Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21630 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20745 – 2014 R.G. proposto da:

A.R., – c.f. (OMISSIS) – B.R. – c.f.

(OMISSIS) – C.E. – c.f. (OMISSIS) – I.S. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Baldo degli

Ubaldi, n. 226, presso lo studio dell’avvocato Maurilio D’Angelo che

li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA’ e la BORSA (“Consob”), – c.f.

(OMISSIS) – in persona del presidente e legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dagli

avvocati Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Stefania

Lopatriello ed Elisabetta Cappariello ed elettivamente domiciliata

in Roma, alla via G. B. Martini, n. 3, presso la propria sede;

– controricorrente –

avverso il decreto dei 11.12.2013/16.1.2014 della corte d’appello di

Milano, preso atto che A.R., B.R.,

C.E. e I.S. hanno depositato rituale rinuncia ex art. 390

c.p.c. al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che la “Consob” ha dichiarato di aver ricevuto notifica della rinuncia anzidetta;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione, dato atto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 medesimo D.P.R.;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

 

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da A.R., B.R., C.E. e I.S. iscritto al n. 20745/2014 R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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