Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21631 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25941-2013 proposto da:

COMUNE di DECIMOMANNU, c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO PODDA;

– ricorrente –

e

G.S., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO PODDA;

– ricorrente successivo –

contro

PROVINCIA di CAGLIARI, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso le ordinanze della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositate

entrambe il 05/07/2013 ed emesse nei procedimenti R.G.n. 32/2013 e

R.G.n. 33/2013, nonchè avverso la sentenza n. 3013/2012 del

TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 23/11/2012, procedimenti

R.G.nn. 1171/2009 + 1172/2009 riuniti;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per

l’inammissibilità o, nel merito, per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO PODDA, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari con ordinanza del 5 luglio 2013 dichiarò inammissibile l’appello avanzato dal comune di Decimomannu e da G.S. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 23 novembre 2012, che aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di Euro 3.005,60, emessa dalla Provincia di Cagliari per la contestata violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 3, per non avere apposto il misuratore di portata o un contatore volumetrico sulla linea di scarico in uscita dal depuratore e per non avere provveduto al collegamento delle acque reflue del centro abitato al depuratore consortile CASIC.

Avverso la predetta statuizione d’appello propongono ricorso per cassazione gli ingiunti con atti separati, ma identici, illustrando plurimi motivi di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti dirigono la loro prima doglianza verso la ordinanza d’inammissibilità emessa in appello dalla Corte di Cagliari.

Con essa prospettano la violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 45 in quanto il titolare dell’attività da cui lo scarico originava non poteva identificarsi col proprietario dell’impianto, bensì con il gestore dell’attività predetta, che, all’epoca dei fatti, era l’ESAF.

Successivamente muovono articolata critica nei confronti della sentenza di primo grado, sotto i seguenti profili: a) la decisione si poneva in contrasto con il già evocato art. 45, avendo errato nell’individuare il soggetto responsabile; b) l’art. 45 era rimasto violato sotto altro profilo, unitamente alla L. n. 2248 del 1865, All. E), art. 5 per non essere stata disapplicata l’autorizzazione allo scarico erroneamente rilasciata al Comune, non potendo assumere rilievo la circostanza che la predetta autorizzazione fosse stata richiesta dallo stesso ente locale; c) ulteriore violazione dell’art. 44 e dell’art. 5 sopra citati, per non essere stata disapplicata l’autorizzazione, nella parse in cui imponeva la condizione che il Comune realizzasse l’opera infrastrutturale di collettamento delle acque.

Il ricorso non è procedibile.

Le Sezioni Unite, invero, hanno di recente chiarito che il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (S.U. n. 25513, 13/12/2016, Rv. 641784).

Nella specie, a fronte dei dati noti, che non consentono affatto di reputare comprovata aliunde la tempestività dell’impugnazione (l’ordinanza risulta essere stata depositata e comunicata il 5/7/2013 – e il ricorso notificato il 18/11/2013), non essendo stato assolto l’onere in parola, non resta che rilevare l’improcedibilità del ricorso.

Nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di difese della controparte.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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