Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21632 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. III, 28/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36625-2019 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3522/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- S.T. è cittadino del (OMISSIS), nato e cresciuto nella Regione del (OMISSIS).

Dalla lettura della sentenza impugnata si apprende che nel suo villaggio, dove viveva in famiglia facendo il contadino, c’e’ stato un attacco dei ribelli, che ha provocato l’uccisione del padre e dei fratelli e che ha indotto la madre a consigliargli la fuga. Il ricorrente, dopo avere attraversato una serie di paesi, è stato arrestato in Libia, ma è riuscito dopo poco ad evadere dal carcere rompendo una finestra.

Da lì, è giunto in Italia, dove ha chiesto la protezione internazionale e quella sussidiaria.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Roma che, confermando quella di primo grado, ha rigettato le domande di protezione, sia per la inverosimiglianza del racconto, sia per l’assenza in (OMISSIS) di condizioni di conflitto o comunque di violazione di diritti umani tali da essere da impedimento al rimpatrio; infine ha negato la protezione umanitaria per il difetto di prova di un significativo inserimento del ricorrente in Italia.

3.- S.T. ricorre con sei motivi. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.-Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione su un aspetto particolare, ossia la questione della situazione in (OMISSIS) di conflitti o di violazione di diritti. Secondo il ricorrente la corte non dà alcun conto del suo giudizio, che è di accertamento negativo di condizioni ostative al rimpatrio, dovute alla situazione del paese di origine.

La censura si traduce anche, sia pure implicitamente, in quella di insufficienza delle fonti richiamate.

Il motivo è infondato.

Avendo la corte ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente aveva solo da valutare il requisito di cui all’art. 14, lett. C ossia la sussistenza in (OMISSIS) di un conflitto armato generalizzato. Questo accertamento è in realtà motivato, attraverso il riferimento ad una fonte citata nella sua versione più aggiornata, da cui la corte ha ricavato la sua conoscenza circa la situazione in (OMISSIS). E’ una motivazione per relationem che consente di conoscere le ragioni del giudizio effettuato dalla corte di merito attraverso la lettura della fonte cui viene fatto riferimento.

5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Il ricorrente si duole del giudizio di inverosimiglianza del suo racconto. Sostiene che sono stati violati i criteri indicati nel citato art. 3, in quanto la corte non ha detto alcunché circa il rispetto dei presupposti di credibilità indicati in quella norma.

Il motivo è fondato.

Verte sul giudizio di credibilità del racconto, che, come è noto, è un giudizio procedimentalizzato; la corte di merito deve ossia verificare se la narrazione dello straniero è fatta rispettando i criteri di cui alla L. n. 251 del 2017, art. 3 giudizio che necessariamente deve riguardare il nucleo essenziale del fatto, e non può essere ricavata da elementi secondari o comunque poco indicativi della credibilità complessiva (da ultimo Cass. 10908/2020).

Nella fattispecie, la corte ha ritenuto di non dover dare credito al racconto del ricorrente, ritenendo inverosimile la fuga dalla prigione libica, resa possibile dalla rottura del vetro della finestra. Si tratta di un particolare secondario, ma soprattutto indicativo della inverosimiglianza della evasione, non già dell’intero racconto, ed in particolare della fuga dal (OMISSIS): l’inverosimiglianza della fuga dalla prigione libica non dice alcunché sulla verosimiglianza del resto del racconto e soprattutto delle ragioni che il ricorrente ha addotto a prova della sua fuga dal (OMISSIS), la cui valutazione presuppone il vaglio delle dichiarazioni rese, per l’appunto, relativamente a tale fuga, e non a quella dalla prigione libica.

6.- L’accoglimento del secondo motivo, rende assorbiti il terzo ed il quarto e quinto motivo, che vertono sulla protezione sussidiaria, in quanto l’eventuale credibilità del ricorrente, ove fosse ritenuta in sede di rinvio, rende il giudizio sulla protezione sussidiaria del tutto diverso; ma anche determina l’assorbimento del sesto motivo relativo alla protezione umanitaria che, come è noto, è protezione residuale, ossia subordinata al mancato riconoscimento della protezione internazionale, e che va condotto, in sede di rinvio, attraverso la comparazione tra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione del paese di origine, quanto alla violazione dei diritti umani.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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