Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21631 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27070-2012 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AUGUSTO CORNALBA giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO VISENTINI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRASCARI DIOTALLEVI per delega

dell’Avvocato CORNALBA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo di

ricorso, rigetto o assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Lodi notificò a P.C. un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia costituito dai coniugi P.C. e F.M.. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

La Commissione Tributaria provinciale di Lodi respinse il ricorso con sentenza appellata dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale dichiarò il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria e nel merito respinse il ricorso.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione P.C. con sei motivi ed Equitalia Nord spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente P.C. censura il giudice di appello in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ritenuto in presenza di crediti non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Nord spa lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e L. n. 241 del 1997, art. 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto non necessaria l’indicazione del responsabile del procedimento e la motivazione nell’atto di iscrizione ipotecaria affermando che trattasi di atto non emesso dal Concessionario per la riscossione bensì dall’Agenzia del Territorio.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente sebbene non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio di ultrapetizione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR, dovendo valutare l’applicazione degli artt. 169 e 170 c.c. si è espressa sull’inerenza dei debiti tributari con i fabbisogni della famiglia senza alcuna domanda in tal senso.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello non ha motivato e spiegato le proprie affermazioni sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente nonostante lo stesso fosse destinato a fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni della famiglia.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Polis spa lamenta contraddittoria insufficiente ed illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello ha ritenuto l’iscrizione ipotecaria atto facente parte dell’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c..

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al terzo motivo, respinto il quarto ed assorbiti tutti gli altri.

Infatti questa Corte,Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo d.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

Il terzo motivo è quindi fondato in quanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex art. 77, comma 2 bis sopra citato.

Infondato appare invece il quarto motivo in quanto in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità (cfr. Cass. n. 11230/2003, n. 12998/2006, n. 3738/2015).

L’accoglimento del terzo motivo esime dall’esaminare la fondatezza del primo relativo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione per crediti di natura non tributaria che resta assorbito, al pari dei motivi secondo, quinto e sesto (che denunciano questi ultimi due vizi e carenze motivazionali) posto che la mancata notifica della preventiva intimazione costituisce l’unica ratio decidendi censurabile della sentenza di appello.

Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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