Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21631 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18691-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154/DE, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GRANARA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Genova respingeva l’opposizione dell’odierna ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di Euro 10.351,00 a titolo di sanzione per l’impiego irregolare di un lavoratore subordinato;

la Corte di appello di Genova ha respinto il gravame interposto da M.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arenzano horse Riding Center”;

in estrema sintesi e per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato il materiale probatorio, concludendo per la natura subordinata del rapporto di lavoro controverso in causa, relativo ad un istruttore equestre che, pacificamente, aveva reso attività lavorativa, per il periodo in contestazione, senza alcuna regolarizzazione, e, successivamente (dal 26.10.2007), in forza di un contratto a tempo indeterminato;

la Corte territoriale ha, in primo luogo, osservato come il Tribunale avesse correttamente dato atto della mancata comparizione della M. a rendere il libero interrogatorio, all’udienza all’uopo fissata; ha osservato, però, come l’accertamento della natura subordinata del rapporto conseguisse alla valutazione del complessivo quadro probatorio, costituito “dalla documentazione relativa alle somme pagate durante il periodo di mancata formalizzazione del rapporto, dalle dichiarazioni dei testi e da quelle acquisite nel corso dell’accertamento ispettivo”;

quanto, in particolare, alla deposizione del teste D., i giudici hanno, infine, osservato come il predetto non fosse persona incapace a testimoniare ma solo soggetto portatore di un interesse di fatto, da valutarsi sul piano della attendibilità;

ha proposto ricorso per cassazione M.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della associazione Sportiva Dilettantistica “Arenzano horse Riding Center”, articolato in sei motivi, successivamente illustrato con memoria;

ha resistito, con controricorso, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di (OMISSIS) evidenziando profili di inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso si arresta ad una complessiva valutazione di inammissibilità;

quanto al primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, e “s.m.i.” e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c.;

secondo la parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione del credito derivante dall’ordinanza-ingiunzione opposta; infatti a fronte della commissione dell’asserito illecito nell’ottobre del 2007, il termine di prescrizione del credito sarebbe spirato nell’ottobre 2012 mentre l’Amministrazione ha notificato l’ordinanza ingiunzione soltanto l’8 giugno 2015;

la questione dedotta non è proponibile in questa sede non risultando esaminata nella sentenza impugnata (ex plurimis: Cass. n. 25043 del 2015; n. 23675 del 2013; n. 4787 del 2012, n. 3664 del 21/02/2006); del tutto inconferente è il richiamo al precedente di questa Corte (n. 4238 del 2011) riferito alla diversa questione della identificazione del regime prescrizionale (in presenza-evidentemente-di una rituale eccezione di prescrizione) che, attenendo all’obbligo del Giudice di esatta applicazione della legge, non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di appello escluso che il Tribunale fosse incorso in error in procedendo nel ritenere che la M. si fosse sottratta al libero interrogatorio; secondo la parte ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato la possibilità di rendere l’interrogatorio anche nelle udienze successive alla prima, cui partecipava l’odierna ricorrente; in ogni caso, i giudici non avrebbero considerato l’inidoneità delle risultanze “documentali e probatorie” a dimostrare l’esistenza di un rapporto di etero-direzione; in assenza di un quadro probatorio indiziante della natura subordinata del rapporto di lavoro in contestazione, nessun rilievo, neppure in termini di argomento di prova, avrebbe dovuto attribuirsi al mancato esperimento del libero interrogatorio;

le censure, a tacer d’altro, sono prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata; esse, nella sostanza, esprimono una mera critica dell’iter argomentativo che sorregge la decisione impugnata senza, però, coglierne l’esatta ratio decidendi: la Corte di appello ha, infatti, attribuito decisivo rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, ad elementi diversi dalla mancata comparizione a rendere l’interrogatorio e analiticamente esaminati;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.; la parte ricorrente reitera l’eccezione di incapacità a testimoniare del teste D. perchè portatore di un interesse in causa;

per ragioni sovrapponibili a quelli esposte in relazione al precedente motivo, le censure sono inammissibili, non confrontandosi con il decisum: la Corte territoriale, esaminando la questione della dedotta incapacità a testimoniare del teste D. (ovvero del lavoratore in relazione alla cui posizione l’Ispettorato ha riscontrato le irregolarità sanzionate con l’ordinanza ingiunzione opposta), ha osservato come il testimone non fosse soggetto incapace a testimoniare ma piuttosto – e correttamente- persona con un “obiettivo interesse di fatto” da valutare sul piano della attendibilità;

a fronte di tali affermazioni, parte ricorrente piuttosto che incrinare con puntuali e compiute argomentazioni la valutazione dei giudici, ha reiterato le censure sollevate in appello e censurato, in modo non consentito, l’ammissione, con i poteri officiosi, ex art. 421 c.p.c., della testimonianza in oggetto;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.; per la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la natura subordinata della prestazione lavorativa controversa con motivazione del tutto stereotipata e apparente; secondo la ricorrente “dalle risultanze processuali (sarebbe emersa) chiaramente l’autonomia organizzativa del D. e la (…) assenza di qualsivoglia potere di etero direzione”;

con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., sotto un diverso profilo: quello del difetto di motivazione su un profilo essenziale e/o omesso esame su un punto decisivo della controversia e della violazione dell’art. 112 c.p.c.; parte ricorrente assume l’omessa valutazione del contenuto dei verbali del Consiglio Direttivo del Centro Ippico dai quali risultava l’autonomia organizzativa del D. e, dunque, l’assenza di etero-direzione;

il quarto ed il quinto motivo vanno congiuntamente trattati, presentando analoghi profili di inammissibilità;

entrambi i motivi appaiano diretti non ad evidenziare violazioni puntuali di norme di diritto rinvenibili nella sentenza impugnata ma, ancora una volta, ad esprimere un dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito e censurabile, in questa sede di legittimità, nei ristretti limiti del vizio di motivazione, tempo per tempo vigente;

come sinteticamente riportato nello svolgimento dei fatti processuali, la Corte di appello, nella sostanza, ha ritenuto, sulla base del materiale probatorio acquisito, che il rapporto di lavoro, oggetto del provvedimento amministrativo, avesse le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato;

tale giudizio integra un accertamento di fatto, qui non validamente censurato nè in termini di violazione di legge, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e/o con l’interpretazione che delle stesse è fornita dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012; Cass., n. 12984 del 2006), nè, sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, con l’indicazione, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo, ratione temporis applicabile alla fattispecie, del “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014);

a tale riguardo, deve essere rammentato che – secondo i principi fissati dalle richiamate sezioni unite (e costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite otre che dalle Sezioni semplici)- l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio delineato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti, come, nella sostanza, pretenderebbe l’odierna ricorrente;

con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – è dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 37, della L. n. 289 del 2002, art. 90, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. m), testo unico delle Imposte sui redditi), per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza al regime fiscale dell’associazione; secondo la parte ricorrente, per l’attività del D., riconducibile ad un rapporto di (mera) collaborazione, vigeva il particolare regime di favore di cui alla normativa indicata in rubrica;

anche le censure dell’ultimo motivo sono inammissibili: l’errore di sussunzione viene in rilievo in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente; nella fattispecie di causa, la ricorrente contesta gli accertamenti di merito operati dalla Corte territoriale, ponendo a base dei rilievi una differente ricostruzione della vicenda storica (id est: diverse caratteristiche del rapporto di lavoro) che, invero, costituisce un prius rispetto alla applicazione delle norme di diritto e che è, dunque, estranea al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, come denunciato;

diviene superfluo – alla stregua delle svolte e decisive argomentazioni – l’esame degli ulteriori profili di inammissibilità denunciati nel controricorso;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del Ministero controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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