Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21632 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13990 – 2013 R.G. proposto da:

ARTHOS s.r.l., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Maurizio Giani

ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Stefano Sergio Castelvetere;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, al viale dei Colli Portuensi, n.

94, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Viti, che congiuntamente

e disgiuntamente all’avvocato Marco Rampini ed all’avvocato Tommaso

di Seyssel lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e

D.P., G.G.;

– intimati –

e

EUROFFICE 92 s.n.c. di M.T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3812 dei 30.10/29.11.2012 della corte

d’appello di Milano;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 maggio 2017 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 15.2.2003 la “Arthos” s.r.l. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano il condominio (OMISSIS).

Esponeva che con rogito del 13.12.2002 aveva acquistato dalla “Immobiliare Magenta” s.r.l. una porzione immobiliare posta al piano terra del fabbricato in Milano, al corso Magenta, n. 22; che l’unità acquistata era interclusa, giacchè non aveva accesso alla pubblica via; che l’interclusione era stata determinata in primo luogo da un intervento illecito ovvero dall’ampliamento di una scala condominiale compiuto dal condominio alla fine degli anni “ottanta” ed in secondo luogo dalla circostanza che la s.r.l. propria dante causa aveva alienato a terzi un’ulteriore porzione dotata di accesso alla pubblica via ma non gravata da servitù di passaggio a favore dell’unità di essa attrice.

Chiedeva in via principale accertare e dare atto dell’illiceità dell’intervento operato dal condominio sul bene comune e conseguentemente far ordine al condominio di ripristinare a sua cura e spese lo status quo ante, così da ricostituire l’originario accesso alla sua proprietà; in via subordinata accertare e dare atto dell’interclusione della sua unità immobiliare e costituire a favore della sua porzione ed a carico del condominio servitù di passaggio coattivo.

Si costituiva il condominio.

Chiedeva preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa della “Euroffice 92 s.n.c. di M.T.A.”.

Instava – tra l’altro – per il rigetto delle domande tutte di parte attrice.

Si costituiva la “Euroffice 92 s.n.c. di M.T.A.”.

Instava per il rigetto delle domande nei suoi confronti esperite.

Intervenivano volontariamente i condomini D.P. e G.G..

Instavano per il rigetto delle domande dell’attrice.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 14180/2007 il tribunale adito rigettava tutte le domande della s.r.l. attrice.

Interponeva appello la “Arthos” s.r.l..

Resisteva il condominio (OMISSIS); esperiva appello incidentale.

Resisteva la “Euroffice 92 s.n.c. di M.T.A.”.

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci D.P. e G.G..

Con sentenza n. 3812 dei 30.10/29.11.2012 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame principale, in tal guisa assorbita la pronuncia su ogni ulteriore domanda, e regolava le spese del grado.

Evidenziava la corte che dalla scrittura privata autenticata di compravendita del 18.2.1983, intercorsa tra l’originaria proprietaria, M.D., dell’intero stabile e la “Immobiliare Magenta” s.r.l., nonchè dal regolamento condominiale alla stessa scrittura allegato si desumeva che i lavori di ampliamento della scala condominiale, finalizzati all’installazione di un ascensore, erano stati eseguiti dalla M. all’incirca negli anni 1983 – 1984 in virtù di apposita clausola inserita nel testo della medesima scrittura, mercè la quale la venditrice si riservava “il diritto di procedere in forza di formali concessioni edilizie all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di frazionamento dello stabile, con facoltà di apportare modifiche e variazioni alla consistenza degli enti e servizi comuni (…) nonchè con facoltà di provvedere alla installazione di due ascensori al servizio dell’intero stabile, il tutto senza corresponsioni di indennità o compenso alcuno agli altri condomini e fermo l’obbligo di non addebitare spese e di non arrecare alcun pregiudizio alla attuale struttura degli enti col presente atto compravenduti”; che l’acquirente, “Immobiliare Magenta”, a sua volta, in forza di apposita clausola inserita nel corpo della scrittura, aveva accettato e si era obbligata ad osservare il regolamento condominiale; che dunque “la soppressione dell’angusto spazio a lato della vecchia scala condominiale (…) rientrava appieno fra quelle modifiche alla consistenza degli enti comuni che la Immobiliare Magenta si era vincolata contrattualmente ad accettare” (così sentenza d’appello, pag. 13).

