Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21630 del 14/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 21630 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

( ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTIC ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte – pro tempore Gianpiero De
SH.tis; elett.te dom.ta in Roma V.le Mazzini,134 presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro
CARNOVALE Anna elettivamente dom.ta in in Torino Via Martini Mauri,13 presso lo studio
degli avv.ti Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo che la rapp.tano e difendono.
Controricorrente

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 14/09/2011 e depositata
04/104011 Sent.N.921/2011.

-rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e che la
firma è autenticata dal procuratore costituito;
-rilevato che la controparte ha firmato l’atto per accettazione, con firma autenticata dal suo
procuratore costituito;
-rilevato che ai sensi dell’art.391 c.p.e. deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza
adottare provvedimenti di condanna alle spese stante l’accordo per la compensazione sottoscritto
dalle parti.
Applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c.
PQM

Data pubblicazione: 14/10/2014

-s.

Dichiara estinto il giudizio e dispone che il presente decreto sia comunicato alle parti costitui
hanno facoltà di chiedere fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazic

Roma,

fp-3

7014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA