secondo grado, degli artt. 99,112 e 345 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la contraddittoria motivazione, circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere, la Corte d’appello, dichiarato l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’impugnazione per difetto delle condizioni previste negli artt. 99,112 e345 c.p.c. Si deduce, al riguardo, che in calce all’atto introduttivo d’appello, la controparte aveva chiesto l’accoglimento, nel merito, delle seguenti conclusioni: “rigettare ogni domanda avversaria perchè infondata, sia in fatto che in diritto, e procedersi alla revoca del provvedimento cautelare perchè emesso in assenza dei presupposti di legge, per le ragioni suesposte”, formulando pertanto una domanda del tutto nuova rispetto alle richieste articolate nel giudizio di primo grado e del pari inconferente rispetto all’intero thema decidendum (nell’originario atto di citazione era stato chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni, all’evidenza difformi: “previo accertamento e declaratoria che i convenuti hanno realizzato la recinzione di confine tra le proprietà per cui è causa in violazione delle mappe catastali e dei titoli di proprietà e collocato in opera delle piante di alto fusto in violazione delle distanze di legge dal confine della proprietà attorea, condannare i convenuti a posizionare la recinzione e le piante secondo le planimetrie catastali e le distanze di legge”);

che con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione, da parte del giudice di secondo grado, della eccezione di decadenza proposta in sede di gravame, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che con il quarto motivo di ricorso si prospetta la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’interpretazione della convenzione sottoscritta nel 1995 dalle parti in causa. Si contesta, in particolare, la motivazione della corte d’appello lì dove ha ritenuto di interpretare la convenzione del 1995 in senso restrittivo, senza attribuire alcun significato univoco all’espressione “a scioglimento di ogni controversia”, escludendo che le parti avessero voluto ricomprendere anche la questione del posizionamento degli alberi;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale si impugna la sentenza della corte d’appello nella parte in cui non ha accolto la domanda di arretramento della recinzione di confine con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si contesta, in particolare, un’errata percezione dei fatti che avrebbe indotto la corte d’appello all’affermazione – contrastante con gli elementi di fatto raccolti in causa e con le regole di diritto applicabili – della mancanza di prova che al momento della sottoscrizione della convenzione la rete di recinzione esistente fosse diversa da quella attuale. Viene dedotta, inoltre, l’omissione di risultanze fondamentali che si potrebbero trarre dall’elaborato della consulenza d’ufficio;

che il ricorso principale e quello incidentale sono infondati;

che, riguardo ai primi due motivi di doglianza, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. (Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012);

che nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla corte d’appello, l’appellante è incorso in un errore materiale nel redigere l’atto di gravame, sottolineandosi nella motivazione della corte d’appello la volontà degli appellanti diretta alla riforma della pronuncia di prime cure, nel senso dell’accoglimento delle domande formulate in primo grado;

che inammissibile, per difetto di autosufficienza, risulta la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, riguardante l’omessa motivazione sull’eccezione di decadenza per non avere la controparte proposto nell’atto di impugnazione alcuna delle domande costituenti il petitum di primo grado, stante il tenore del motivo di doglianza;

che il vizio di motivazione denunciato non sussiste;

che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465);

che nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie, la corte d’appello ha escluso la sussistenza di una pregressa controversia sugli alberi e la volontà degli appellanti di prestare il consenso al mantenimento degli stessi nella posizione attuale, per cui inammissibile risulta la richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto, nè viene dedotta la violazione di norme di ermeneutica contrattuale;

che l’eccezione di usucapione, cui accenna parte ricorrente, non risulta essere stata sollevata;

che inammissibile, per difetto di autosufficienza, risulta il ricorso incidentale relativo alla rete di confine e alla mancanza di prova riguardo alla diversità della rete esistente al momento della sottoscrizione della convenzione rispetto a quella attuale, non essendo riportato l’intero contenuto della convenzione, così come insufficienti risultano i richiami alle risultanze della consulenza d’ufficio e alla non corretta loro interpretazione;

che l’errata percezione dei fatti, così come dedotta, costituisce invero un’ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall’art. 395 c.p.c.;

che stante la reciproca soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti;

che poichè il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e di quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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