Avverso tale sentenza la “Arthos” s.r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il condominio (OMISSIS), ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La “Euroffice 92 s.n.c. di M.T.A.” non ha svolto difese.

Parimenti non hanno svolto difese D.P. e G.G..

Con l’unico motivo, variamente articolato, la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1353,2697,1362,1366,1102,1120,1223,2643,2644 e 2645 c.c..

Deduce che M.D. ebbe a riservarsi il diritto di apportare modifiche e variazioni alla consistenza degli enti e servizi comuni a due condizioni ovvero alla condizione che avesse conseguito formali concessioni edilizie per i lavori da eseguire e che i lavori non fossero di pregiudizio per la porzione immobiliare alienata nel 1983; che la corte di merito ha opinato per la legittimità dei lavori di ampliamento della scala con conseguente chiusura del passaggio prescindendo dal riscontro dell’avveramento degli eventi assunti a condizione.

Il ricorso va respinto.

Si condivide in primo luogo il rilievo del condominio controricorrente a tenor del quale il ricorso non “riguarda il rigetto della domanda subordinata, che deve quindi ritenersi ormai definitivo” (così controricorso, pag. 26).

Si rappresenta in secondo luogo quanto segue.

Per un verso, che l’assunto della ricorrente, secondo cui M.D. con la scrittura del 18.2.1983 ebbe a riservarsi il diritto di svolgere i lavori di ristrutturazione e frazionamento “solo a due condizioni (…)” (così ricorso, pag. 28), si risolve nella qualificazione della clausola dapprima riprodotta come prefigurante una condizione e dunque nella caratterizzazione del contratto di cui alla medesima scrittura come “condizionale”.

Per altro verso, che la corte distrettuale ha opinato per l’efficacia tout court della scrittura in data 18.2.1983, recte “non è intervenuta con una propria valutazione sull’efficacia del contratto” (così controricorso, pag. 27, ove si soggiunge che il verificarsi delle condizioni non era nel thema decidendum), sicchè non ha qualificato la scrittura come sottoposta a condizione.

Su tale scorta questo Giudice non può che ribadire il proprio insegnamento. Ovvero l’insegnamento per cui, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale; e per cui, ulteriormente, quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (cfr. Cass. 4.6.2007, n. 12946).

In questi termini si rappresenta ulteriormente che l’iter motivazionale che sorregge la qualificazione – interpretazione della scrittura del 18.2.1983, con la quale, appunto, M.D. ebbe a vendere alla “Immobiliare Magenta” le porzioni attualmente di proprietà della “Arthos” e della “Euroffice 92”, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo sul piano logico – formale.

In ogni caso le censure dalla ricorrente addotte si risolvono sic et simpliciter nella prospettazione della diversa e più favorevole qualificazione – interpretazione della scrittura come soggetta a condizione (“l’ottenimento dei provvedimenti autorizzatori rappresentava nel 1983, per la M., l’avvenimento futuro ed incerto di cui all’art. 1353 c.c.”: così ricorso, pag. 28; “se non fosse ricorso il timore che i successivi espletandi lavori di installazione dell’ascensore avessero potuto pregiudicare il diritto della proprietà della Magenta, non avrebbe avuto senso apporre il limite del mancato pregiudizio”: così ricorso, pag. 31).

