Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21633 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. II, 23/08/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15608-2017 proposto da:

ACME SRL, IMMOBILIARE LIMBADI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MALAGOTTI LORENZO 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

SALDUTTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO LUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1966/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

per il rigetto nel resto del ricorso;

udito l’Avvocato SALDUTTI Andrea, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUPI Alessandro, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.), premesso che in data 11/11/2004 la (OMISSIS) s.r.l. aveva venduto alla A.C.M.E. s.r.l. l’immobile sito in (OMISSIS), per il prezzo di Euro 253.000, che successivamente (con atto del 20/10/2005) l’acquirente aveva venduto il medesimo immobile alla Immobiliare Limbadi s.r.l. al prezzo di Euro 340.000, conveniva in giudizio entrambe le società chiedendo, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta dei due contratti di compravendita. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1347/13, accogliendo la domanda principale della Curatela dichiarava la nullità per simulazione assoluta dei due contratti di compravendita, basando la decisione, in particolare, sulla “viltà del prezzo convenuto” nonchè sul mancato pagamento dello stesso, considerati il pregio architettonico, la superficie e il valore, stimato in sede di consulenza tecnica d’ufficio, dell’immobile.

2. Avverso la sentenza proponevano distinti appelli le società A.C.M.E. s.r.l. e Immobiliare Limbadi s.r.l. La Corte di appello di Roma, con sentenza 24 marzo 2017, n. 1966, riunite le impugnazioni, le rigettava entrambe, confermando la sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione le società A.C.M.E. s.r.l. e Immobiliare Limbadi s.r.l.

Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.

Le società ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1415 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte d’appello, in violazione degli artt. 1414 e 1415 c.c., ha erroneamente ritenuto che la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. potesse agire per simulazione nei confronti del terzo acquirente Immobiliare Limbadi s.r.l., “nonostante presupposto logico-giuridico per intraprendere una azione contro la Immobiliare Limabadi fosse il preventivo accertamento giudiziale relativo agli eventuali vizi dell’acquisto della A.C.M.E.”.

Il motivo è infondato. Le ricorrenti richiamano, come già con il corrispondente motivo d’appello della Immobiliare Lombadi (cfr. pp. 6-7 della sentenza impugnata), un orientamento di questa Corte (si veda Cass. 17214/2004, citata a p. 11 del ricorso) che non pone – lo chiarisce il giudice d’appello – una questione di procedibilità o di legittimazione del curatore, ma è relativa al diverso regime probatorio dell’azione revocatoria fallimentare rispetto a quella ordinaria, nel senso che il curatore che impugni l’atto del terzo che abbia subacquistato dall’avente causa del fallito è onerato della dimostrazione della malafede del terzo, non trovando applicazione l’inversione dell’onere della prova prevista dalla legge fallimentare. Il richiamo è tanto più errato nel caso in esame, ove la domanda accolta è stata non la dichiarazione della inefficacia dei due contratti di compravendita ai sensi della L. Fall., artt. 66 e 67 (chiesta in via subordinata dalla Curatela, cfr. p. 2 della sentenza impugnata), ma la dichiarazione della simulazione assoluta dei due contratti, ove sì l’accertamento della simulazione del secondo contratto si pone in rapporto di dipendenza rispetto all’accertamento della simulazione del primo, ma non vi è dubbio che i due accertamenti possano essere effettuati nel medesimo processo.

b) Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1414,1415,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte d’appello ha errato nel confermare la dichiarazione di simulazione del contratto di vendita stipulato fra la A.C.M.E. s.r.l. e la Immobiliare Limbadi s.r.l., in quanto dall’istruttoria sarebbe emerso “che l’acquirente ha effettivamente acquistato il bene, ha regolarmente pagato il prezzo di vendita per oltre Euro 340.000 e conseguito il possesso del bene; ha certamente voluto e realizzato gli effetti del contratto di vendita stipulato”. Sostiene in particolare la ricorrente Immobiliare Limbadi s.r.l. che la Corte di appello avrebbe sbagliato a ritenere insufficiente, a dimostrare l’effettiva volontà di vendita, l’accollo del mutuo gravante sull’immobile; inoltre, prosegue la ricorrente, la sentenza sarebbe errata perchè fondata su due consulenze tecniche d’ufficio, una estimativa e l’altra contabile, entrambe nulle per violazione del principio del contraddittorio, oltrechè non corrette e fuorvianti.

Il motivo è inammissibile: pur richiamando, nella rubrica, la violazione di disposizioni di legge, nella sostanza contesta la valutazione del quadro probatorio che ha portato la Corte d’appello a confermare la declaratoria di simulazione assoluta del secondo contratto di compravendita (pp. 7-8 della sentenza impugnata), valutazione argomentata e plausibile, come tale non censurabile da questa Corte.

c) Il terzo motivo contesta violazione degli artt. 1414,1415,2697 c.c. e artt. 101 e 186 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la Corte di appello, sostiene la ricorrente ACME s.r.l., “ha errato nel rigettare la richiesta di annullamento della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado e nel dichiarare, conseguentemente, la simulazione del contratto di compravendita stipulato tra la A.C.M.E. s.r.l. ed il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., basandosi su documenti depositati in giudizio fuori termine e in violazione del diritto al contraddittorio”.

Il motivo è inammissibile, in quanto ripropone le doglianze avanzate dalla A.C.M.E. con il motivo d’appello (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata) e non si confronta con gli argomenti sulla cui base il giudice ha dichiarato inammissibile il motivo (la mancata contestazione dell’ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva respinto le istanze di sospensione delle operazioni peritali e di revoca del consulente tecnico d’ufficio, nonchè la mancata specifica contestazione dei risultati della consulenza).

d) Il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 1414,1415,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La Corte di appello, secondo la ricorrente A.C.M.E. avrebbe errato “nel dichiarare la simulazione del contratto di vendita in contrasto con quanto emerso dall’istruttoria e provato in via documentale dalla ricorrente”: il bene in questione sarebbe “ben lungi dall’avere il valore lumeggiato dal consulente tecnico d’ufficio di oltre Euro 1.000.000” e, circa il prezzo pattuito, la ricorrente avrebbe pagato tutte le rate di mutuo.

Il motivo, come il secondo (supra sub b), è inammissibile: pur richiamando, nella rubrica, la violazione di disposizioni di legge, nella sostanza inammissibilmente contesta l’argomentata valutazione del quadro probatorio che ha portato la Corte d’appello a confermare la declaratoria di simulazione assoluta del primo contratto di compravendita (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata, in relazione al valore del bene e alla mancata prova dell’accollo del mutuo).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle società ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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