Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21633 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26308-2018 proposto da:

M.A., in proprio e nella qualità di socio accomandatario

della M.A. & C. SAS, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PUBLIO ELIO 13/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CASSIA, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO MACRI’;

– ricorrenti –

contro

D.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 168/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società M.A. & C. s.a.s. al pagamento di Euro 147.373,48 in favore di D.I., a titolo di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro;

a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come il datore di lavoro ed il lavoratore si trovassero all’interno di un capannone; il primo, dopo aver ordinato al dipendente, di “mettere in ordine il capannone” si allontanava; il lavoratore, assunto il giorno prima, procedendo alla pulizia – con acqua, mazzetta e scalpello – di una pompa per la miscela dell’acqua con il cemento (id est: una betoniera), si infortunava perchè la mano sinistra rimaneva incastrata all’interno del macchinario in movimento;

la Corte di merito ha affermato la responsabilità della parte datoriale nella causazione dell’infortunio; a tale riguardo, ha giudicato, da un lato, che le disposizioni impartite dalla società al dipendente non consentissero in alcun modo l’individuazione del contenuto dell’ordine e comunque delle modalità esecutive dell’attività affidata al lavoratore e, dall’altro, che il datore di lavoro non avesse posto in essere alcuna vigilanza in merito alle modalità concrete di attuazione della generica disposizione impartita, allontanandosi immediatamente, nonostante il rapporto si fosse instaurato solo il giorno precedente; ha osservato, altresì, che neppure fosse dimostrata l’adozione di misure idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in quanto la pompa in uso al dipendente era dotata di una copertura di protezione degli organi meccanici la cui rimozione (durante la pulitura) non interrompeva l’azione degli organi meccanici (causa dell’accertato infortunio); i

Pie. 2018 n. 26308 sez. ML – giudici, infine, hanno escluso che fosse configurabile un comportamento abnorme del lavoratore;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, M.A., nella qualità indicata in epigrafe, articolato in due motivi;

è rimasto intimato il lavoratore;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla mancata considerazione che la pompa fosse spenta e non collegata ad alcuna presa elettrica e che l’infortunio fosse stato causato dal collegamento e avvio della predetta pompa nonchè dal fatto che il lavoratore fosse un operaio qualificato; detti elementi, a giudizio della parte ricorrente, se considerati, avrebbero comportato un giudizio di “abnormità” del comportamento assunto dal lavoratore;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il lavoratore assolto l’onere probatorio circa la dinamica dell’infortunio e la responsabilità del datore di lavoro;

il ricorso è inammissibile;

i due motivi possono congiuntamente trattarsi, in quanto strettamente connessi;

tutte le censure – anche quelle sub specie di violazione di legge investono l’apprezzamento delle fonti di prova e si risolvono in una critica dell’iter logico argomentativo che sorregge la decisione; nessuno dei motivi, però, illustra, nei rigorosi termini richiesti dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie), il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014);

a ben vedere, i rilievi della parte ricorrente non indicano fatti realmente decisivi, nel senso richiesto da questa Corte, ovvero tali che se valutati avrebbero condotto con certezza e non con prognosi di mera probabilità o possibilità ad un esito diverso della lite (tra le altre: Cass. n. 18368 del 2013 e Cass. n. 3668 del 2013);

le censure sono incentrate sulla deduzione di omesso esame di più fatti: la denuncia di una pluralità di fatti omessi (di palese negazione ex se del requisito di decisività: ex multis, in motivaz., Cass. n. 9791 del 2020) pone la critica al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. un., n. 8053 cit.; Cass. n. 2498 del 2015; Cass. n. 13189 del 2015; Cass. n. 21439 del 2015) e sollecita, nella sostanza, un nuovo esame del vario insieme dei materiali di causa, non consentito in questa sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 21429 cit., in motivaz.);

ne consegue che, inidonee le censure a scalfire il giudizio di riferibilità del comportamento del lavoratore al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (diversamente detto: di non abnormità), non viene incrinata l’affermazione di responsabilità datoriale, fondata sulla principale argomentazione di violazione dell’obbligo di vigilanza imposto ai datore di lavoro;

è principio indiscusso che il datore di lavoro sia sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non nei limiti in cui questa assuma i caratteri dell’abnormità ed esorbitanza, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (ex plurimis, Cass. 19559 del 13/09/2006);

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto il lavoratore è rimasto intimato;

deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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