Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21630 del 26/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 26/10/2016), n.21630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21415-2012 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,
presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI CARLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
D.M.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,
depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPRIANI per delega dell’Avvocato
VIRGINTINO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il concessionario del servizio per la riscossione tributi della provincia di Bari Equitalia Sud spa notificò a D.M.F. un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari eccependo l’omessa notifica della comunicazione che deve precedere l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.
La Commissione Tributaria provinciale di Bari respinse il ricorso con sentenza appellata dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale accolse l’appello e dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa con tre motivi. D.M.F. non ha spiegato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Sud spa lamenta la mancata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria Regionale della Puglia in favore del giudice ordinario in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto la CTR non ha ritenuto pur in presenza di crediti INPS, INAIL e sanzioni amministrative non aventi natura tributaria di declinare la propria giurisdizione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Equitalia Sud spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del ricorrente perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso e intimazione al pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in relazione ad tutti i motivi.
Deve essere premesso che questa Corte, Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”
Ciò premesso il rigetto del superiore motivo determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso relativo alla giurisdizione del giudice ordinario e di ogni altra ulteriore censura.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso. La sentenza impugnata deve essere confermata. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
PQM
Respinge il ricorso conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016