Al contempo l’inappuntabilità della qualificazione – interpretazione della scrittura del 18.2.1983, come contratto non soggetto a condizione, rende del tutto vane le prospettazioni della “Arthos” secondo cui la corte di Milano non si è preoccupata “del fatto che si fosse verificato l’evento dedotto sotto la condizione” (così ricorso, pag. 29), secondo cui “la Corte avrebbe potuto ritenere verificato l’evento dedotto sotto la condizione soltanto qualora fossero stati presenti in giudizio gli atti autorizzatori” (così ricorso, pag. 29), secondo cui la corte milanese ha violato l’art. 1353 c.c. “per avere (…) ritenuto verificatosi l’evento dedotto sotto la condizione (pregiudizio) mediante un ragionamento a sua volta in violazione dei criteri (…) in materia di interpretazione del contratto” (così ricorso, pag. 32).

Si rappresenta in terzo luogo, specificamente in relazione alla deduzione della ricorrente secondo cui la corte d’appello “ha impiegato un parametro di valutazione del danno del tutto differente da quello connaturato all’istituto del pregiudizio” (così ricorso, pag. 32), che in parte qua l’esperito mezzo di impugnazione si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero occorre tener conto, da un lato, che la “Arthos” s.r.l. in tal guisa censura il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“nell’effettuare l’esame sulla ricorrenza o meno, nel caso di specie, del limite negozialmente posto (…)”: così ricorso, pag. 33); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente che l’asserito vizio motivazionale rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la sentenza impugnata è stata depositata in data 29.11.2012) e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si rappresenta ancora quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di secondo grado ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“la soppressione dello spazio esterno alla proprietà di Immobiliare Magenta (…) a lato della scala condominiale, per l’ampliamento della stessa, non integra in alcun modo una modifica della struttura di quanto compravenduto, (…) in ogni caso (…) di alcun pregiudizio (…) potrebbe parlarsi neppure se si volesse valorizzare (…) un profilo (…) funzionale, posto che la modifica di un ente comune (spazio a lato della scala) non privava il magazzino venduto ad Immobiliare Magenta di un accesso (…) perfettamente adeguato alla sua destinazione di locale senza permanenza di persone”: così sentenza d’appello, pag. 14).

Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.

Del tutto ingiustificata è di conseguenza la prospettazione della ricorrente secondo cui il cespite immobiliare attualmente di sua proprietà “fosse o non fosse un magazzino, sia stato o meno trasformato in ufficio, (…) è stato privato di una sua peculiarità, peraltro fondamentale” (così ricorso, pag. 34).

Si rappresenta in quarto luogo che il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l’uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche con riferimento a quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (cfr. Cass. 15.4.1999, n. 3749; Cass. 13.6.2013, n. 14898).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un lato, che è ineccepibile l’affermazione della corte d’appello secondo cui, giacchè la scrittura privata autenticata di compravendita del 18.2.1983 e l’allegato regolamento condominiale erano stati regolarmente trascritti, nessuna pretesa poteva vantare l’appellante principale, “Arthos” s.r.l., avente causa della “Magenta Immobiliare” s.r.l., “rispetto ad una compressione delle sue facoltà d’uso di enti comuni, accettata dalla sua dante causa in maniera vincolante anche per i successivi proprietari della porzione immobiliare” (così sentenza d’appello, pag. 14).

Dall’altro, che del tutto infondate sono le deduzioni della ricorrente secondo cui “la sentenza impugnata ha violato il disposto di cui all’art. 1120 c.c.” (così ricorso, pag. 35) e secondo cui “l’illegittimità dell’opera (…) non può certo essere ritenuta sanata dalla trascrizione dell’atto pilota” (così ricorso, pag. 39).

In dipendenza del rigetto del ricorso la “Arthos” s.r.l. va condannata a rimborsare al condominio controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

La “Euroffice 92 s.n.c. di M.T.A.”, D.P. e G.G. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso pertanto nessuna statuizione in ordine alle spese va nei loro confronti assunta.

Si dà atto che il ricorso è datato 21.5.2013. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Arthos” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, condominio (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA