Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21630 del 28/07/2021

Cassazione civile sez. III, 28/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 28/07/2021), n.21630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37988-2019 proposto da:

S.B.C., elettivamente domiciliato in Torino, via

Guicciardini, n. 3, presso l’avv. LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 766/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.B.C. è cittadino della (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito perché, orfano di padre, ed ostile la matrigna, è andato a vivere insieme alla sorella da uno zio, inizialmente ritenuto ben propenso; ma poi rivelatosi una minaccia in quanto voleva praticare una mutilazione genitale alla sorella; il ricorrente si è opposto e, per sfuggire alla violenza del parente, è riparato in Libia, dove però la sorella ha perso la vita a causa di un proiettile vagante.

Ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria. Impugna una sentenza della Corte di appello di Torino che, confermando una decisione di primo grado, ha rigettato la protezione internazionale e quella umanitaria, non credendo al racconto da lui offerto quanto alle ragioni dell’espatrio ed escludendo che nella (OMISSIS) vi sia un conflitto armato.

Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b, c.

Il ricorrente accenna al giudizio sulla credibilità del suo racconto, di cui si duole, ma in modo incidente: ritiene violato l’obbligo di audizione, che, se invece assolto, avrebbe consentito di superare le contraddizioni apparse al giudice di merito.

Quanto al citato art. 14, lett. a) e b) assume che avrebbe dovuto essere valutata adeguatamente la situazione del paese di origine, onde apprezzare le minacce ed i rischi che egli corre – in caso di rimpatrio; infine, quanto alla condizione di cui alla lett. C) ritiene che il concetto di conflitto armato debba comprendere anche la violenza indiscriminata, ed essere dunque più ampio di quello accolto dalla corte. Il motivo è infondato.

Riunisce insieme, come si è visto, più censure. Quanto alla censura sulla credibilità, risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di primo grado aveva provveduto alla audizione, e che dunque non v’e’ ragione di ritenere che essa dovesse nuovamente disporsi in appello, avendo avuto il ricorrente modo di chiarire la sua versione davanti al Tribunale.

E fermo restando che il ricorso non censura, nel merito, il giudizio di credibilità.

Se il ricorrente non è tenuto credibile, correttamente il giudice di merito non valuta i presupposti di cui all’art. 14, lett. a) e b) che presuppongono una vicenda personale su cui effettuare la valutazione dei rischi in caso di rimpatrio.

Quanto alla lett. c) del medesimo articolo la censura non è specifica, salva l’affermazione che occorre considerare il conflitto armato come situazione di violenza generalizzata, che è ciò che in effetti la corte ha fatto. Non si censura la decisione quanto alla rilevanza ed attualità delle fonti, né la si censura nel merito.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998 sulla protezione umanitaria.

Il ricorrente invoca a sostegno della sua tesi due elementi che sarebbero stati trascurati dalla corte: la sua giovane età, ed il passaggio in Libia.

Il motivo è fondato.

La decisione di merito, quanto alla protezione umanitaria, è fondata sulle seguenti rationes decidendi:

a) non conta, ai fini della protezione umanitaria, la situazione del paese di origine, ma il rischio di una soggettiva situazione di vulnerabilità;

b) non conta la situazione del paese di transito;

e) non conta l’integrazione raggiunta in Italia; Si tratta di criteri di giudizio non corrispondenti a quanto statuito da questa Corte (in particolare Sez. Un. 29459/2019), secondo cui il giudizio di vulnerabilità deve tener conto della integrazione raggiunta dallo straniero in Italia, e soprattutto delle condizioni del paese di origine, quanto al rispetto dei diritti umani.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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