Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21632 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24270-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio legale placidi, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO DE FEIS, GUGLIELMO DE FEIS;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRANI, depositato il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto 22 giugno 2018, n. 1099, il Tribunale di Trani rigettava la opposizione proposta da M.G. – ai sensi della L. Fall., art. 98, – nei confronti del Fallimento della società (OMISSIS) S.R.L. per l’ammissione al passivo del proprio credito a titolo di TFR à (nell’importo di Euro 4.245,11);

a fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato come, nella specie, la documentazione depositata dall’opponente (CUD, busta paga e lettera di licenziamento) non avesse valore probante del credito azionato, perchè carente di elementi che ne rendessero certa la riconducibilità al datore di lavoro;

avverso il decreto ha proposto ricorso M.G., articolato in due motivi;

è rimasto intimato il Fallimento della società (OMISSIS) S.R.L.;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1953, art. 1;

con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2120 e 2697 c.c.;

i motivi vanno congiuntamente esaminati: essi, nel complesso, censurano la statuizione secondo cui la documentazione prodotta (CUD e buste paga) non sarebbe idonea a comprovare l’ammontare del credito;

parte ricorrente, per censurare la decisione del Tribunale, richiama la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui le buste paga ed il CUD integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell’art. 2704 c.c., (ex allis: Cass., sez. VI, n. 6221 del 2019; Cass. n.10123 del 2017; Cass. n. 10041 del 2017; Cass. n. 17930 del 2016);

reputa il Collegio che le censure siano inammissibili per non confrontarsi con il decisum del Tribunale;

la sentenza impugnata richiama, in premessa, i principi astratti che il ricorrente invoca in questa sede e dimostra adesione agli stessi;

tuttavia, passando alla valutazione del materiale offerto a corredo del ricorso monitorio e del successivo ricorso per ammissione al passivo, i giudici hanno ritenuto la documentazione in concreto offerta inidonea a comprovare il credito azionato, perchè non riconducibile, con certezza, al datore di lavoro;

tali affermazioni dovevano dunque indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dal Tribunale; viceversa, come sviluppati, i rilievi restano privi di qualsiasi riferibilità alla decisione impugnata e sono pertanto inammissibili;

la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4,” (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte del Fallimento in epigrafe.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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