Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21630 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 19/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.19/09/2017), n. 21630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20745 – 2014 R.G. proposto da:
A.R., – c.f. (OMISSIS) – B.R. – c.f.
(OMISSIS) – C.E. – c.f. (OMISSIS) – I.S. – c.f.
(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Baldo degli
Ubaldi, n. 226, presso lo studio dell’avvocato Maurilio D’Angelo che
li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA’ e la BORSA (“Consob”), – c.f.
(OMISSIS) – in persona del presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in
virtù di procura speciale a margine del controricorso dagli
avvocati Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Stefania
Lopatriello ed Elisabetta Cappariello ed elettivamente domiciliata
in Roma, alla via G. B. Martini, n. 3, presso la propria sede;
– controricorrente –
avverso il decreto dei 11.12.2013/16.1.2014 della corte d’appello di
Milano, preso atto che A.R., B.R.,
C.E. e I.S. hanno depositato rituale rinuncia ex art. 390
c.p.c. al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che la “Consob” ha dichiarato di aver ricevuto notifica della rinuncia anzidetta;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione, dato atto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 medesimo D.P.R.;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da A.R., B.R., C.E. e I.S. iscritto al n. 20745/2014 R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017